N72 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 10/04/2015, n. 15, a decorrere dal 01/07/2015. L’articolo 99 così recitava: “Articolo 99 - (Realizzazione delle opere idrauliche) - 1. La Provincia, sulla base della classificazione delle opere idrauliche effettuata dal piano di bacino:

a) cura la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura non demandate dal piano di bacino ad altri soggetti, d'intesa con gli Enti interessati;

b) delimita la superficie dei terreni compresi nel perimetro soggetto alla contribuzione nelle spese da sostenersi da parte dei soggetti pubblici e privati;

c) individua i soggetti, pubblici e privati, tenuti alla realizzazione e al mantenimento delle opere;

d) approva gli interventi, in attuazione del piano di bacino, provvedendo in sostituzione e in danno del soggetto tenuto all'esecuzione delle opere, in caso di urgenza o inadempienza;

e) effettua la valutazione delle spese necessarie, nei casi di cui all'articolo 98, comma 3;

f) vigila sulla esecuzione degli interventi di cui agli articoli 93 e 94.

2. L'approvazione da parte della Provincia dei progetti relativi ad interventi da realizzare a cura della stessa per motivi di necessità ed urgenza connessi a grave rischio idrogeologico ed idraulico, comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, concessioni, assensi, nulla osta, pareri di competenza provinciale e comunale previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione degli stessi.”

Dalla redazione