N140 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21 a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione di cui all'articolo 58, comma 2 della L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 170 - Cumulabilità dei contributi

1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.”

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