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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 28/01/1993, n. 9
- L.R. 28/04/1993, n. 18
- L.R. 26/04/1995, n. 35
- L.R. 23/10/1996, n. 46
- L.R. 22/01/1999, n. 4
- L.R. 21/06/1999, n. 18
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 1 - (Finalità e criteri applicativi della legge)1. La presente legge ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo la tutela dei corpi idrici il risanamento e la conservazione delle acque la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale assetto economico e sociale nonché la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione e le auto |
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Articolo 2 - (Attività di programmazione pianificazione ed attuazione)1. Le attività svolte per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 si suddividono in programmatorie pianificatorie e attuative. 2. Le attività programmatorie consistono nella individuazione di criteri per la formazione il coordinamento e la verifica di efficacia dei piani di bacino idrografici. 3. I criteri di cui al comma 2 devono tendere: a) al coordinamento con gli altri piani e programmi regionali; b) alla conformità con le norme comunitarie e nazionali in materia di difesa del suolo di tutela delle acque di protezione civile e di salvaguardia dei beni ambientali; c) alla realizzazione di un sistema informativo regionale compatibile con il sistema unico nazionale di cui alla leggi 18 maggio 1989 n. 183 e 28 agosto 1989 n. 305; d) al risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo |
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Articolo 3 - (Attività della Regione)AbrogatoN1 |
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Articolo 4 - (Attività della provincia)AbrogatoN1 |
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Articolo 5 - (Attività della città metropolitana)AbrogatoN1 |
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Articolo 6 - (Attività delle comunità montane)AbrogatoN1 |
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TITOLO II - AUTORITÀ DI BACINO |
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Articolo 7 - (Autorità di bacino di rilievo regionale)AbrogatoN1 |
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Articolo 8 - (Comitato istituzionale)1.AbrogatoN1 2. Il Comitato istituzionale nei bacini di rilievo regionale su proposta del Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 9: a) stabilisce i criteri e le direttive vincolanti per la organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idr |
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Articolo 9 - (Comitato tecnico regionale)1. È istituito il Comitato tecnico regionale quale organo tecnico - amministrativo dell'Autorità di bacino. 2. Il Comitato tecnico regionale previa verifica delle fasi attuative della sua elaborazione e della individuazione dei termini operativi esprime parere sul piano di bacino con eventuale richiesta di modifiche. Predispone altresì il programma triennale di intervento. "3. Il Comitato tecnico regionale si avvale del Dipartimento regionale tutela e gestione del territorio utilizzando le relative strutture tecniche.".N2 |
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Articolo 10 - (Comitato tecnico provinciale e della città metropolitana)AbrogatoN1 |
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Articolo 11 - (Conferenze provinciali e della città metropolitana di Genova per la difesa del suolo e delle acque)AbrogatoN3 |
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Articolo 12 - (Autorità di bacino del fiume Magra)"1. La Regione Liguria definisce, d'intesa con la Regione Toscana, il funzionamento della Autorità di bacino del fiume Magra, disciplinando in particolare: a) la formazione del Comitato istituzionale d |
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Articolo 13 - (Autorità di bacino del fiume Po)1. Il Presidente della Giunta regionale o assessore delegato rappresenta la regione ai lavori del com |
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Articolo 14 - (Compenso ai componenti dei Comitati tecnici regionali provinciali e della città metropolitana)1. I compensi ai componenti del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Magra sono disciplinati dal regolamento di cui al |
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TITOLO III - PIANI DI BACINO E PROGRAMMI TRIENNALI |
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Articolo 15 - (Contenuti del piano di bacino)1. Il piano di bacino deve contenere: a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali e dai piani delle comunità montane nonché dei vincoli previsti: dal rdl 30 dicembre 1923 n. 3267 dalla legge 1 giugno 1939 n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni dal piano territoriale di coordinamento paesistico dai piani dei parchi e delle aree di interesse naturalistico ed ambientale nonché da altri piani statali o regionali e dagli altri piani territoriali di coordinamento regionali o provinciali ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984 n. 39 nonché dai piani faunistici ed ittici; b) l'individuazione delle zone da sottoporre al vincolo di cui al rdl 30 dicembre 1923 n. 3267 nonché di quelle da esentare da tale vincolo ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22; c) la individuazione e la quantificazione delle situazioni in atto e potenziali di degrado del sistema fisico nonché delle relative cause; |
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Articolo 16 - (Formazione del piano di bacino)AbrogatoN1 |
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"Articolo 16 bis - (Autorizzazione di interventi previsti dal piano di bacino adottato)1. Al fine di consentire la realizzazione di opere indifferibili ed urgenti, finalizzate a tutelare la pubblica e privata incolu |
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Articolo 17 - (Efficacia del piano di bacino)1. Il piano di bacino rientra fra i programmi regionali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142. 2. Il piano di bacino stabilisce in relazione ai contenuti di cui alle lettere b) e) f) g) i) l) o) p) dell'articolo 15 quali delle proprie previsioni prevalgano su quelle degli strumenti urbanistici comuna |
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Articolo 18 - (Disposizioni per i piani di bacino del fiume Centa e del fiume Roja)1. I piani di bacino idrografico di rilievo regionale del fiume Centa e del fiume Roja sono elaborati dalla Autorità di bacino ed adottati dal Presidente del Comi |
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Articolo 19 - (Programma triennali di intervento)1. I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento. Tali programmi sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e devono destinare una quota non inferiore al quindici per cento deg |
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Articolo 20 - (Adozione dei programmi)1.AbrogatoN1 |
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Articolo 21 - (Erogazione del finanziamento)1. La Giunta regionale provvede all'erogazione del finanziamento delle opere sulla base del programma |
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Articolo 22 - (Difesa coste)1. Le funzioni regionali relative alla difesa delle coste nel rispetto degli indirizzi generali e dei |
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Articolo 23 - (Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria)1. Sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria copia in estratto degli atti di aut |
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TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI |
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Articolo 24 - (Consorzi idraulici)1. A seguito della soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria e dell'abrogazione delle disposizioni di cui al rd 25 luglio 1904 n. 523 relative alla costituzione degli stessi disposte con l'articolo 34 della legge 18 maggio 1989 n. 183 ed in adeguamento a quanto disposto con il comma 2 dell'articolo 1 del dl 12 agosto 1983 n. 372 convertito con la legge 11 ottobre 1983 n. 517 restano a carico della regione le somme dovute dai privati ai sensi dell'articolo 8 del rd 25 luglio |
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Articolo 25 - (Svolgimento attività enti locali)"1. Il trasferimento alle province delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge e del relativo personale di cui alla allegata tabella A opera a decorrere dal 1° di gennaio 1994. Prima di tale data la Giunta regionale provvede alla definizione dei problemi attinenti alla mobilità del personale ed alla consegna degli archivi e delle pratiche in corso. |
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Articolo 26 - (Regime transitorio)1. Sino all'approvazione dei piani di bacino non sono autorizzabili nei corsi d'acqua pubblici quelle opere od attività che per la loro rilevanza o impatto ambientale possono impedire: a) una naturale diversificazione degli habitat con il conseguente aumento qualiquantitativo delle specie e delle popolazioni animali e vegetali presenti; b) un costante equilibrio idraulico idro - geologico e idrogeomorfologico di base; c) la filtratura e l'autodepurazione dai carichi inquinanti; d) la ricarica e la protezione delle falde sotterranee; e) il ripascimento naturale |
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Articolo 27 - (Competenze provinciali soggette a parere in via transitoria)"1. Fino all'approvazione dei piani di bacino, le autorizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 ed |
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Articolo 28 - (Individuazione di zone particolarmente degradate)1. L'Autorità di bacino in attesa dell'approvazione del piano di bacino individua entro il 31 |
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Articolo 29 - (Disciplina transitoria dell'intervento finanziario della regione)AbrogatoN3 |
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Articolo 30 - (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite)"1. Alle province ed alla città metropolitana per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica e dove sussistono dei servizi di navigazione interna di piena e di |
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Articolo 31 - (Esercizio transitorio delle competenze della disciplina regionale di cui al dPR 24 maggio 1988 n. 236)1. Sino all'emanazione della disciplina regionale di attuazione del dPR 24 maggio 1988 n. 236 le comp |
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Articolo 32 - (Erogazione sussidi articolo 17 legge regionale 9 settembre 1974 n. 37)1. I sussidi di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 9 settembre 1974 n. 37 sono concessi dalla Giunta regionale su istanza documentata degli enti locali interessati. Nella domanda devono essere evidenziate: |
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Articolo 33 - (Norma finanziaria) |
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Articolo 33 SUBArticolo 11. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: |
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Articolo 33 SUBArticolo 21. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: |
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Articolo 33 SUBArticolo 31. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: |
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Articolo 33 SUBArticolo 41. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: |
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Articolo 33 SUBArticolo 51. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: |
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Articolo 33 SUBArticolo 61. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: |
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Articolo 33 SUBArticolo 71. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: |
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Articolo 33 SUBArticolo 81. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: |
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Articolo 33 SUBArticolo 91. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: |
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Articolo 33 SUBArticolo 101. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: |
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Articolo 33 SUBArticolo 111. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: |
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Articolo 33 SUBArticolo 121. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: |
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Articolo 33 SUBArticolo 131. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: |
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Articolo 33 SUBArticolo 141. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: |
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Articolo 33 SUBArticolo 151. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: |
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Articolo 33 SUBArticolo 162. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 saranno iscritti nel bila |
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Articolo 33 SUBArticolo 172. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 saranno iscritti nel bilancio |
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Articolo 33 SUBArticolo 182. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 saranno iscritti nel bilancio di previsione regionale come segue: |
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Articolo 33 SUBArticolo 193. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. |
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Articolo 33 SUBArticolo 204. Agli oneri di cui all'articolo 14 si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 0495 "Spese per compensi gettoni di presenza rimborso spese a componenti commissioni comitati ed |
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Articolo 33 SUBArticolo 226. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. |
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Articolo 34 - (Abrogazione e sostituzione di norme) |
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Articolo 34 SUBArticolo 1 |
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Articolo 34 SUBArticolo 22. Nel territorio della Regione Liguria le norme della presente legge sostituiscono quelle in contras |
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Articolo 35 - (Urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a |
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Tabella "A" (art. 25)
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