L’articolo 58 è stato abrogato dalla L.R. 09/04/2009 n.10. L’articolo 58 così recitava: “1. É soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 chi non ottempera a:

a) divieti conseguenti al. provvedimenti provinciali di individuazione di un'area fra quelle soggette ad interventi di messa in sicurezza degli interventi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e b);

b) prescrizioni impartite da Provincia e Comune per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 57.

2. É soggetto ad una sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 nei casi di:

a) omessa o ritardata notifica al Comune e alla Provincia delÌinizio di operazioni di bonifica nei casi di cui all'articolo 57;

b) omessa presentazione della certificazione comportante il raggiungimento dei limiti di accettabilità, nel casi di cui all'articolo 57.

3. Alle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta provvedono le Province, in funzione delle rispettive competenze.

4. Una quota pari al 50 per cento degli introiti delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è trasferita all'ARPAL e destinata allo svolgimento dei controlli ambientali.

5. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinati ad opere di risanamento ambientale.”

Dalla redazione