Articolo abrogato dalla L.R. 04/12/2009 n. 58. L’articolo 96 così recitava: “1. Per tutti i bacini di rilievo regionale, ai sensi della I. 183/1989, è istituita l'Autorità di bacino, che opera considerando gli ambiti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

a) il Comitato istituzionale;

b) il Comitato tecnico regionale;

c) il Presidente della Giunta, la Giunta e il Consiglio provinciale.

3. Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino è costituito dalla Giunta regionale ed è presieduto dal Presidente della Giunta.”

Dalla redazione

  • Appalti e contratti pubblici

La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica