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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 22/02/1995, n. 12
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L. R. Liguria 22/02/1995, n. 12
- L.R. 28/02/2023, n. 4
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- L.R. 27/12/2016, n. 33
- L.R. 30/12/2015, n. 29
- L.R. 29/12/2015, n. 27
- L.R. 07/04/2015, n. 12
- L.R. 19/07/2013, n. 24
- L.R. 27/12/2011, n. 37
- L.R. 26/10/2011, n. 29
- L.R. 09/11/2010, n. 16
- L.R. 11/05/2009, n. 16
- L.R. 19/03/2002, n. 13
- L.R. 19/03/2002, n. 12
- L.R. 11/08/1999, n. 23
- L.R. 21/04/1995, n. 32
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CAPO I - NORME GENERALI |
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Articolo 1 - (Finalità)1. La Regione, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera i), dello Statuto e nel rispetto delle finalità e dei principi fondamentali della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, istituisce e disciplina le aree naturali protette al fine di garantire e promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio naturale della |
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Articolo 3 - (Classificazione delle aree protette regionali)1. Le aree protette regionali in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni e in conformità alle norme quadro della legge 6 dicembre 1991 n. 394 sono classificate in: |
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Articolo 4 - (Aree protette di interesse provinciale o locale)1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 la Regione |
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Articolo 4-bis - (Aree contigue) |
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CAPO II - AREE PROTETTE REGIONALI |
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Articolo 5 - (Istituzione e gestione delle aree protette)1. La gestione delle aree protette regionali è attribuita ad enti dotati di autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico. 2. Le aree protette fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 in merito al riordino delle aree protette esistenti sono istituite con legge regionale che stabilisce per ciascuna di esse: a) la classificazione dell'area protetta; b) l'ente deputato alla ge |
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Articolo 5-bis - (Istituzione dei Parchi interregionali)1. Al fine dell’istituzione delle aree protette interregionali previste all’articolo 1, comma 2, la Giunta regionale, su propria |
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Articolo 5-ter - (Gestione delle aree marine protette) |
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Articolo 6 - (Monumenti naturali)1. Le riserve naturali i monumenti naturali o i giardini botanici vengono affidati in gestione ad un ente parco o con apposita conve |
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Articolo 7 - (Funzioni degli enti di gestione delle aree protette)1. Gli enti gestori delle aree protette: a) provvedono alla conservazione, alla conoscenza, alla fruizione, alla valorizzazione e alla divulgazione dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali dell’area protetta affidata alle loro cure; b) attuano gli in |
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Articolo 7-bis - (Funzioni associate) |
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Articolo 7-ter - (Sistema regionale delle aree naturali protette)1. Il sistema regionale delle aree naturali protette, in seguito denominato sistema regionale, è costituito: a) dai parchi e dalle riserve naturali regionali; b) dai monumenti naturali e dai giardini botanici di interesse regionale; c) dalle aree protette di interesse provinciale o loc |
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Articolo 8 - (Organi degli Enti di gestione)1. Sono organi degli Enti di gestione: a) il Presidente; b) il Consiglio |
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Articolo 9 - (Presidente)1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Consiglio, all’atto della rela |
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Articolo 10 - (Consiglio)1. I Consigli degli Enti di gestione sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale; la relativa composizione è definita dallo Statuto che prevede un’equilibrata rappresentanza delle comunità locali e |
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Articolo 11 - (Comunità del Parco)1. N98 I presidenti delle province e i sindaci dei comuni o loro delegati, nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la Comunità dell’area naturale protetta, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale calcolata, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La quota di partecipazione è definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell’area protetta, n |
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Articolo 12 - (Revisore unico dei conti)1. Per gli enti di cui all’articolo 15 è previsto un revisore unico dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori legali iscritti nel registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). 2. La Giunta regionale procede alla |
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Articolo 12-bis - (Organismo unico monocratico indipendente di valutazione delle performance) |
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Articolo 13 - (Statuto)1. Lo Statuto dell’Ente di gestione dell’area protetta, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali ed in |
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Articolo 14 - (Riordino delle Aree protette esistenti)1. N56 Sono confermate le aree naturali protette di interesse regionale, provinciale e locale come di seguito indicate: a) Parchi naturali regionali: 1) Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, istituito con la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34, gestito dall’Ente Parco delle Alpi Liguri; 2) Parco naturale regionale del Beigua, istituito con la legge regionale 9 aprile 1985, n. 16, gestito dall’Ente Parco del Beigua; |
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Articolo 14-bis - (Modifiche ai confini dell'area protetta) |
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CAPO III - ENTI DI GESTIONE LORO FUNZIONI E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE REGIONALI |
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Articolo 15 - (Istituzione)1. Ai sensi degli articoli 22 23 e 24 della legge n. 394/1991 e in riferimento alle aree protette già esistenti così come riordinate dall'articolo 14 sono istituiti i seguenti Enti dotati di autonomia amministrativa e di |
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Articolo 16 - (Strumenti di attuazione)1. Strumenti di attuazione delle finalità istitutive delle aree protette regionali sono il Piano dell'Area protetta ed il Piano plu |
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Articolo 17 - (Piano dell'Area protetta)1. Il Piano dell’area protetta è lo strumento puntuale di disciplina, di indirizzo e di programmazione per la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle aree naturali protette regionali. 2. Il Piano dell’area protetta assume rispettivamente la denominazione |
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Articolo 17-bis - (Contenuti del Piano dell’area protetta)1. Il Piano prevede, in particolare: a) l’organizzazione generale del territorio e, in particolare, la definizione delle aree da classificare in distinte fasce di protezione, secondo la suddivisione di cui all’articolo 20; b) i vincoli, le destinazioni di uso pubblico o pr |
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Articolo 18 - (Procedure di approvazione del Piano del parco)1. Al fine di consentire un procedimento partecipato e condiviso e di assolvere agli obblighi previsti in tema di valutazione ambientale strategica di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, l’Ente di gestione redige e approva uno schema di progetto di Piano, corredato da un rapporto preliminare. |
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Articolo 18-bis - (Piano delle riserve naturali) |
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Articolo 18-ter - (Piano del Parco nazionale delle Cinque Terre) |
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Articolo 19 - (Strumenti urbanistici attuativi)1. Nei casi in cui il Piano lo preveda direttamente l'attuazione delle previsioni relative a determinate aree e settori può avvenire attraverso il ricorso a strumenti urba |
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Articolo 20 - (Suddivisione dell'area protetta in differenziate fasce di protezione)1. Il Piano definisce l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in parco naturale regionale e paesaggio protetto, prevedendo forme di uso e tutela e indicando vincoli e proposizioni appropriati ai diversi pregi e caratteristiche ambientali, con riferimento, per il parco naturale regionale, ad ogni singola parte di seguito chiamata fascia di protezione. N5 |
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Articolo 21 - (Disposizioni in materia di concessioni e autorizzazioni)1. N23 |
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Articolo 22 - (Piano pluriennale socio - economico)1. I soggetti gestori delle aree protette promuovono lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori interessati e di quelli a essi adiacenti, nel rispetto delle finalità di tutela generali delle aree prote |
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Articolo 23 - (Acquisizione della disponibilità di beni)1. Oltre all'acquisizione di immobili da parte degli Enti di gestione contemplati all'articolo 22 comma 5 la Regione promuove iniziative di acquisizione o affitto di beni immobili e mobili che siano di particolare interesse per la gestione di aree protette. L'us |
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Articolo 24 - (Interventi sostitutivi)1. Nei casi in cui il Piano o il piano pluriennale socio - economico prevedano la necessità di intervenire per la manutenzione o la |
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Articolo 25 - (Regolamenti delle Aree protette) |
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Articolo 25-bis - (Piano regionale delle aree protette)1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree protette attraverso il Piano regionale delle aree protette c |
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CAPO IV - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AREE PROTETTE |
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Articolo 26 - (Misure di incentivazione)1. Agli enti locali il cui territorio è incluso in tutto o in parte entro i confini di un parco naturale nazionale o regionale è, nell’ordine, attribuita la priorità prevista all’articolo 7 della legge 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo ordine di priorità è attribuito ai privati, sing |
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Articolo 26-bis - (Itinerari e comprensori “Liguria Preziosa - Dimora naturale”)1. Al fine di valorizzare e promuovere i territori delle aree protette e dei siti rete Natura 2000 la Regione, di concerto con gli enti gestori delle medesime, individua itinerari e comprensori all’interno dei parchi e delle a |
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Articolo 27 - (Attività produttive e di servizi)1. Ai privati singoli od associati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizi è riservata una quota non superiore |
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Articolo 27-bis - (Attività agricole e silvo-pastorali)1. Le attività agricole e silvo-pastorali, le attività produttive tradizionali e quelle e legate al turismo naturalistico, svolte in coerenza con le finalità dell’area naturale protetta e secondo i princìpi della sostenibilità ambientale, rappresentano un presidio essenziale per la conservazione dei valori naturali, paesaggistici e culturali dell’area protetta e per la sua corretta fruizione. |
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Articolo 27-ter - (Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari dei parchi liguri) |
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Articolo 27-quater - (Promozione della vendita online dei prodotti delle aree protette) |
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Articolo 27-quinquies - (Biglietto di ingresso, tariffe dei servizi, gestione della fruizione di specifiche aree) |
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Articolo 28 - (Promozione turistica)1. Le aziende di promozione turistica (APT) in relazione alle attività connesse alla promozione delle aree protette su richiesta de |
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CAPO V - VIGILANZA CONTROLLO E COMMISSARIAMENTO DEGLI ENTI GESTORI |
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Articolo 29 - (Relazioni annuali)1. L'Ente redige entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sulle attività dell'anno precedente che evidenzi lo stato di attuazi |
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Articolo 29-bis - (Attività regionale di coordinamento e indirizzo)1. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l’unitarietà della politica di settore, dell’immagine e della comunicazione istituzionale. 2. A tal fine la Regione: a) emana indirizzi e linee guida volti a uniformare le strategie di gestione e le prassi applicative degli enti gestori; N62 b) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all’attività di coordinamento del sistema e alla rappresentazione all’utenza; |
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Articolo 29-ter - (Strumenti di supporto)1. Al fine di coadiuvare le funzioni svolte dalle aree protette, la Regione: a) convoca la Conferenza del sistema regionale delle aree protette, di cui all’articolo 5, comma 3, e la Conferenza tecnica dei direttori e dei referenti delle aree protette; |
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Articolo 30 - (Controllo sugli atti)1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi di cui al comma 2 degli Enti di gestione delle aree protette è esercitato dalla Giunta regionale in ordine alla verifica di conformità degli stessi alle leggi statali e regionali. È esclusa ogni valutazione di merito. |
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Articolo 30-bis - (Disposizioni in materia contabile applicabili)1. Gli Enti di gestione adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale. |
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Articolo 30-ter - (Budget economico)1. Gli Enti di gestione approvano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale. 2. Il budget è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall’approvazione, ai fini del controllo di legittimità da parte della Giunta regionale. |
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Articolo 30-quater - (Bilancio di esercizio)1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente. 2. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell’esercizio succ |
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Articolo 30-quinquies - (Regolamento di contabilità)1. Gli Enti |
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Articolo 31 - (Commissariamento)1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, in caso di mancato riscontro entro trenta giorni, nomina apposito Commissario per compiere gl |
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Articolo 32 (Vigilanza nelle aree protette)1. L’Ente di gestione esercita mediante il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 2 la vigilanza sull’area protetta, accerta e contesta le violazioni per assicurare l’osservanza della presente legge, dei regolamenti e delle leggi dello Stato e della Regione in materia di caccia e pesca, tutela del paesaggio, dell’ambiente, della flora e della fauna e dell’uso del suolo, nonché per il controllo in genere della fruizione delle aree protette. N117 2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni provvede ogni Ente di gestione mediante: a) il proprio personale dipendente addetto alla vigilanza, quale il personale inquadrato nella qualifica di “guardaparco” per gli enti parco, ovvero gli agenti di polizia locale, per i so |
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Articolo 33 - (Sanzioni)1. Fatte salve le norme penali stabilite dalla normativa vigente e le sanzioni eventualmente previste da altre norme di settore, alle violazioni delle norme previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni: |
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CAPO VI - NORME FINANZIARIE E PARTICOLARI |
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Articolo 34 - (Entrate)1. Costituiscono entrate degli Enti da destinare al conseguimento dei fini istitutivi: a) le somme stanziate dalla Regione nel proprio bilancio annuale relative a spese correnti e di investimento; b) i contributi della |
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Articolo 34-bis - (Trasferimenti regionali e norme finanziarie) |
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Articolo 35 - (Patrimonio)1. Gli Enti sono dotati di un proprio patrimonio la cui costituzione può avvenire per: |
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Articolo 36 - (Norma finanziaria)Articolo 36 SUBArticolo 1 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
Articolo 36 SUBArticolo 2 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: a) mediante utilizzazione ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 delle seguenti quote: 1) lire 1.050.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994; 2) lire 2.825.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994; (omissis) 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Articolo 36 SUBArticolo 3 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: (omissis) 3) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 dei seguenti capitoli: (omissis) 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Articolo 36 SUBArticolo 4 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: (omissis) 3) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 dei seguenti capitoli: - 2506 " Contributi agli Enti di gestione delle aree protette regionali per le spese correnti connesse ai loro compiti" con lo stanziamento di lire 1.050.000.000 in termini di competenza; (omissis) 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Articolo 36 SUBArticolo 5 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede: (omissis) 3) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 dei seguenti capitoli: (omissis) - 2507 " Contributi in conto capitale agli Enti di gestione per attività ed interventi nelle aree protette regionali provinciali o locali" con lo stanziamento di lire 2.825.000.000 in termini di competenza; (omissis) 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
Arti |
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CAPO VII - NORME SPECIFICHE PER IL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOFINO |
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Articolo 37 - (Norme specifiche) |
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Articolo 38 - (Personale dell'Ente Parco di Portofino) |
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CAPO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Articolo 39 - (Funzioni consultive per le aree naturali protette) |
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Articolo 40 - (Conferenza tecnica delle aree protette)1. La Regione organizza di norma annualmente la Conferenza Tecnica delle Aree protette allo scopo di coordinarne le attività e gli |
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Articolo 41 - (Tabellazione segnaletica e grafica dei parchi)1. Al fine di uniformare e coordinare la grafica e ogni altro aspetto della immagine delle aree protette liguri gli Enti di gestione |
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Articolo 42 - (Norme di salvaguardia ambientale)1. Nei parchi e nelle riserve naturali regionali di cui alla presente legge sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietati: a) l’apertura e l’esercizio di miniere, di cave e di discariche; il Piano del parco può prevedere l’apertura e l’esercizio di cave, per l’utilizzo del materiale ivi prelevato e non diversamente reperibile al fine del restauro del patrimonio paesaggistico ovvero il sito estrattivo costituisca un manufatto storico-culturale; |
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Articolo 43 - (Interventi di riequilibrio faunistico)1. Le superfici delle riserve naturali e delle aree a parco naturale concorrono alla determinazione della quota di territorio agro - silvo - pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157. 2. Nelle riserve naturali, nelle aree classifica |
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Articolo 44 - (Modifica di norme) |
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Articolo 45 - (Abrogazione di norme)1. Salvo quanto previsto dalla presente legge sono abrogate le leggi regionali 12 settembre 1977 n. 40 19 novembre 1982 n. 43 l'articolo 2 della legge regi |
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Articolo 46 - (Parchi naturali regionali delle Alpi liguri e del Finalese) |
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Articolo 47 - (Norme transitorie)1. N29 |
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Articolo 47-bis - (Disposizioni di prima applicazione e transitorie per i territori di nuovo inserimento nelle aree protette)1. Fino all’adozione della zonizzazione definitiv |
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Articolo 48 - (Norma transitoria per la Comunità del Parco) |
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CAPO IX - PERSONALE DEGLI ENTI DI GESTIONE |
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Articolo 49 - (Personale)1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali gli Enti si avvalgono di personale proprio cui è applicato lo stato giuridico ed economico previsto per il personale regionale. 2. Ai fini del trattamento previdenziale assistenziale e di quiescenza il personale degli Enti è iscritto alla Cassa Pensioni Enti Locali all'Istituto Nazionale Assistenza Enti Locali e al Servizio Sanitario Nazio |
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Articolo 49-bis - (Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa del personale degli Enti parco) |
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Articolo 50 - (Direttore)1. Il Direttore ha qualifica di dirigente ed è assunto nell'organico dell'Ente con le modalità di accesso e con lo stato giuridico ed economico previsti per tale qualifica dalla legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 e dalle altre norme vigenti per i dipendenti regionali ovvero con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale rinnovabile e con trattamento economico non superiore a quello previsto per la predetta qualifica di dirigente. Con determinazione dell’Ente di appartenenza può essere attribuito l’incarico di struttura organizzativa complessa al dirigente che |
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Articolo 51 - (Personale di vigilanza)1. Al personale di vigilanza degli Enti inquadrato nella V qualifica funzionale profilo professionale guardiaparco è specificatamente attribuita la funzione di controllo sul ris |
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Tabella A - Pianta organica degli enti di gestione (Articolo 49) |
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Allegato A - Confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua (Articolo 3, comma 2) |
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Allegato B |
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