Articolo abrogato dalla L.R. 29/05/2007 n.22. L'articolo 104-ter così recitava: "1. I contributi, nel rispetto di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione della Comunità Europea (disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente 94/C/72/03) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 10 marzo 1994, qualora concessi a imprese sono erogati fino a concorrenza di un livello massimo del 30 per cento dei costi ammissibili ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo inteso quale valore nominale, esclusa l'imposta, dei contributi in conto capitale o quale valore attualizzato, esclusa l'imposta, dei contributi in conto interessi, espressi in termini di percentuale dell'investimento).

2. Nel caso d'investimenti realizzati da piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione della Commissione Europea n. 96/280 del 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE n. L107 del 30 aprile 1996, è calcolata una maggiorazione dell'aiuto di dieci punti ESL percentuali rispetto ai massimali ammessi per le grandi imprese.".

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