N32 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 29/05/2007 n.22. L'articolo 106 così recitava: " 1. Sono di competenza dei Comuni:

a) la certificazione energetica degli edifici civili di cui all'articolo 30, comma 3, della I. 10/1991, nell'ambito della funzione di indirizzo dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della I. 59/1997 e della Regione per quanto di competenza;

b) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ai sensi del d.P.R. 412/1993, per i Comuni superiori a 40.000 abitanti;

c) l'adozione del piano annuale per le fonti rinnovabili nell'ambito del piano regolatore ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della I. 10/1991 per i Comuni superiori a 50.000 abitanti."

Dalla redazione