N95 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall’art. 21, comma 1, della L.R. 28/12/2022, n. 16 e, successivamente, abrogato dall’art. 56, comma 2, della L.R. 28/12/2023, n. 20, così recitava:

“Art. 12 - (Procedura di approvazione e aggiornamento dei piani regionali ambientali)

1. Ai fini dell’approvazione e dell’aggiornamento dei piani regionali ambientali, la Giunta regionale adotta lo schema di piano da sottoporre alle procedure di valutazione ambientale strategica di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni. La Giunta regionale, dando conto delle osservazioni pervenute a seguito della fase di pubblicità partecipativa ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, formula la proposta di schema definitivo di piano al Consiglio regionale per l’approvazione.”

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