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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 25/07/2012, n. 14
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 18/07/2014, n. 13
- L.R. 26/07/2013, n. 6
- Sent. C. Cost. 19/07/2013, n. 218
- L.R. 08/04/2013, n. 5
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Finalità 1 - Attività economiche |
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Art. 3 - Finalità 2 - Tutela dell’ambiente e difesa del territorio1-11. Omissis 12. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni regionali vigenti in materia di prati stabili e di siti della Rete Natura 2000 e affinché siano perseguite le rispettive finalità in forme tra loro coordinate e complementari, alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente: “d) le formazioni prative che derivano da interventi compensativi e riduzioni in pristino.”; b) la lettera c) del comma 2 e il comma 3 dell'articolo 2 sono abrogati a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dell'adeguamento dell'inventario ai sensi del comma 13 del presente articolo; c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: “Art. 3 (Ambito di applicazione) — 1. La presente legge si applica alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2 situate nelle aree pianeggianti dei Comuni di cui all'Allegato B, e che: a) hanno una giacitura di pendenza media non superiore al 10 per cento; b) ricadono in siti Natura 2000 ovvero, qualora siano esterne a tali siti, ricadono nelle zone E ed F dei Piani regolatori generali comunali o dei Piani operativi comunali già esecutivi alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), o comunque in zone di tutela ambientale-paesaggistica previste da tali Piani. 2. La presente legge non si applica alle formazioni erbacee di cui al comma 1 che: a) presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1 e derivano da coltiva |
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Art. 4 - Finalità 3 - Gestione del territorio1. All’articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l’avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dopo le parole “comma 3” sono aggiunte le seguenti: “mediante la partecipazione alle assemblee di pianificazione regionale, nonché, limitatamente a tematismi omogenei, a tavoli tecnici individuati su base sub-regionale”; b) al comma 8 dopo le parole “successive modifiche” le parole “, in successive fasi con presentazione e discussione in apposite Conferenze di pianificazione, disciplinate con regolamento” sono soppresse; c) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Alle Assemblee di pianificazione regionale e ai tavoli tecnici partecipano la Regione, le Province e i Comuni.”; d) il comma 10 è abrogato; e) il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. Il Piano del governo del territorio con il relativo rapporto ambientale, adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è pubblicato, assieme all’avviso di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sul bollettino ufficiale della regione e sul sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale e presso gli uffici delle Province.”; f) il comma 14 è sostituito dal seguente: “14. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 13 possono formulare osservazioni sul Piano del governo del territorio: a) gli enti e gli organismi pubblici; b) le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi; c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di Piano del governo del territorio adottato sono destinate a produrre effetti diretti.”; g) dopo il comma 14 è inserito il seguente: “14 bis. Chiunque può, altresì, entro il medesimo termine di cui al comma 14, formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 152/2006”; h) dopo il comma 14 bis, come inserito dalla lettera g), è inserito il seguente: “14 ter. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 14 e 14 bis e del parere motivato, il Piano del governo del territorio è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L’avviso dell’avvenuta approvazione è pubblicato contestualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il Piano del governo del territorio entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.”; i) il comma 15 è sostituito dal seguente: “15. La Giunta regionale in qualità di autorità competente adotta il parere motivato ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 152/2006 sulla base delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione di cui all’articolo 6, commi 136 e 137, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).”; j) il comma 16 è sostituito dal seguente: “16. La relazione valutativa del nucleo di cui al comma 15 contiene la cronistoria della p |
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Art. 5 - Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti e telecomunicazioni1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell’educazione stradale), è aggiunta la seguente: “d bis) orga |
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Art. 6 - Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive1. Alla legge regionale 8 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dell’articolo 5 bis le parole “comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”; b) dopo il comma 1 bis dell’articolo 12 è inserito il seguente: “1 ter. Per ciascun esercizio fin |
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Art. 7 - Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca1-23. Omissis 24. La Regione, in conformità a quanto previsto dall’accordo siglato in sede di Conferenza permanente per i rap |
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Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Finalità 8 - Protezione sociale1-79. Omissis 80. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in deroga a quanto previsto dagli articoli 56 e 59 della legge regionale 14/2002, interventi in materia di edilizia residenziale e di edilizia non residenziale e lavori pubblici, già ammessi a contribuzione, mediante concessione di contributi integrativi per il medesimo intervento, purché l’importo complessivamente concesso non superi la misura massima consentita dalle norme di settore e dai relativi regolamenti di attuazione. 81. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la realizzazione di interventi a sostegno delle politiche abitative attraverso l’adozione di un programma di investimenti a sostegno della casa, con la dotazione finanziaria di 8 milioni di euro, con lo scopo di: a) ampliare la gamma degli strumenti per l’attuazione delle politiche per la casa attraverso il ricorso a strumenti finanziari innovativi; b) concorrere a creare le condizioni per incrementare i flussi finanziari destinati a investimenti finalizzati ad accrescere l’offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale; c) favorire lo sviluppo di forme di collaborazione e di partenariato |
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Art. 10 - Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare gli investimenti comunali in territorio classificato montano ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia). N11 |
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Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - Finalità 11 - Funzionamento della Regione1-3. Omissis 4. In via di interpretazione autentica dell’articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) tra gli or |
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Art. 13 - Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili1-15. Omissis 16. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono aggiunti i seguenti: “1 bis. In relazione alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo) per l’utilizzo a finalità agricole dei beni del demanio idrico regionale, dato atto che la concessione originaria, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 22 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari) e dell’ |
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Art. 14 - Omissis
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Art. 15 - Entrata in vigore ed efficacia di talune disposizioni1. La presente legge ent |
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Allegato - Omissis
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