Articolo sostituito prima dalla L.R. 04/04/2013, n. 4 e poi dalla L.R. 17/07/2015, n. 19 ed infine abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 96 - Pubblicità dei prezzi e servizi offerti

1. È fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera visibile al pubblico, i prezzi praticati nell'anno in corso e di mettere a disposizione nelle camere e nelle unità abitative una scheda di sintesi delle attrezzature e dei servizi forniti nella struttura medesima, conforme al modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio cooperazione, risorse agricole e forestali.”

Dalla redazione