Articolo abrogato dalla L.R. 06/06/2017, n. 12, così recitava:

Articolo 34 - (Procedure di approvazione e autorizzazione degli impianti di interesse provinciale)

1. Le Province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti secondo i procedimenti definiti dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997.

2. In relazione a tali procedimenti sono comunque attribuite alle Province tutte le funzioni regionali relative alla realizzazione di tali impianti.

3. La Provincia precisa le modalità relative alla presentazione delle domande di approvazione e autorizzazione dei progetti, la documentazione da allegare alle stesse. la composizione della conferenza di cui all'articolo 27 del d.lgs. 22/1997.

4. Il progetto presentato ai fini dell'autorizzazione è quello definitivo come indicato dalla legge il febbraio 1994 n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici).

5. L'approvazione del progetto da parte della Provincia sostituisce ad ogni effetto e comprende le eventuali prescrizioni di visti, pareri, autorizzazioni, ivi comprese quelle ai sensi del decreto dl Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (attuazione delle direttive CEE n.ri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183) e concessioni, comprese quelle edilizie, di organi, provinciali e comunali, e consente, ove occorra, la realizzazione dell'impianto anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

6. L'approvazione di cui al comma 5 sostituisce anche visti, pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta relativi a funzioni statali qualora i competenti rappresentanti siano intervenuti alla Conferenza.

7. Comma abrogato dalla L.R. 8/2002

8. Le richieste di autorizzazione ad effettuare operazioni di smaltimento e di recupero in impianti già in esercizio, in quanto autorizzati ai sensi di altre normative, sono sottoposte dall'ente che procede alle disposizioni dell'articolo 28 del d.lgs. 22/1997.

Tale norma non si applica alle attività di recupero sottoposte alle procedure semplificate di cui all'articolo 33, del d.lgs. medesimo.

9. A partire dal lo gennaio 2000, nelle discariche di dimensioni inferiori a 50.000 metri cubi, situate in zone montane interne a prevalente attività agricola, realizzate in base alle previsioni del vigente piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti, possono essere conferiti da Comuni che abbiano raggiunto le quote di raccolta differenziata previste dall'articolo 24 del d.lgs. 22/1997, rifiuti solidi urbani in relazione ai quali la Provincia accerti caratteristiche equiparabili a quelle dei rifiuti assoggettati ai trattamenti previsti dall'articolo 5 del d.lgs. 22/1997.”

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