N96 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo prima sostituito dalla L.R. 04/04/2013 n. 4 e poi abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 56 - Segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio di strutture ricettive turistiche

1. L’esercizio delle strutture ricettive turistiche disciplinate dalle norme del presente titolo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e riguardanti:

a) il godimento dei diritti civili e politici;

b) il non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931 e il non avere procedimenti penali a proprio carico per i delitti ivi indicati;

c) il non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato preventivo;

d) l’essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 56 bis in caso di somministrazione di alimenti e bevande, e all’articolo 88;

e) il titolo di disponibilità della struttura ricettiva turistica;

f) il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) la denominazione e l’ubicazione della struttura ricettiva;

h) la data prevista per l’inizio dell’attività.

2. Alla SCIA sono allegate:

a) una dichiarazione sostitutiva attestante l’attribuzione dei poteri di rappresentanza in caso di gestione dell’attività da parte di un legale rappresentante o di un institore;

b) una relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche della struttura;

c) la scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del Direttore centrale attività produttive e forniti dal Comune territorialmente competente, ai fini della classificazione delle strutture ricettive turistiche di cui agli articoli 64, 65, 67, 68, 81, 83 e 84 e contenente l’indicazione dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati da “A” a “C” alla presente legge;

d) una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e caratteristiche tecniche delle strutture di cui agli articoli 71, 73, e 77, indicati negli allegati da “D” a “F” alla presente legge;

e) la notifica igienico-sanitaria (NIA) resa ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari e della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 3160 (Linee guida applicative del Regolamento 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari), in caso di somministrazione di alimenti e bevande;

f) una dichiarazione relativa alla denominazione e al segno distintivo della struttura ricettiva, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 62.

3. In caso di esercizio di una casa per ferie, è allegata una dichiarazione da cui risulta che la struttura ospita prevalentemente assistiti, associati o gruppi di persone per le finalità di cui all'articolo 71, oppure dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione o azienda da cui è gestita per le medesime finalità.N85

4. La SCIA è inoltrata allo SUAP del Comune territorialmente competente, in conformità alla legge regionale 3/2002 e al decreto legislativo 59/2010.

5. L’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA allo SUAP competente, ed entro i dodici mesi successivi, scaduti i quali è necessaria la presentazione di una nuova SCIA.

6. Il Comune provvede ad acquisire d’ufficio ogni eventuale attestazione sanitaria e a effettuare i controlli sulle dichiarazioni presentate, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

7. Il Comune territorialmente competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990.

8. Sono soggette a SCIA, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni intervenute, anche se non comportanti una diversa classificazione della struttura ricettiva.”

Dalla redazione