L’articolo 51 è stato abrogato dalla L.R. 09/04/2009 n.10. L’articolo 51 così recitava: “1. Il piano regionale di cui all'articolo 29 contiene la pianificazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati nonché gli interventi e le azioni volte alla riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale.

2. Relativamente alla messa in sicurezza o bonifica e conseguente ripristino ambientale dei siti contaminati, il piano contiene gli obiettivi generali, i principi ed i criteri per individuare le priorità degli interventi.

3. Relativamente alla riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale il piano indica i criteri per la definizione delle zone:

a) dissestate da eventi naturali e antropici e aree vaste che contengano al loro interno interventi complessi;

b) interessate da suoli degradati;

c) di interesse ambientale non incluse in aree protette ai fini della protezione dei principali geotopi e biotopi del territorio ligure e la promozione di percorsi naturalistici,

d) con corpi idrici sotterranei in acquiferi fragili interessati da inquinamenti di tipo antropico o di tipo naturale.

4. La Giunta regionale, anche in funzione delle informazioni contenute nell'anagrafe dei siti gestita dalla Provincia, approva annualmente:

a) l'elenco dei siti che richiedono opere di messa in sicurezza o di bonifica, con le caratteristiche degli inquinamenti presenti e l'indicazione delle priorità e del grado di urgenza degli interventi;

b) l'elenco delle zone di cui al comma 3;

c) la stima degli oneri finanziaria.

Dalla redazione