N37 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 03/07/2007 n.23. Larticolo 48 così recitava: "1. La Giunta regionale definisce un metodo standard in base al quale le Province certificano le percentuali di raccolta differenziata raggiunte in ogni Comune ed in ogni ATO.

2. L'accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è effettuato dalle Province, anche con verifiche effettuate tramite l'ARPAL, successivamente alle scadenze di cui all'articolo 24, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. 22/1997 e comunicato alla Regione entro venti giorni dalla scadenza.

3. In relazione agli accertamenti di cui al comma 2 la Regione, su proposta della Provincia, dispone, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 21 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), incrementi differenziati dell'ammontare del tributo per ambiti ottimali o per sub-ambiti individuati dalla Provincia, ovvero per Comuni con oltre 5000 abitanti che si discostino dalle quote fissate dall'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 22/1997."

Dalla redazione