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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 21/06/1999, n. 18
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- L.R. 07/04/2015, n. 12
- L.R. 06/03/2015, n. 6
- L.R. 21/01/2015, n. 1
- L.R. 24/02/2014, n. 1
- L.R. 23/12/2013, n. 40
- L.R. 14/05/2013, n. 14
- L.R. 21/12/2012, n. 50
- Sentenza Corte Cost. 31/05/2012, n. 133
- L.R. 05/07/2011, n. 17
- L.R. 12/04/2011, n. 7
- L.R. 24/12/2010, n. 22
- L.R. 04/12/2009, n. 58
- L.R. 11/05/2009, n. 16
- L.R. 09/04/2009, n. 10
- L.R. 28/10/2008, n. 39
- L.R. 06/06/2008, n. 16
- L.R. 06/06/2008, n. 14
- L.R. 28/04/2008, n. 10
- L.R. 03/07/2007, n. 23
- L.R. 29/05/2007, n. 22
- L.R. 04/08/2006, n. 20
- L.R. 29/11/2004, n. 24
- Circ. Dip. Tut. Amb. 27/12/2002, n. 3
- L.R. 13/02/2002, n. 8
- L.R. 03/01/2002, n. 2
- L.R. 18/12/2000, n. 43
- L.R. 30/10/2000, n. 39
- L.R. 27/03/2000, n. 29
- L.R. 24/02/2000, n. 11
- L.R. 02/02/2000, n. 6
- L.R. 20/12/1999, n. 41
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TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello S |
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Art. 2 - (Funzioni della Regione)1. Sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di pianificazione, programmazione, indirizzo, le funzioni ed i compiti concernenti: a) il |
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Art. 3 - (Funzioni delle Province)1. La Provincia esercita funzioni di: a) pianificazione e programma |
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Art. 4 - (Funzioni dei Comuni)1. Il Comune esercita la generalità delle funzioni amministrative di interesse locale, con la esclusione di quelle riservate dalla |
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Art. 5 - (Funzioni delle Comunità Montane)1. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa delegate o subdelegate da parte delle Province e dei Comuni. |
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Art. 8 - (Rapporti tra piano territoriale di coordinamento provinciale e piani di settore)1. Le disposizioni della presente legge, in coerenza con quanto stabilito dal Titolo III della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale), costituiscono anche attuazione del disposto di cui all' |
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TITOLO II - DISCIPLINA DELL'AMBIENTE
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CAPO I - PROGRAMMI E COMPETENZE GENERALI
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Art. 9 - (Oggetto e finalità)1. Il presente titolo, in attuazione delle direttive comunitarie e delle normative nazionali, disciplina le funzioni e le competenze amministrative della Regione e degli Enti locali in materia di ambiente, che sono vo |
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Art. 10 - (Compiti generali di rilievo regionale)1. Sono di competenza della Regione: a) la concertazione con lo Stato degli indirizzi generali in materia ambientale e la determinazione degli obiettivi di qualità e sicurezza e con l'Unione Europea in relazione alla attuazione delle politiche comunitarie di settore; b) la formazione e l'approvazione dell'Agenda 21 regionale e il coordinamento della sua attuazione; c) la valutazione di impatto ambien |
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Art. 11 - (Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, di cui all’articolo 34 del decreto |
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Art. 12 - (Procedura di approvazione e aggiornamento dei piani regionali ambientali) |
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Art. 13 - (Programma annuale degli interventi)1. La Giunta regionale sulla base delle linee guida, strategie, priorità e criteri indicati nell'Agenda 21, ove del caso integrati con predefiniti requisiti di ammissibilità, e dell |
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Art. 14 - (Aree ad elevato rischio di crisi ambientale)1. La Giunta regionale, sentiti gli Enti locali interessati, sulla base dei criteri indicati nell'Agenda 21, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportino rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale. |
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Art. 15 - (Banche dati ambientali) |
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Art. 16 - (Accesso alle informazioni in materia di ambiente)1. Le Autorità pubbliche rendono disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse, con i limiti indicati dall'articolo 4 del d.lgs. 39/1997 relativi a: a) la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche, le relazioni internazionali e le attività necessarie alla difesa nazionale; b) |
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Art. 17 - (Informazione ed educazione ambientale)1. La Regione realizza e promuove attività di informazione, comunicazione ed educazione su temi di carattere ambientale relativi al proprio territorio. 2. Tali attività in particolare rigua |
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Art. 18 - (Centro regionale di educazione ambientale) |
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CAPO II - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE |
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CAPO III - GESTIONE RIFIUTI |
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SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 21 - (Principi generali)1. Le attività, i procedimenti, i metodi di smaltimento e di recupero dei rifiuti sono disciplinati secondo gli obiettivi e le finalità di cui al d.lgs. 22/1997: essi, in ogni caso, non devono costituire pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente. |
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Art. 22 - (Casi particolari)1. In conformità alle disposizioni dell'articolo 8 del D.Lgs. 22/1997 sono esclusi dal campo di applicazione del presente Capo: a) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; |
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Art. 23 - (Competenze della Regione)1. Sono di competenza della Regione ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del d.lgs. 22/1997: a) l'approvazione del piano regionale di |
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Art. 24 - (Competenze delle Province)1. Sono di competenza delle Province ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 20 del d.lgs. 22/1997: a) l'approvazione di piani di gestione dei rifiuti a livello provinciale; b) le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale; |
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Art. 25 - (Competenze dei Comuni)1. Sono di competenza dei Comuni: a) la gestione, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani, nonché dei rifiuti assimilati avvia |
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Art. 26 - (Ambiti territoriali ottimali)1. Gli ambiti territoriali ottimali (ATO) per l'organizzazione della gestione dei rifiuti corrispondono al territorio delle Province. |
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Art. 27 - (Costituzione degli ATO)1. I Comuni di ciascun ATO organizzano la gestione dei rifiuti solidi urbani dell'ambito, mediante le forme associative di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni. 2. A tal fine la Provincia convoca una conferenza dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento dopo aver predisposto gli schemi costitutivi delle forme associative di cui al comma 1, con la relativa carta d |
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Art. 28 - (Competenze degli ATO)1. Le competenze degli ATO in merito all'attuazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti sono concordate tra i Comuni e sta |
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SEZIONE II - CONTENUTI E PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE E DI APPROVAZIONE DEGLI IMPIANTI
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Art. 29 - (Piano regionale di gestione dei rifiuti)1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del d.lgs. 22/1997, indica: a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire e le possibilità di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale; |
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Art. 30 - (Procedure di approvazione del piano regionale)1. Il piano regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta con le procedure di cui all'articolo 12. |
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Art. 31 - (Effetti del piano regionale)1. I contenuti del piano regionale assumono efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attivit |
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Art. 32 - (Piano provinciale di gestione dei rifiuti) |
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Art. 33 - (Procedure di approvazione) |
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Art. 33 bis - (Efficacia dello schema di piano provinciale adottato)1. |
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Art. 34 - (Procedure di approvazione e autorizzazione degli impianti di interesse provinciale) |
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Art. 35 - (Varianti agli impianti già autorizzati)1. “Le procedure autorizzative previste per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti”N75 si applicano anche per le varianti sostanziali in corso di esercizio agli impianti autorizzati con tali modalità. |
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SEZIONE III - DISPOSIZIONI ED AZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI
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Art. 36 - (Disposizioni per la riduzione dei rifiuti)1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione definisce le opportune intese con Province, Comuni, Enti pubblici e operatori privati della produzione e della distribuzione, singoli o associati. 2. La Regione, le Province ed i Comuni, gli Enti, Istituti, Aziende o Amministrazioni soggette a vigilanza dei suddetti |
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Art. 37 - (Garanzie finanziarie)1. Sono sottoposti a garanzie fin |
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Art. 38 - (Attività sperimentali)1. Gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovativi nel campo dello smaltimento e del recupero dei rifiuti non sono |
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Art. 39 - (Attività e progetti da finanziarie)1. Nell'ambito e con le modalità del programma di cui all'articolo 12, sono finanziabili in relazione alla gestione dei rifiuti: a) le strutture per la raccolta diffe |
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Art. 40 - (Onere di servizio)1. La Giunta regionale individua: |
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Art. 41 - (Costi per il conferimento di rifiuti urbani agli impianti di recupero e di smaltimento)1. La determinazione dei costi di conferimento, per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti solidi urbani, costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto. |
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Art. 42 - (Esclusioni)1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo |
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SEZIONE IV - PROCEDURE STRAORDINARIE DI SMALTIMENTO E POTERI SOSTITUTIVI
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Art. 44 - (Procedure straordinarie) |
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Art. 45 - (Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia)1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale, lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre Regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Liguria, la Provi |
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Art. 46 - (Trasporto transfrontaliero di rifiuti)1. Chi svolge attività di esportazione transfrontaliera di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 e successive modificazioni, rivolge istanza alla Provincia nella quale è ubicato il soggetto che produce il rifiuto ovvero il detentore del rifiuto medesimo. 2. Chi svolge attività di importazio |
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Art. 47 - (Vigilanza e poteri sostitutivi)1. La Regione vigila che l'approvazione dei piani provinciali avvenga nei tempi e nei modi della presente legge ed in conformità ai contenuti del piano regionale di cui all'articolo 29. 2. La Provincia vigila che la costituzione degli ATO e la realizzazione degli interventi da parte degli stessi, nonché la gestione avvengano nei |
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SEZIONE V - SANZIONI
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Art. 48 - (Mancato raggiungimento delle quote di raccolta differenziata) |
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Art. 49 - (Accertamento e contestazione delle violazioni ai divieti in materia di gestione dei rifiuti)1. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni ai divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2; 43 comma 2; 44 comma 1 e 46 commi 1 e 2 del d.lgs. 22/1997, nonché delle violazioni agli eventuali divieti contenuti nei regolamenti comun |
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Art. 50 - (Corso di idoneità)1. Al fine di permettere ai dipendenti delle aziende speciali ovvero a capitale pubblico operanti nel settore della raccolta dei rifiuti il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni a cui siano ri |
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CAPO IV - BONIFICHE, RIQUALIFICAZIONE, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL SUOLO
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Art. 51 - (Piano degli interventi di bonifica, riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del suolo)1. Il piano regionale di cui all'articolo 29 contiene la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati nonché gli interventi e le azioni volte alla riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale. |
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Art. 52 - (Linee guida e interventi)1. La Giu |
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Art. 53 - (Competenze della Provincia) |
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Art. 54 - (Effetti del provvedimento provinciale)N43 1. Il provvedimento della Provinc |
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Art. 55 - (Procedure per gli interventi di bonifica)1. La messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale competono al soggetto che ha provocato l'inquinamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area. 2. Ove il soggetto obbligato non provveda agli obblighi di cui al comma 1, il Comune, previa verifica da parte dell'ARPAL delle condizioni di inquinamento, provvede d'ufficio con provvedimento esecutivo comprendente l'addebito delle relative spese all'inadempiente e con applicazione di quanto d |
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Art. 56 - (Procedure particolari)1. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni di interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazionale della zona interessata, il Comune può, previa certificazione di |
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Art. 57 - (Procedure semplificate)1. Fermo restando quanto previsto in materia di incolumità pubblica e dall'articolo 55, commi 1, 2 e 3, sino all'entrata in vigore dei Provvedimenti statali di cui all'articolo 17, comma 1, del d.Igs. 22/1997, e successivamente, qualora non siano con essi incompatibili, si applicano le procedure semplificate di cui ai seguenti commi. 2. Nei casi di situazioni di emergenza da cui possa derivare un rischio per l'ambiente e che ric |
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Art. 58 - (Sanzioni)1. È soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 chi non ottempera a: |
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CAPO V - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO |
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CAPO VI - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
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Art. 71 - (Rinvio)1. Le funzioni amministrative e i compiti riservati alla Regione e quelli conferiti agli Enti locali in materia di tutela dell'ambie |
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Art. 72 - (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 marzo 1998 n. 12)1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della I.r. 12/1998 è abrogata. 2. Dopo la lettera 1) del comma 2 dell'articolo 2 della I.r. 12/1998, è aggiunta la seguente: |
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CAPO VI BIS - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO |
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Art. 72 bis - (Finalità e campo di applicazione)1. In attesa di un organico inquadramento di fonte statale delle problematiche legate ai fenomeni di inquinamento elettromagnetico, il presente Capo detta norme volte ad assicurare la tutela dell'ambiente dal predetto inquinamento e che l'esposizione a lungo termine della popolazione non ecceda i limiti fissati da disposizioni |
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Art. 72-ter - (Competenze della Regione)1. Sono di competenza della Regione, nel rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa statale: a) l'individuazione delle modalità per il raggiungimento di obiettivi di qualità; |
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Art. 72-quater - (Competenze della Provincia) |
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Art. 72-quinquies - (Competenze del Comune)1. Sono di competenza del Comune: |
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Art. 72-sexies - (Catasto delle sorgenti fisse di inquinamento elettromagnetico) |
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SEZIONE I - IMPIANTI CON FREQUENZA FRA 100 KHZ E 300 GHZ
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Art. 72-octies - (Impianti esistenti)1. I gestori degli impianti di cui alla presente sezione già in esercizio,"ad eccezione di quelli di cui al comma 1 bis"N7 entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente leggeN6, inviano al Comune competente per territorio e all'ARPAL perizia giurata contenente fra l'altro le caratteristiche tecniche degli stessi, le misure dei valori di campo elettromagnetico |
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Art. 72 novies - (Controlli)1. I Comuni esercitano le attività di controllo previste dalla presente legge tramite l'ARPAL nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi della legge |
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Art. 72 decies - (Piani di risanamento)1. In caso di superamento dei valori limite previsti dalla normativa vigente, il Sindaco intima ai gestori di riportare, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, i valori di campo entro i limiti di legge mediante la riduzione a conformità degli impianti in accordo a quanto riportato nell'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998 n. 381 |
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Art. 72 undecies - (Piano comunale di adeguamento e organizzazione degli impianti) |
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SEZIONE II - ELETTRODOTTI
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Art. 72 duodecies - (Procedure di autorizzazione di elettrodotti)1. Il gestore di elettrodotti presenta alla Provincia il piano pluriennale di sviluppo reti e i suoi successivi aggiornamenti annuali, corredato da apposita cartografia, affinché questa ne valuti la compatibilità con il proprio Piano territoriale di coordinamento e i |
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Art. 72 terdecies - (Cabine secondarie a media/bassa tensione)1. In sede di approvazione di strumenti urbanistici comunali che comprendono la previsione di edifici di volumetria superiore a 2000 mc, il Comune acquisisce il parere preventivo del |
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Art. 72-quaterdecies - (Sanzioni)1. L’inosservanza delle disposizioni previste dalla normativa relativa agli impianti di teleradiocomunicazione e alle linee e impianti elettrici comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 2.500,00 a euro 10.000,00: |
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CAPO VII - ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
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Art. 73 - (Finalità e campo di applicazione)1. Il presente capo disciplina le modalità di esercizio delle competenze attribuite alla Regione e indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 17 |
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SEZIONE I - DISCIPLINA GENERALE
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Art. 74 - (Competenze della Regione)1. Ferme restando le attribuzioni dello Stato a norma della lettera p) dell'articolo 69 del d.lgs 112/1998 sono di competenza della Regione: a) le funzioni amministrative relative alle industrie soggette all'obbligo di notifica o dichiarazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del D.P.R. 175/1988; b) la vigilanza mirata ad accertare che il fabbricante, soggetto all'obbligo di notifica o di dichiarazione, mantenga costantemente, nell'esercizio dell'attività industriale, le misure di sicurezza stabilite per la prevenzione degli incidenti; |
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Art. 75 - (Informazione alla popolazione)1. Con i limiti e le modalità di cui all'articolo 16 l'informazione alla popolazione in merito ai rischi di incidenti rilevanti, fermo restando quanto previsto in materia di informazione ai lavoratori dalle |
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Art. 76 - (Piani di emergenza esterni)1. Per limitare gli effetti dannosi derivanti da situazioni di emergenza, per le attività di cui.all'articolo 4 dei d.P.R. 175/1988 il Prefet |
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Art. 77 - (Esercizio del controllo e vigilanza)1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza la Regione, avvalendosi dell'ARPAL, può effettuare in qualunque momento sopralluoghi presso gli stabilimenti soggetti alla presente legge. 2. Al predetto fine il gestore dello stabilimento, che ha facoltà di presenziare alle operazioni |
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Art. 78 - (Accadimento di incidente rilevante)1. In caso di accadimento di incidente rilevante il gestore ne dà immediata e adeguata comunicazione al Prefetto, alla Provincia, alla Regione e al Sindaco e, appena possibile, fornisce le informazioni in merito a: |
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Art. 79 - (Sanzioni)1. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, l'inosservanza delle disposizioni del presente capo comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 del DP.R. 175/1988: a) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il mancato o tardivo invio alla Regione della dichiarazione; b) da lire 2.000.000 a |
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SEZIONE II - PRINCIPI DELLA DISCIPLINA CONSEGUENTE ALLA DIRETTIVA SEVESO 2
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Art. 80 - (Principi)1. L'accordo di programma di cui all'articolo 74, comma 3, è coerente con i seguenti principi: a) le nuove procedure si svolgono nell'ambito della disciplina dello sportello unico, come definiti dalla I.r. 9/1999; b) le procedure di presentazione del rapporto |
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Capo VII bis Tutela dall'inquinamento delle radiazioni ionizzanti |
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Art. 80 bis - (Finalità e campo di applicazione)1. Il presente capo detta norme volte ad assicurare la tutela dell'ambiente dall'inquinamento derivante da radiazioni ionizzanti e a |
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Art. 80-ter - (Competenze della Regione)1. Sono di competenza della Regione: a) la definizione della procedura per l'autorizzazione dello smaltimento dei rifiuti radioattivi nel |
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Art. 80-quater - (Monitoraggio delle fonti di radiazione)1. La Regione provvede alla realizzazione del catasto delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, al monitoraggio delle fonti di radiazi |
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Art. 80-quinquies - (Procedure per l'utilizzo di materiali metallici di risulta destinati alla fusione)1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, qualsiasi provenienza abbiano, conforme alle disposizioni indicate nei provvedimenti di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 80-ter. 2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 80-ter relativi ai soggetti di cui al comma 1 devono |
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Art. 80-sexies - (Controlli)1. Il controllo sulle possibili fonti di inquinamento radioattivo e sugli adempimenti di cui all'articolo 80-quinquies è effettuato dall'ARPAL, tramit |
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Art. 80-septies - (Sanzioni)1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali, l'inosservanza delle disposizioni del presente capo comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: |
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CAPO VIII - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E RISORSE IDRICHE
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Art. 81 - (Finalità)1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 31,9 (norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento |
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Art. 82 - Competenze della Regione)1. Sono di competenza della Regione: a) i criteri per l'aggiornamento del piano di risanamento delle acque; b) i criteri e gli indirizzi per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali; |
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Art. 83 - (Competenze della Provincia)1. Sono competenza della Provincia: a) |
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Art. 84 - (Competenze dei Comuni)1. Spettano ai Comuni fermo restando le competenze di cui all'articolo 4 della I.r. 43/1995: |
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Art. 85 - (Autorizzazioni agli scarichi) |
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Art. 86 - (Funzioni tecniche di controllo)1. Le attività tecnico-scientifiche di supporto per il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nonché per il controllo qualitat |
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Art. 87 - (Piano regionale di risanamento delle acque)1. Il piano regionale di risanamento delle acque di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 319/1976, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1982 n. 50 ed aggiornato con deliberazione del Consiglio reg |
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Art. 88 - (Interventi non previsti dal piano)1. Non sono oggetto di pianificazione: |
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TITOLO III - DIFESA DEL SUOLO E BILANCIO IDRICO
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 90 - (Finalità)1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa |
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Art. 91 - (Competenze della Regione)1. Sono di competenza della Regione: a) l'elaborazione dei criteri per la formazione, il coordinamento e la verifica di efficacia dei piani di bacino idrografici; b) la delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali comprendenti più bacini idrografici per il quale deve essere redatto un unico piano di bacino; c) la collaborazione nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano del bacino del fiume Po e la formulazione di proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi al bacino del fiume Po anche su proposta delle Province interessate; d) l'approvazione, d'intesa con la Regione Toscana, del piano di bacino interregionale del fiume Magra; e) il coordinamento degli interventi in materia di difesa del suolo e di bilancio idrico; f) N71 g) la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e la gestione del demanio idrico, “nonché la definizione, con provvedimento della Giunta regionale, dei canoni relativi per l’utilizzazione di tali beni, compresi i casi di riduzione e di esenzione dal pagamento degli stessi; |
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Art. 92 - (Competenze delle Province)1. Sono di competenza delle Province: a) la formazione e l'approvazione dei piani di bacino di rilievo regionale; b) l'approvazione con unico atto dei programmi annuali di cui all'articolo 2 della I.r. 46/1996, dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183) relativi ai piani di bacino approvati nell'anno precedente e dell'annualità dei piani triennali già approvati; c) N10; d) la progettazione e la realizzazione delle opere idrauliche di terza categoria e delle opere di consolidamento versanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 (Modificazioni e aggiunte al decreto legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1679 recante provvedimenti per opere pubbliche a favore di varie province del Regno); N69 |
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Art. 93 - (Competenze dei Comuni)1. Sono di competenza dei Comuni: a) la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree e ai manufatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di |
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Art. 94 - (Competenze delle Comunità Montane)1. Sono di competenza delle Comunità Montane: a) la realizzaz |
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Art. 95 - (Esercizio delle funzioni)1. Le funzioni di cui agli articoli 93 e 94 sono esercitate nel rispetto dei criteri e degli indirizzi fissati dalla Regione e dalle |
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CAPO II - PIANI DI BACINO E OPERE IDRAULICHE
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Art. 96 - (Autorità di bacino di rilievo regionale) |
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Art. 97 - (Formazione del piano di bacino) |
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Art. 99 - (Realizzazione delle opere idrauliche) |
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Art. 100 - (Consorzi idraulici esistenti)1. I consorzi idraulici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro tre mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, comunicano alla Provincia competente, ai fini di un riordino ai sensi delle norme in materia di difesa del |
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Art. 101 - (Gestione dei beni del demanio idrico)1. La Regione stabilisce, sentite le Province, i canoni di concessione relativi alle aree e pertinenze del demanio idrico, nonché all'utilizzo di acque pubbliche nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle normative statali, in sostituzione dell'ammontare fissato nelle stesse. 2. I canoni vengono stabiliti tenendo conto delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica, della qualità e quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate. |
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Art. 101 bis - (Criteri per l'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera g), comma 1 dell'articolo 91)1. I provvedimenti ed i regolamenti di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 91 devono essere conformi ai seguenti criteri: a) è garantito il libero utilizzo per gli usi domestici, così come previsto dall'articolo 93 del r.d. 1775/1933, da parte del proprietario, del conduttore di un fondo o dei loro aventi causa, delle acque sotterranee, fra cui sono comprese le manifestazioni sorgentizie, senza che ciò comporti l'acquisizione di un diritto esclusivo; |
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Art. 101-ter - (Disposizioni per l’emissione del giudizio di idoneità al consumo umano)1. In alternativa alla procedura prevista dall’articolo 101 bis, comma 1, lettera b), e ai soli fini della definizione del procedimento di concessione di derivazione idrica per uso consumo umano e ferme restando le competenze previste dall’articolo 8 del decreto legisla |
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CAPO III - BILANCIO IDRICO
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Art. 102 - (Bilancio idrico)1. Il bilancio idrico assicura l'equilibrio tra la disponibilità delle risorse e i fabbisogni per usi diversi, nonché costituisce la base per la valutazione delle portate da prelevare dai corpi idrici superficiali e sotterranei ai |
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TITOLO IV - ENERGIA
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Art. 103 - (Finalità) |
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Art. 104 - (Competenze della Regione) |
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Art. 104 bis - (Tipologia degli interventi) |
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Art. 104-ter - (Quantificazione dei contributi) |
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Art. 105 - (Competenze delle Province) |
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Art. 106 - (Competenze dei Comuni) |
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Art. 107 - (Piano energetico regionale) |
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Art. 108 - (Effetti del piano) |
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Art. 109 - (Finanziamento) |
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TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI
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Art. 110 - (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni della Regione)1. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate, nei limiti della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma restando la potestà della Regione di provvedere con legge di organizzazione e di spesa. 2. La decorrenza dell'esercizio delle nuove funzioni regionali conferite |
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Art. 110 bis |
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Art. 111 - (Risorse finanziarie e strumentali)1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 della I. 59/1997 che individuano i beni e le risorse stata |
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Art. 112 - (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni degli Enti locali)1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali dalla legge coincide con l'effettivo trasferimento agli st |
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Art. 112 bis - (Applicazione delle sanzioni) |
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Art. 113 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del Titolo II della presente legge si provvede mediante: a) gli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale: - 680 che assume la seguente denominazione '"Attività di pianificazione, progettazione, ricerca, analisi in materia di tutela dell'ambiente"; - 2053 che assume la seguente denominazione "Finanziamento del programma annuale degli interventi in materia ambientalé"; - 2054 "Interventi per lo sviluppo dell'informazione, educazione e formazione ambientale"; - 2131 che assume la seguente denominazione "Spese per le attività regionali di elaborazione dati, delle reti di rilevamento, monitoraggio e controllo in materia ambientalé"; b) riduzione di lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2052 "Interventi per la promozione del riciclaggio e della riduzione dei rifiuti e dei residui" ed aumento di lire 400.000.000 dello stanziamento del capitolo 2053 "Finanziamento del programma annuale degli interventi in materia ambientalé in termini di competenza e di cassa". |
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Art. 114 - (Norme transitorie)1. Le autorizzazioni regionali, già rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 (attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) per attività di raccolta e trasporto di rifiuti ai soggetti che hanno presentato nei termini prescritti domanda di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, mantengono validità fino alla data di iscrizione al predetto Albo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999. 2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge i Comuni di ciascun ambito territoriale ottimale organizzano la gestione dei rifiuti solidi urbani dell'ambito mediante la stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 24 della I. 142/1990, ovvero la costituzione di un consorzio ai sensi dell'articolo 25 della citata legge. 3. Nelle more dell'emanazione delle disposizioni statali che fissano i requisiti tecnici degli impianti non a ridotto inquinamento atmosferico, la Giunta regionale emana indirizzi tecnici volti a rendere omogeneo l'esercizio delle funzioni autorizzative in materia di inquinamento atmosferico. 4. N84 |
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Art. 115 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 19 aprile 1984 n. 24 (interventi regionali in campo energetico); b) legge regionale 26 luglio 1988 n. 37 (interventi di carattere urgente per l'eliminazione di cause di inquinamento in atto o potenziali nonché per l'approvvigionamento idrico); c) legge regionale 24 agosto 1988 n. 44(modifiche alla legge regionale 19 aprile 1984 n. 24 "Interventi regionali in campo energetico. Nuove norme attuative della legge 29 maggio 1982 n. 308 sul contenimento dei consumi energetici"); d) legge regionale 11 settembre 1991 n. 26 (Prog |
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