N29 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 29/05/2007 n.22. L'articolo 104-bis così recitava: " 1. Le iniziative di cui alla lettera c) dell'articolo 104 devono consentire di raggiungere livelli di protezione dell'ambiente superiori a quelli previsti dalle vigenti norme e sono dirette a:

a) incentivare la produzione e l'uso razionale di energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate così come definite dall'articolo 1, comma 3 della l.r. 10/1991 e diffondere le conoscenze acquisite;

b) promuovere attività volte al contenimento e risparmio energetici.

2. I progetti inerenti le iniziative di cui al comma 1 devono illustrare, in termini di fattibilità tecnica e finanziaria, la redditività e i benefici derivanti dalla realizzazione delle stesse e garantire la fase gestionale successiva alla realizzazione.

3. Per la promozione, l'istruttoria ed il monitoraggio degli interventi la Regione si avvale dell'"Agenzia regionale per l'energia della Liguria" con oneri a carico dei fondi di cui all'articolo 113, comma 3."

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