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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Liguria 28/10/2008, n. 39
L.R. Liguria 28/10/2008, n. 39
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[Premessa] |
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Art. 2 - (Autorità d’ambito territoriale ottimale per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani)1. Sono individuati sul territorio ligure gli Ambiti territoriali ottimali di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, coincidenti con il territorio delle rispettive Province. 2. In ciascun Ambito territoriale ottimale, di cui al comma 1, è costituita l’Autorità d’ambito territoriale ottimale per i servizi idrici e la gestione dei rifiuti urbani (AATO), nella forma del consorzio obbligatorio tra Provincia e Comuni dell’Ambito, secondo le disposizioni di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 R (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). |
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Art. 3 - (Procedura di costituzione dell’AATO)1. L’AATO viene costituita da Provincia e Comuni dell’Ambito, tramite l’approvazione degli atti istitutivi del consorzio redatti sulla base di u |
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Art. 4 - (Affidamenti del servizio)N2 1. Nei novanta giorni successivi alla costituzione dell’AATO, la Giunta regionale approva lo schema tipo di contratto di servizio e di convenzione di cui agli articoli 151 e 203 del d.lgs. 152/2006, in applicazione alla direttiva 93/36/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 14 giugno 1993 (Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture). 2. Per esigenze tecniche o di efficienza dei servizi, l’AATO può prevedere gestioni anche a livello sub provinciale purché sia superata la frammentazione della gestione stessa. 3. L’AATO, entro trenta giorni dall’approvazione del piano di cui all’articolo 7, avvia la procedura di aggiudicazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni comunitarie ed alla normativa nazionale vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, fatte salve le concessioni che non risultano cessate ai sensi dell’articolo 113, comma 15 bis, del d.lgs. 267/2000 e dell’articolo 2, comma 38, della l. 244/2007. |
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Art. 5 - (Esercizio dei poteri sostitutivi)1. Al fine di dare puntuale attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione esercita poteri sostitutivi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 63 dello Statuto regionale. Il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad ademp |
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Art. 6 - (Disposizioni in materia di pianificazione)1. Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria approva un atto di indirizzo contenente i criteri per la redazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 7 e per l’organizzazione, nel periodo transitorio, dei servizi e degli assetti impiantistici di gestione rifiuti. L’atto di indirizzo individua le componenti del servizio di gestione rifiuti che, data la prevalenza degli aspetti igienico sanitari, possono essere organizzate a livello di singolo Comune con modalità differenziate rispetto alla gestione unitaria di Ambito. |
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Art. 7 - (Piani d’Ambito)1. Entro quattro mesi dalla data di loro costituzione, le AATO provvedono alla elaborazione dei Piani |
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Art. 8 - (Compiti degli Osservatori sulle risorse idriche e sui rifiuti in materia di gestione di servizi pubblici locali)1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana linee guida, indirizzi, criteri che devono essere rispettati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa in materia di gestione rifiuti, dei livelli depurativi, nonché per quanto attiene ai livelli di efficacia ed efficienza dei servizi. 2. A livello regionale è istituito, in collaborazione con Province, Comuni ed Autorità di Bacino, l’Osservatorio regionale sulle risorse idriche, non sostitutivo dei |
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Art. 9 - (Disposizioni diverse)1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 113 del d.lgs 152/2006, la Giunta regionale adotta appositi regolamenti in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente. 2. Il comma 3 dell’articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 R (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) è sostituito dal seguente: “3. Al fine di favorire, promuovere e mantenere la presenza e lo sviluppo degli insediamenti abitativi nell’entroterra della regione, a garanzia di una corretta regimazione delle acque sul territorio a salvaguardia dal dissesto idrogeolog |
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Art. 10 - (Norma finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli introiti dei canoni iscritti nello stato di previsione dell’entrat |
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Art. 11 - (Norma transitoria)1. Fino all’effettiva istituzione delle AATO, di cui all’articolo 2, continuano ad operare le forme di cooperazione fra gli enti locali degli Ambiti territoriali ottimali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Art. 12 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati gli articoli 32 e 33 della l.r. 18/1999. |
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Art. 13 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello del |
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