Articolo abrogato dalla L.R. 29/05/2007 n.22. L'articolo 109 così recitava: "1. Alle esigenze di spese relative alle disposizioni del presente titolo si provvede sino ad esaurimento con i fondi di cui al capitolo 8741 "Interventi regionali per l'uso razionale dell'energia, per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti alternative di energia." Successivamente si provvede con i finanziamento destinati al piano energetico regionale anche ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del d.lgs. 112/1998.

2. La Giunta regionale programma annualmente l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 in base ai criteri e alle priorità individuati dal piano energetico regionale, stabilendo i requisiti di ammissibilità e le modalità di finanziamento degli interventi.

"3. Sino alla approvazione del piano energetico regionale si applicano, per la concessione dei contributi, i criteri di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 1756 in data 19 giugno 1998 e n. 713 in data 2 luglio 1999."

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