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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 19/05/2020, n. 9
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/02/2024, n. 1
- L.R. 28/12/2023, n. 20
- L.R. 28/12/2022, n. 16
- Sent. Corte Cost. 06/07/2021, n. 138
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))1. N1 [Alla fine del comma 13 dell’articolo 29 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: “Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non esiste un formale diniego.] 2. Il comma 7 dell’articolo 32 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: |
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Art. 3 - (Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))1. All’articolo 8 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b) del comma 1, dopo la parola: “Consiglio” sono aggiunge le seguenti: “di Amministrazione”; b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Al fine di assicurare l’uniformità delle procedure istituzionali, amministrative e gestionali degli Enti parco, con deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi dell’articolo 29 bis, sono disciplinate le modalità di funzionamento, anche telematiche, di adozione e di deliberazione degli atti e di apposizione dei pareri sugli stessi, degli organi di cui ai commi 1, 2 e 3 e degli uffici e dei servizi.”. 2. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: “5-bis. Ove non diversamente previsto dallo Statuto, la Comunità del Parco è presieduta dal consig |
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Art. 4 - (Modifica alla legge regionale 11 aprile 1996, n. 18 (Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate)))1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 18/1996 e success |
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Art. 5 - (Modifica alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici))1. Il comma 4-bis dell’articolo 3 della l.r. 9/1998 e succe |
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Art. 6 - (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico))1. Dopo la lettera j) del comma 4 dell’articolo 35 della l.r. 4/1999 e successive modificazioni e integrazioni sono aggiunte le seguenti: |
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Art. 7 - (Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia))1. Dopo il comma 3 dell’articolo 72-sexies della l.r. 18/1999 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: “3-bis. Per gli interventi di installazioni o modificazioni di impianti di teleradiocomunicazione con potenza superiore a 10 watt gli interessati sono tenuti a trasmettere al Comune e ad ARPAL entro trenta giorni dall’avvenuta installazione o modifica, i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati secondo i tracciati stabiliti dalla Giunta regionale.� |
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Art. 8 - Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - (Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))1. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 22/2007 e suc |
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Art. 11 - Omissis
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Art. 12 - (Modifica alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo))1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 37/2007 e success |
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Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - (Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))1. Il comma 1-bis dell’articolo 17 della l.r. 40/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “1-bis |
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Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - (Modifiche alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche di siti contaminati))1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 10/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 13-bis (Inquinamento di corpi idrici superficiali) |
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Art. 17 - (Modifica alla legge regionale 13 giugno 2011, n. 14 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno))1. Al comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 14/2011 e success |
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Art. 18 - Omissis
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Art. 19 - (Modifica alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva))1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 12/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inse |
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Art. 20 - (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13-bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti: |
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Art. 21 - (Modifica alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico))1. Alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 8/20 |
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Art. 22 - (Modifica alla legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa in materia di paesaggio))1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 13/2014 |
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Art. 23 - (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche)) |
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Art. 24 - Omissis
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Art. 25 - (Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015))1. L’articolo 18 della l.r. 41/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 18 (Centralizzazione degli acquisti, Stazione unica appaltante e committenza regionale) 1. Ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni, dell’articolo 37 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio , dell’articolo 1, commi 455, 456 e 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni e dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la Regione, quale centrale di committenza e soggetto aggregatore, stipula le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni e integrazioni, alle quali aderiscono i soggetti costituenti il settore regionale allargato, così come individuati con provvedimento della Giunta regionale in attuazione dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Dis |
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Art. 26 - (Modifica alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale e ai lavori pubblici)) e alla legge regionale 3 dicembre 2007, n 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))1. Al comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 13/2017 e success |
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Art. 27 - (Modifica alla legge regionale 28 dicembre 2017, n. 30 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2018))1. Dopo il comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 30/2017 e su |
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Art. 28 - (Modifica alla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 32 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2020))1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 32/2019 , le parol |
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Art. 29 - Art. 31 - Omissis
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Art. 32 - (Norma transitoria per i servizi di raccolta e gestione dei rifiuti in ambito portuale)1. Nelle more dell’aggiornamento della pianificazione regionale e provinciale in materia di rifiuti ai sensi della vigente normativa regionale e al f |
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Art. 33 - (Reti e servizi di comunicazione elettronica) |
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Art. 34 - Omissis
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Art. 35 - (Norma di invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. |
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Art. 36 - (Dichiarazione di urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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