Articolo abrogato dalla L.R. 29/05/2007 n.22. L'articolo 105 così recitava: " 1. Sono competenza della Provincia:

a) tutte le funzioni non riservate alla Regione ai sensi della presente legge e non attribuite agli Enti locali;

b) la redazione e l'adozione di programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, in attuazione del piano energetico regionale;

c) l'individuazione delle aree, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, idonee alla realizzazione di impianti e reti di teleriscaldamento;

d) l'individuazione delle aree non idonee alla derivazione di acqua ad uso di produzione di energia;

e) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici per i Comuni inferiori ai 40.000 abitanti, di cui al D.P.R. 412/1993, coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche per gli impianti produttivi;

f) le funzioni relative alla coltivazione ed allo stoccaggio di idrocarburi in terraferma;

g) le funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia secondo le indicazioni fornite dal piano energetico regionale."

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