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Regolam. R. Liguria 14/07/2011, n. 3

Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua.
Con le modifiche introdotte da:
- Reg. R. 16/03/2016, n. 1
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Art. 1 - (Finalità ed obiettivi)

1. La Regione, con il presente Regolamento, disciplina, ai sensi del combinato disposto degli 91, comma 1, lettera l bis) della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 R (Adeguamento delle e conferimento

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Art. 2 - (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica sul reticolo idrografico regionale, come defini

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Art. 3 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) Reticolo idrografico regionale: reticolo idrografico che comprende tutti i corsi d’acqua presenti sul territorio regionale, ovvero quelli già iscritti agli ex elenchi delle acque pubbliche e quelli per i quali la declaratoria di pubblicità è intervenuta con l’entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 R (Regolamento recante norme per l’attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche). Il reticolo è articolato nei seguenti livelli:

1) reticolo idrografico di primo livello: porzione del reticolo idrografico

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Art. 4 - (Fasce di tutela)

1. A fini di tutela e miglioramento dell’ambiente naturale delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua e di contestuale garanzia di mantenimento di aree di libero accesso agli stessi per l’adeguato svolgimento delle funzioni di manutenzione degli alvei e delle opere idrauliche nonché delle attività di polizia idraulica e di protezione civile, sono stabilite fasce di tutela.

2. I limiti delle fasce di tutela si misurano:

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Art. 5 - (Interventi nelle fasce di inedificabilità assoluta)

1. Nella fascia di inedificabilità assoluta, articolata secondo quanto previsto dall’articolo 4, non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non eccedenti la ristrutturazione edilizia, che non pregiudichino in ogni caso la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e la sicurezza delle opere di protezione, quali:

a) i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici, purché non riducano la distanza del fabbricato esistente dal corso d’acqua;

b) gli interventi di frazionamento interni, mutamenti di destinazione d’uso, ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova costruzione;

c) p

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Art. 6 - (Attività per la conservazione della naturalità e biodiversità ai fini dell’equilibrio ambientale del corso d’acqua)

1. Ferme restando le disposizioni di settore per la tutela della biodiversità, e l’obbligo di acquisizione della valutazione di incidenza laddove previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al disposto della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28, R (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità), sul reticolo idrografico si applicano i seguenti indirizzi generali, con particolare attenzione ai tratti ricadenti nelle aree a valenza naturalistica di cui alla lettera b), comma 1 dell’articolo 3:

a) le attività di manutenzione idraulica non devono arrecare danno o disturbo alle specie di interesse conservazionistico come individuati dalla normativa nazionale e regionale vigente, tragua

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Art. 7 - (Interventi negli alvei dei corsi d’acqua)

1. Ferme restando le normative in materia di autorizzazioni e polizia idraulica ex R.D. n. 523/1904 e le relative competenze attribuite alle amministrazioni provinciali, negli alvei dei corsi d’acqua non sono consentiti i seguenti interventi, fatti salvi quelli necessari ad ovviare a situazioni di pericolo ed a tutelare la pubblica incolumità:

a) interventi che comportino ostacolo o interferenza al regolare deflusso della acque di piena, che interferiscano con gli interventi di messa in sicurezza previsti dai piani di bacino, o che precludano la possibilità di attenuare o di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, nonché il deposito di materiali di qualsiasi genere;

b) interventi di restringimento o rettificazione degli alvei; su specifica deroga da parte della Provincia, possono essere autorizzati, in contesti di tessuto urbano cons

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Art. 8 - (Tombinature e coperture)

1. Sui corsi d’acqua del reticolo idrografico regionale, ad esclusione del reticolo minuto, non sono ammesse le tombinature e coperture dei corsi d’acqua, non inquadrabili tra i ponti o gli attraversamenti, né l’estensione di quelle esistenti, salvo il caso, previa autorizzazione della Provincia, di quelle dirette ad ovviare a situazioni di pericolo, e a garantire la tutela della pubblica incolumità. In particolare, rientra in tale fattispecie la realizzazione di tombinature o coperture, ricadenti in contesti di tessuto urbano consolidato, ricomprese in progetti organici di sistemazione idraulica finalizzati alla messa in sicurezza del corso d’acqua, laddove sia dimostrata l’impossibilità di soluzioni alter

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Art. 9 - (Indirizzi di semplificazione procedurale dell’attività di polizia idraulica)

1. Le Province, nel rispetto del principio generale di pubblicità della acque di cui al D.P.R. 238/1999, rilasciano le autorizzazioni per gli interventi che ricadono nell’ambito del reticolo idrografico regionale in applicazione delle disposizioni del R.D. n. 523/1904, anche avuto riguardo alle eventuali analoghe disposizioni generali di carattere idraulico indicate nei Piani di Bacino, anche stralcio, per lo stesso reticolo idrografico.

2. Le istanze di autorizzazione idraulica son

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Art. 10 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Regolamento rappresenta la disciplina locale in materia di distanze ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera f), R.D. n. 523/1904, in sostituzione delle analoghe discipline locali attualmente vigenti.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili né realizzabili interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta. Sono fatti salvi gli interventi già dotati di titolo edilizio o previsti in strumenti urbanistici attuativi, progetti urbanistico operativi o progetti edilizi convenzionati già approvati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché gli interventi già autorizzati in forza della normativa previgente e/o già oggetto di pareri positivi previsti nei piani

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Allegato 1 - Indirizzi tecnici per la redazione di studi idraulici

In generale, le valutazioni a supporto delle attività e dell’esercizio delle competenze di cui al presente regolamento devono essere effettuate sulla base delle risultanze dei piani di bacino vigenti. Qualora si renda necessario realizzare nuovi studi idraulici od integrare quelli esistenti, devono essere seguite le seguenti indicazioni generali.


Rilievi topografici

Gli studi idraulici devono contenere il censimento e il rilievo delle opere e del profilo dell’alveo, per tratti significativi, sul quale basare le verifiche idrauliche per le diverse portate e determinare i livelli idrici attesi in corrispondenza alle portate di piena da esaminare.

Fermo restando che i rilievi di cui trattasi debbano essere acquisiti e restituiti in quote assolute, indicazioni d’ordine generale sul dettaglio topografico necessario per il transetto che comprende la sezione “attiva” dell’alveo fluviale, possono essere dedotte da direttive della FEMA, come di seguito sintetizzate:

Le sezioni fluviali devono essere rilevate avendo cura che:

- la distanza verticale tra due punti adiacenti lungo il transetto della piana alluvionale non superi il 10% della dimensione verticale totale (altezza) del transetto;

- la distanza orizzontale tra due punti adiacenti lungo il transetto della piana alluvionale non superi il 5% della larghezza totale del transetto;

- la distanza orizzontale tra due punti adiacenti lungo la sezione dell’alveo fluviale non superi il 10% della larghezza totale della sezione

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Allegato 2 - Franchi idraulici

Entità dei franchi idraulici

Tutte le opere devono avere franchi adeguati rispetto al livello di piena previsto per la portata duecentennale, portata di riferimento per la progettazione di opere idrauliche od opere interferenti con l’alveo.

La previsione di adeguati franchi tra la sommità arginale o l’intradosso delle strutture in progetto ed il previsto livello della piena di riferimento, è necessaria per garantire il corretto funzionamento delle opere in questione ed assicurare il deflusso della portata di progetto con un adeguato coefficiente di sicurezza, tenendo conto di tutte le incertezze legate alla modellazione idrologico-idraulica (concettuale, matematica e numerica) e ai vari fenomeni che possono occorrere durante l’evento di piena, dei quali la modellazione non può tenere solitamente conto.

Alla loro valutazione devono concorrere considerazioni sia relative alla tipologia di opera e alla sua rilevanza determinata anche in funzione della vulnerabilità delle zone limitrofe, sia relative alle caratteristiche cinetiche della corrente, con la fondamentale distinzione dei casi di correnti lente e di correnti veloci.

(a) Per i tratti di corsi d’acqua del reticolo di primo e secondo livello, secondo l’articolazione dell’art. 3 del presente regolamento, i franchi non devono essere inferiori al valore maggiore tra:

- il carico cinetico della corrente determinabile come U2/2g, dove U è la velocità media della corrente (m/s) e g è l’accelerazione di gravità (m/s2) (valore particolarmente rilevante per correnti veloci) e

- i valori per di seguito indicati:


I

argini e difese spondali

cm. 50/100

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