Articolo abrogato dalla L.R. 06/06/2017, n. 12, così recitava:

Articolo 85 - (Autorizzazioni agli scarichi)

1. Le domande per il rilascio di autorizzazione agli scarichi di cui all'articolo 84, comma 1, lettera a), sono inviate sia al Comune competente per territorio, sia al dipartimento provinciale dell'ARPAL.

2. L'ARPAL invia trimestralmente alla Provincia, nei modi dalla stessa indicati, l'elenco delle domande e delle autorizzazioni pervenute anche ai fini dell'aggiornamento del catasto.

3. La Provincia vigila sulla applicazione da parte dei Comuni ai fini di eventuali interventi sostitutivi in caso di inadempienza.

3-bis. Le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 74, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide per quattro anni dal momento del rilascio e, qualora ne sussistano gli stessi presupposti e requisiti, si intendono tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni.”

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