Gli articoli 52, 53 e 54 sono stati abrogati dalla L.R. 09/04/2009 n.10. Gli articoli 52, 53 e 54 così recitavano: “Art. 52 - 1. La Giunta regionale definisce:

a) le linee guida ed i criteri, nell'ambito di quelli emanati dal Ministero dell'Ambiente, per la predisposizione dei progetti di bonifica, di messa in sicurezza e di ripristino ambientale;

b) le azioni volte alla valorizzazione e riutilizzo di prodotti ottenuti mediante tecniche naturali e tecnologie innovativi, da utilizzare nella riqualificazione e salvaguardia del suolo e del territorio;

c) gli interventi da finanziare le azioni da promuovere ai sensi dell'articolo 51i all'interno del programma di cui all'articolo 13, sulla base delle priorità e dei contenuti del piano.

Art. 53 - 1. La Provincia predispone l'anagrafe dei siti di cui all'articolo 17, comma 12 del d.lgs. 22/1997 e comunica annualmente:

a) i siti di cui all'articolo 51, comma 1;

b) le zone con le caratteristiche di cui all'articolo 51, comma 3.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Provincia può fissare i termini di presentazione dei progetti di bonifica e gli eventuali termini per l'approvazione da parte dei Comuni.

Art. 54 - 1. Il provvedimento della Provincia di individuazione di un'area fra quelle soggette a interventi di messa in sicurezza c/o bonifica può imporre, in relazione alla gravità dell'inquinamento e al rischio potenziale:

a) il divieto di utilizzare l'area fino all'avvenuta bonifica;

b) il conseguente vincolo all'utilizzo dell'area in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta messa in sicurezza c/o bonifica rilasciato dalla Provincia stessa.”

Dalla redazione