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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 02/02/2001, n. 31
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Il D. Leg.vo 15/02/2016, n. 28, sostituisce la disciplina di cui al presente decreto, relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Salute 30/06/2021
- D. Min. Salute 14/06/2017
- D. Min. Salute 14/11/2016
- D. Leg.vo 15/02/2016, n. 28
- D. Min. Salute 22/12/2011
- L. 15/12/2011, n. 217
- D. Min. Salute 05/09/2006
- D. Leg.vo 02/02/2002, n. 27
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Premessa |
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Art. 1. - (Finalità)1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli eff |
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Art. 2. - (Definizioni)1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «acque destinate al consumo umano»: 1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile; per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite t |
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Art. 3. - (Esenzioni)1. La presente normativa non si applica: |
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Art. 4. - (Obblighi generali)1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite. 2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano: |
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Art. 5. - (Punti di rispetto della conformità)1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti: a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano; |
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Art. 6. - (Controlli)1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell'articolo 5, comma 1, i requisiti del presente decreto, devono essere effettuati: a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano; b) agli imp |
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Art. 8. - (Controlli esterni)1. I controlli esterni sono quelli svolti dall'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all'ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'allegato II. 2. Per quanto concerne i controlli di c |
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Art. 9. - (Assicurazione di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali)1 |
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Art. 10 - (Provvedimenti e limitazioni d'uso)1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque destinate al consumo umano non corrispondono ai valori |
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Art. 11. - (Competenze statali)1. È di competenza statale la determinazione di principi fondamentali concernenti: a) le modifiche degli allegati I, II e III, in relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede comunitaria; b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a); c) l'adozione di metodi analitici |
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Art. 12. - (Competenze delle regioni o province autonome)1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue: a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quant |
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Art. 13. - (Deroghe)1. La regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), entro i valori massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanità con decreto da adottate di concerto con il Ministero dell'ambiente, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreché l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo. 2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 è fissato su motivata richiesta della regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni: a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della risorsa idrica; b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga; c) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate; d) un opportuno programma di |
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Art. 14 - (Conformità ai parametri indicatori)1. In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato I, l'autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di parametro o alle specifiche predetti, mette in atto i necessari adempimenti di competenza e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualit |
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Art. 15 - (Termini per la messa in conformità)1. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai valori di parametro dell'allegato I entro il 25 d |
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Art. 16. - (Casi eccezionali)1. In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile un approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai valori di parametro di cui all'allegato I, con nessun mezzo congruo, il Ministero della sanità, su istanza della regione, o provincia autonoma, può chiedere alla Commissione europea la proroga del termine di cui all'articolo 15 per un periodo non sup |
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Art. 17. - (Informazioni e relazioni)1. Il Ministero della sanità provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori. 2. La relazione di cu |
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Art. 18. - (Competenze delle regioni speciali e province autonome)1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. |
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Art. 19. - (Sanzioni)1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni. 2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. |
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Art. 19-bis. |
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Art. 20 - (Norme transitorie e finali)1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, ce |
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Allegato I - Parametri e valori di parametro
Parte A
Parametri microbiologici
Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:
Parte B
Parametri chimici
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Allegato II - Controllo
PARTE A - Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano 1. I programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano devono: a) verificare che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana, in tutta la filiera idro-potabile, siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati. Ai fini del presente allegato la filiera idro-potabile è costituita dalla sequenza di tutte le fasi e operazioni coinvolte nella captazione, adduzione, produzione, trattamento, distribuzione, stoccaggio e gestione delle acque destinate al consumo umano, in tutti gli aspetti correlati, anche per quanto riguarda l'ambiente circostante l'area di captazione, i materiali e processi; b) mettere a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'art. 4, nonché i valori parametrici stabiliti nell'allegato I, siano stati rispettati; c) individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana. 2. A norma dell'art. 8, le autorità competenti stabiliscono programmi di controllo che rispettano i parametri e le frequenze di cui alla parte B del presente allegato che consistono in: a) prelievo e analisi di campioni discreti delle acque; oppure b) misurazioni acquisite attraverso un processo di controllo continuo. I programmi di monitoraggio prevedono l'effettuazione di controlli in tutta la filiera idro-potabile, secondo quanto specificato nell'art. 6, tenendo conto dei controlli interni di cui all'art. 7, e comprendendo: a) verifica delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature; e/o b) ispezioni dell'area di captazione, delle infrastrutture relative alla captazione, al trattamento, allo stoccaggio ed alla distribuzione. 3. I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione del rischio stabilita nella parte C, sulla base della valutazione eseguita dal gestore del servizio idrico. 4. I programmi di controllo devono essere riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni cinque anni.
PARTE B - Parametri e frequenze 1. Quadro generale. Il programma di controllo deve prendere in considerazione i parametri di cui all'art. 4, compresi quelli che sono importanti per la valutazione dell'impatto dei sistemi di distribuzione domestica sulla qualità dell'acqua nel punto in cui i valori devono essere rispettati, come stabilito all'art. 5, comma 1. La scelta di parametri adeguati per il controllo deve tenere conto delle condizioni locali per ciascuna filiera idro-potabile e dei controlli interni che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, di cui all'art. 7, che dovranno essere fondati su una valutazione del rischio a cura del gestore, come stabilito nella parte C. I parametri elencati al successivo punto 2 sono sottoposti a monitoraggio con la frequenza di campionamento stabilita al punto 3.
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Allegato III - Specifiche per l’analisi dei parametri
1. I laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applicano pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute devono essere accreditati in conformità alla norma UNI EN ISO/IEC 17025:2005 recante «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura» da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. L'accreditamento e la valutazione dei laboratori di prova riguardano singole prove o gruppi di prove e deve essere conseguito entro il 31 dicembre 2019. 2. I metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto del presente decreto sono convalidati e documentati conformemente alla norma UNI EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, il controllo è svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.
PARTE A - Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi I metodi per i parametri microbiologici sono: Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (UNI EN ISO 9308-1 o UNI EN ISO 9308-2); enterococchi (UNI EN ISO 7899-2); Pseudomonas aeruginosa (UNI EN ISO 16266); enumerazione dei microrganismi coltivabili - conta delle colonie a 22°C (UNI EN ISO 6222); enumerazione dei microrganismi coltivabili - conteggio delle colonie a 36°C (UNI EN ISO 6222); Clostridium perfringens spore comprese (UNI EN ISO 14189).
PARTE B - Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione 1. Parametri chimici e indicatori. Per i parametri di cui alla tabella 1, le caratteristiche di prestazione specificate esigono che il metodo di analisi utilizzato debba essere quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione (definito nell'art. 74, comma 2, lettera uu-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni) del 30%, o inferiore, del valore parametrico pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore parametrico di cui alle parti B e C dell'allegato I. Fino al 31 dicembre 2019 è consentito l'uso di «esattezza», «precisione» e «limite di rilevazione», quali specificati nella tabella 2, in quanto insieme alternativo di caratteristiche di prestazione rispetto al «limite di quantificazione» e all’«incertezza di misura» specificati, rispettivamente, nel primo paragrafo e nella tabella 1. L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori parametrici di cui all'allegato I.
TABELLA 1 Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»
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