N94 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 1 - Finalità

1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina l'organizzazione del sistema turistico regionale, perseguendo il fine di una più efficace promozione turistica mediante la razionalizzazione dell'attività amministrativa e l'ottimizzazione delle risorse, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 10, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di turismo, nonché ai principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Regione esercita funzioni di indirizzo e programmazione del sistema turistico regionale, provvede al coordinamento tra gli enti del settore, sostiene lo sviluppo del turismo regionale mediante l'erogazione di incentivi e svolge l'attività di vigilanza e controllo sull'Agenzia per lo sviluppo del turismo, di cui all'articolo 9.

3. La presente legge è la legge regionale organica del turismo e come tale non può essere abrogata, derogata, sospesa o comunque modificata da altre norme di legge regionale, se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.”

Dalla redazione