Articolo abrogato dalla L.R. 04/12/2009 n. 58. L’articolo 97 così recitava: “1. Il piano di bacino è elaborato dalla Provincia sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle Autorità di bacino, acquisito il parere del Comitato tecnico provinciale, organo tecnico consultivo, composto da idonee professionalità in materia di ingegneria idraulica, geologia e discipline naturalistiche e da rappresentanti tecnici degli Enti locali.

2. Il piano di bacino o i piani di bacino stralcio sono redatti e adottati nel termini stabiliti dal Comitato Istituzionale. Qualora entro detti termini la Provincia non abbia provveduto, può procedere in via sostitutiva la Giunta Regionale tramite un Commissario ad acta avvalendosi della competente Sezione del CTR per il territorio acquisendo a tal fine gli studi e le elaborazioni prodotte sino a tale termine dalla Provincia.

3. Le spese e gli oneri conseguenti all'adozione della misure sostitutive di cui al comma 2, comprensivi di incarichi affidati o delle assunzioni a tempo determinato effettuate a tale scopo, sono posti a carico della Provincia inadempiente.

4. La Provincia, acquisito l'apporto istruttorio della competente sezione del CTR per il territorio della Regione che si esprime nei tempi fissati dal Comitato istituzionale di cui al comma 3, adotta il piano di bacino e lo trasmette ai Comuni e alle Comunità montane interessate, ai fini della espressione entro quaranta giorni del proprio parere. Scaduto tale termine la Provincia procede prescindendo dai pareri non pervenuti.

5. Il piano è depositato presso la Provincia e pubblicato all'Albo pretorio dei Comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.

6. Della avvenuta adozione del piano di bacino è data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale, ai fini di cui all'articolo 17, comma 6.

7. Chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni sul piano di bacino entro i trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione alla Provincia.

8. La Provincia, acquisito il parere del Comitato Tecnico provinciale, si esprime sui pareri dei Comuni e delle Comunità Montane e sulle osservazioni pervenute entro i sessanta giorni successivi e trasmette il piano al Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino regionale che, sentita la Sezione competente del CTR per il territorio, si esprime nel termine di trenta giorni. Il parere è vincolante circa la conformità agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei piani di bacino e agli altri piani e programmi regionali.

9. Entro i successivi trenta giorni la Provincia approva in via definitiva il piano.

10. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale provvede in via sostitutiva tramite la nomina di un Commissario ad acta.

11. La deliberazione di approvazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

12. Un esemplare del piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Provincia, le Comunità Montane e i Comuni interessati.

13. Il piano di bacino entra in vigore con la pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale.

14. Gli aggiornamenti al piano di bacino sono approvati con le procedure di cui al presente articolo.

15. Modifiche puntuali o integrazioni che non incidano sulla impostazione e sulle linee fondamentali di assetto del piano stesso indicate nella normativa del piano, sono approvate dalla Provincia. "L'efficacia delle modifiche od integrazioni è subordinata all'espressione, da parte della Sezione competente del CTR per il territorio, nel termine di sessanta giorni, di un parere in merito alla conformità con gli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti dell'Autorità di bacino, secondo indirizzi e modalità stabilite dal Comitato Istituzionale. Il Comitato Istituzionale può, altresì, stabilire criteri ed indirizzi procedurali nel caso di modifiche o integrazioni che interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati." Su proposta del Comitato tecnico provinciale. Avviso delle avvenute modifiche o integrazioni è dato sul Bollettino Ufficiale.

"15-bis. Gli atti relativi a modifiche, integrazioni ed aggiornamenti sono nulli nel caso di non conformità ad indirizzi, criteri e disposizioni vigenti dell'Autorità di bacino."

16. I finanziamenti concernenti gli studi per la elaborazione dei piani di bacino sono concessi dalla Giunta regionale, quale organo dell'Autorità di bacino regionale, sulla base della procedura di cui all'articolo 91.”

Dalla redazione