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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 29/12/2021, n. 22
L. R. Liguria 29/12/2021, n. 22
L. R. Liguria 29/12/2021, n. 22
L. R. Liguria 29/12/2021, n. 22
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2023, n. 20
- L.R. 28/12/2022, n. 16
- L.R. 01/08/2022, n. 10
- L.R. 15/07/2022, n. 7
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Art. 1 - Programmazione regionale degli interventi infrastrutturali in materia di viabilità e mobilità ciclistica1. Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di infrastrutture viarie, inclusi quelli dedicati alla mobilità ciclistica, la Giunta regionale approva un elenco triennale di interventi, anche per stralci funzionali, sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni prioritari del territorio ligure relativamente ai predetti settori, effettuate di norma con cadenza annuale, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o comunitarie di finanziamento. 2. La Giunta regionale approva ogni anno un programma annuale nel quale sono ricompresi gli interventi, finanziabili con le risorse effettivamente disponibili al moment |
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Art. 2 - Fondi per la progettazione del Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza1. Al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti al Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza (PNRR) da parte dei comuni della Liguria, il Fondo di |
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Art. 3 - Anticipazione di liquidità a favore dei comuni beneficiari di fondi del PNRR1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere nell'esercizio 2022 anticipazioni di liquidità non onerose da restituirsi entro il 31 dicembre 2022, per un totale complessivo massimo di euro 2 milioni, a favore dei comuni, beneficiari di fondi del PNRR, che presenta |
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Art. 4 - Primi indirizzi per il nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2021-20271. Al fine di favorire il più efficace impiego delle risorse, il presente articolo individua primi indirizzi prioritari per la definizione di progetti, attività e azioni da finanziare nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Region |
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Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2020, n. 8 (Misure urgenti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-191. L'articolo 3 della L.R. n. 8/2020 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 3 - (Prestito agevolato) 1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del "Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra - Ponte di Ceparana |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure1. Omissis 2. All'articolo 13 della L.R. n. 13/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire la completa e tempestiva copertura fi |
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Art. 8 - Programmazione regionale degli interventi di rigenerazione urbana1. Ai fini della concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di rigenerazione urbana, la Giunta regionale approva un elenco triennale di ambiti di intervento sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni prioritari del territorio ligure, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o comunitarie di finanziamento. 2. La Giunta regionale approva entr |
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Art. 9 - Anticipazione di liquidità ad Azienda Regionale territoriale per l'Edilizia (ARTE) Imperia1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione di liquidità non onerosa a favore dell'ARTE di Imperia per il "Programma di riqualificazione urbana nel Comune di Vallecrosia" finalizzato all'acquisto di otto alloggi a libero mercato da destinare all'edilizia residenzi |
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Art. 10 - Modifica alla legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario1. Al comma 4-ter dell'articolo 6 della L.R. 18/2015 e succes |
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Art. 11 - Modifica alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti1. Al comma 12 dell'articolo 16-bis della L.R. 13/1999 |
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Art. 12 - Omissis
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Art. 14 - Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale1. Al comma 2 dell'articolo 3 della L.R. n. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b), è sostituita dalla seguente: |
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Art. 15 - Modifica alla legge regionale 2 luglio 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di usi civici)1. Dopo l'articolo 4 della L.R. 27/2002 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: "Art. 4-bis - (Conciliazioni stragiudiziali) 1. Nell'ambito dei principi della disciplina di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), è possibile sanare l'occupazione senza titolo o senza valido |
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Art. 16 - Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio1. Alla fine del comma 7 dell'articolo 36 della L.R. 29/1994 |
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Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - Modifica alla legge regionale 1° dicembre 2015, n. 20 (Misure per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclaggio1. L'articolo 1 della L.R. 20/2015 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 1 - (Misura incentivante la riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati) |
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Art. 19 - Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private1. Al comma 7 dell'articolo 9 della L.R. 9/2017 e successive |
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Art. 26 - Art. 29 - Omissis
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Art. 30 - Misure regionali per l'attuazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza1. Ai fini dell'attuazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Sanità, l'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) di cui alla L.R. 17/2016 e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per gli anni 2022-2023, ad utilizzare una quota del Fondo sanitario regionale annualmente assegnata alla stessa per costituire il Fondo per anticipazione di cassa per l'attuazione del PNRR Sanità, da utilizzare quale anticipazione in termini di cassa, non onerosa, rispetto ai contributi provenienti dal Ministero della Salute. |
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Art. 31 - Omissis
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Art. 32 - Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)1. Al comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 36/1997 e successive |
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Art. 33 - Modifica all'articolo 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)1. Dopo il comma 1-ter 1 dell'articolo 91 della L.R. 18/1999 |
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Art. 34 - Modifica all'articolo 34 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)1. Il comma 4-bis dell'articolo 34 della L.R. 20/2006 e succe |
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Art. 35 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture1. Alla L.R. 5/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole: "decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni e integrazioni", sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni" |
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Art. 36 - Omissis
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Art. 37 - Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)1. Alla L.R. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'articolo 28-bis, è inserito il seguente: "Art. 28-ter - (Fondo Regionale Integrativo Trasporti) |
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Art. 38 - Modiche alla legge regionale 3 maggio 2021, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 361. L'articolo 10 della L.R. n. 6/2021, è abrogato. |
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Art. 39 - Art. 40 - Omissis
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Art. 41 - Norma di proroga1. La durata del cronoprogramma, di cui all'articolo 18, comma 4, |
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Art. 42 - Disposizioni transitorie per gli affidamenti dei servizi di gestione dei rifiuti urbani1. Nelle more della definizione della disciplina organica regionale in materia di gestione rifiuti, finalizzata alla strutturazione del servizio di gestione rifiuti per l'intero ambito regionale, le province, la Città metropolitana di Genova |
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Art. 43 - Omissis
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Art. 44 - Contributo ai consorzi di difesa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 381. Ai consorzi di difesa di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 102/2004 e successive modificazioni e integrazioni, è concesso per l'anno 2022 un contributo di euro 30.000,00, nei limiti stabiliti dal regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul fu |
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Art. 45 - Art. 49 - Omissis
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Art. 50 - Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)1. Gli ultimi due periodi del comma 2 dell'articolo 16-bis della L.R. n. 8/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dal seguente: |
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Art. 51 - Omissis
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Art. 52 - Abrogazione di norme1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 3, comma |
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Art. 53 - Norma di invarianza finanziaria1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51 e 52 de |
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Art. 54 - Dichiarazione d'urgenza1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.
La presente legge regionale s |
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