Articolo abrogato dalla L.R. 24/02/2014 n. 1. L’articolo 44 così recitava: “Articolo 44 - (Procedure straordinarie) - 1. Qualora si renda necessario autorizzare i Comuni a conferire i rifiuti urbani ad impianti ubicati nel territorio di una Provincia diversa da quella di appartenenza, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia ricevente.

2. I Comuni autorizzati allo smaltimento ai sensi del comma 1, corrispondono un contributo di lire 30 per chilogrammo di rifiuto al Comune dove è localizzato l'impianto e uguale contributo alla Provincia ricevente.”

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