Capo abrogato dalla L.R. 06/06/2017, n. 12 a decorrere dal 01/07/2017, così recitava:

CAPO V - TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Articolo 59 - (Finalità e campo di applicazione)

1. In attesa di una organica riforma e di inquadramento delle problematiche legate ai fenomeni di inquinamento atmosferico, in vista di emanandi provvedimenti tecnico-normativi di fonte statale, il presente capo detta norme per la tutela dal predetto inquinamento al fine di coniugare un più elevato grado di tutela alla semplificazione e unificazione delle procedure.

 

Articolo 60 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per gestore la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto ovvero la persona cui è stato attribuito un potere economico determinante in relazione al funzionamento tecnico dello stabilimento o dell'impianto.

 

Articolo 61 - (Competenze della Regione)

1. Ferme restando le attribuzioni dello Stato a norma dell'articolo 83 del d.lgs. 112/1998, sono di competenza della Regione le funzioni relative:

a) all'adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 (criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) nei termini di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 27 marzo 1998 (mobilità sostenibile nelle aree urbane) e all'individuazione, in attuazione del piano stesso, di aree regionali o, di intesa con altre Regioni interessate, interregionali nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori particolari;

b) all'individuazione delle aree nelle quali possono manifestarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico ai sensi dell'articolo 9 del D.M. ambiente 20 maggio 1991;

c) alla concertazione con la Provincia e il Comune delle misure programmate previste dall'articolo 2 del D.M. ambiente 27 marzo 1998 e all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente del 23 ottobre 1998 (individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione alla circolazione);

d) alla tenuta ed aggiornamento degli inventari delle emissioni in atmosfera, sulla base dei criteri individuati dallo Stato ed alla definizione dei criteri per la gestione anche degli altri strumenti necessari ad impostare le azioni di pianificazione, prevenzione e controllo delle emissioni e della qualità dell'aria, quali le reti di rilevamento, la modellistica per lo studio della diffusione degli inquinanti, la cartografia di riferimento per la rappresentazione e per la valutazione dell'impatto dell'inquinamento;

e) all'individuazione degli Enti locali tenuti a definire, unicamente alla Regione, i modi ed i tempi per l'aggiornamento degli inventari e la ripartizione dei compiti tra i diversi soggetti;

f) alla determinazione dei criteri cui gli Enti competenti alla formulazione dell'autorizzazione unica ambientale devono uniformarsi per l'inserimento nel -medesimo delle prescrizioni relative alle emissioni;

g) alla definizione, relativamente agli impianti non rientranti neglì elenchi allegati alla direttiva 84/360/CEE e alla direttiva 96/61/CEE dei requisiti tecnico costruttivi e gestionali e la modulistica per l'accesso al procedimento mediante autocertificazione;

h) alla predisposizione della relazione regionale annuale sulla qualità dell'aria, tenuto conto delle relazioni predisposte dalle Province e dai Comuni rientranti nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento;

i) all'indirizzo e coordinamento dei compiti dell'ARPAL nella materia.

 

Articolo 62 (Competenze della Provincia)

1. Sono di competenza della Provincia:

a) il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/1998 alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza inferiore o uguale a 300 MW termici e, senza limiti di potenza. per quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del d.lgs. 22/1997;

b) il rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c);

c) il rilascio del parere al Ministero dell'Ambiente e della Sanità, previsto dall'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 203/1998 relativamente alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 300 MW termici;

d) l'effettuazione degli accertamenti e il controllo del regolare funzionamento degli impianti anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza provinciale;

e) il controllo dei valori di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente;

f) la predisposizione della relazione provinciale annuale sulla qualità dell'aria;

g) la predisposizione, per le aree a rischio di episodi acuti di inquinamento, individuate dalla Regione ai sensi dell'articolo 9 del D.M. ambiente 20 maggio 1991 del piano di intervento operativo contenente le indicazioni sui possibili provvedimenti da assumere per ridurre i livelli di inquinamento e le conseguenze sulla popolazione e sull'ambiente, comprensive delle misure di cui all'articolo 2 del D.M. Ambiente 27 marzo 1998 e di cui all'articolo 4 del D.M. ambiente 23 ottobre 1998, formulate dal Sindaco ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera d);

h) l'aggiornamento degli inventari delle emissioni secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera e);

i) le funzioni associate al livello provinciale relativamente alla gestione dei sistemi di rilevamento di cui all'articolo 7, comma 2, del D.M. ambiente 20 maggio 1991;

j) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

k) l'inserimento, nel SIRAL, dei dati desumibili dalle autorizzazione di propria competenza;

l) la predisposizione di piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria, di livello provinciale, in attuazione di quanto disposto dal piano regionale. Detti piani integrano il piano territoriale di coordinamento provinciale.

 

Articolo 63 - (Competenze del Comune)

1. Sono di competenza del Comune, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 112/1998, le funzioni di cui agli articoli 6 e 15 del D.P.R. 203/1988, relativi al procedimento amministrativo in materia di autorizzazione e controllo alla costruzione ed esercizio degli impianti che possono accedere al procedimento mediante autocertificazione.

2. Spetta ai Sindaci dei Comuni inseriti nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico, individuate dalla Regione ai sensi del D.M. ambiente 20 maggio 1991, ovvero già inseriti nell'Allegato III del decreto ministeriale 25 novembre 1994:

a) attuare i contenuti della direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7 luglio 1998 (direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli - Bollino Blu - ai sensi dell'articolo 7 del nuovo codice della strada);

b) adottare le misure tecniche e organizzative in applicazione del D.M. ambiente 27 marzo 1998;

c) provvedere ai sensi dell'articolo 3 del D.M. ambiente 23 ottobre 1998, di concerto con la Provincia alla valutazione preliminare della qualità dell'aria del territorio comunale e alla predisposizione del rapporto annuale di cui all'Allegato 2 del medesimo decreto;

d) disporre, di concerto con la Provincia e la Regione, le misure di cui all'articolo 4 del D.M. ambiente 23 ottobre 1998, che devono essere coerenti con i piani di tutela della qualità dell'aria regionale e provinciali.

e) aggiornare gli inventari delle emissioni in atmosfera secondo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera e).

3. I Comuni, tramite l'ARPAL, inseriscono nel Sistema Informativo dell'Ambiente Ligure (SIRAL) i dati desumibili dalle autorizzazioni di propria competenza.

 

Articolo 64 - (Competenze dell'ARPAL)

1. Per conto della Regione l'ARPAL ha, in particolare, il compito:

a) di provvedere alla gestione dei sistemi informativi utili per l'impostazione delle azioni di pianificazione, prevenzione e controllo delle emissioni e della qualità dell'aria, in termini di funzionalità dei sistemi stessi e di verifica dei flussi informativi;

b) di pianificare e coordinare l'aggiornamento degli inventari delle emissioni in atmosfera;

c) di pianificare e coordinare l'aggiornamento delle metodologie e dei fattori di emissione per la formazione degli inventari delle emissioni;

d) di pianificare e realizzare il rapporto annuale sulla qualità dell'aria nella regione.

 

Articolo 65 - (Pianificazione regionale)

1. Il piano di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), ha come obiettivo il risanamento delle aree nelle quali si fa il superamento o rischio di superamento dei valori di qualità dell'aria di riferimento, individuati dalla normativa statale, e. in via generale, tende a garantire la tutela dell'ambiente mediante un'azione mirata allo studio e alla messa in opera di interventi che promuovono il miglioramento complessivo della qualità dell'aria.

Tali interventi sono in particolare finalizzati.

a) al miglioramento della qualità dell'aria, in termini di concentrazioni inquinanti attese negli ambienti di vita, per le zone maggiormente inquinate;

b) alla tutela della qualità dell'aria per le zone meno inquinate o da sottoporre a particolare tutela;

c) alla minimizzazione dell'accumulo di sostanze tossico nocive in altri comparti ambientali e quindi del trasferimento dell'inquinamento da un comparto ad un altro;

d) alla minimizzazione di emissioni dei gas climalteranti.

2. Ai fini di cui al comma 1 il piano regionale, tenuto conto di eventuali piani di risanamento sviluppati in attuazione dell'articolo 6 della legge 28 agosto 1989 n. 305 (programmazione triennale per la tutela dell'ambiente) provvede a definire:

a) i contenuti delle azioni volte al rilevamento della qualità dell'aria;

b) la strategia volta alla prevenzione, conservazione, protezione e risanamento del proprio territorio, fissando, ove necessario, per specifici ambiti territoriali, particolari valori limite delle emissioni e di qualità dell'aria promuovendo tecnologie a minore impatto ambientale;

c) i criteri per la predisposizione dei piani di intervento operativo di cui al D.M. ambiente 20 maggio 1991 e dei piani provinciali di risanamento della qualità dell'aria;

d) le azioni volte allo sviluppo e aggiornamento dei sistemi informativi utili per l'impostazione delle azioni di pianificazione, prevenzione e controllo delle emissioni e della qualità dell'aria.

 

Articolo 66 - (Effetti del piano regionale)

1. Il piano di cui all'articolo 61 è approvato con le procedure di cui all'articolo 11 costituisce specificazione dell'Agenda 21 e i suoi contenuti assumono efficacia vincolante per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività disciplinate dal presente capo.

 

Articolo 67 - (Procedure per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Ferma restando la possibilità del ricorso alle procedure dello sportello unico, così come disciplinate dalla I.r. 9/1999, il gestore presenta all'Ente competente unicamente alla domanda, la documentazione tecnica contenente gli elementi indicati nei modelli elaborati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera g) o dell'articolo 20.

2. La domanda è corredata dall'impegno di farsi carico dell'onere dei provvedimenti da adottare in conseguenza del verificarsi di danni all'ambiente riconducibili all'attività gestita.

3. Qualora si tratti di impianti di competenza comunale il gestore sulla base della modulistica predisposta dichiara la corrispondenza del progetto ai requisiti tecnico costruttivi e gestionali definiti dalla Giunta regionale e la sua compatibilità con il vigente strumento urbanistico.

4. Qualora il Comune non comunichi il proprio motivato diniego entro sessanta giorni il gestore ha facoltà di realizzare e avviare l'impianto in conformità alla domanda e autocertificazione prodotte purché abbia ottenuto la concessione edilizia o altri atti di assenso prescritti per legge.

5. Fuori dei casi di cui al comma 4 l'Ente competente, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto, ove del caso nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale e secondo le procedure di cui alla disciplina dello sportello unico.

6. Entro i quindici giorni seguenti dalla data fissata nell'autorizzazione o nella comunicazione per la messa a regime dell'impianto, il gestore fornisce i dati relativi all'esito del collaudo che deve essere effettuato da soggetti abilitati, nonché i dati relativi alle emissioni effettuate per un periodo continuativo di dieci giorni decorrenti dalla stessa data.

7. Decorsi ventiquattro mesi dalla data della domanda senza che l'impianto sia stato costruito e messo in esercizio l'autorizzazione, anche se rilasciata ex lege, decade automaticamente.

 

Articolo 68 - (Reti di rilevamento e controllo della qualità dell'aria)

1. I dati raccolti da sistemi di controllo continuo, inerenti parametri fisici, chimici e biologici finalizzati al controllo delle emissioni, della qualità dell'aria e della situazione meteorologica sono trasmessi al nodo provinciale di raccolta ed elaborazione dati a cura e spese del gestore del sistema di controllo. La Provincia ne dispone il trasferimento al SIRAL.

 

Articolo 69 - (Esercizio di controllo)

1. Per l'esercizio della vigilanza e del controllo il Comune e la Provincia, secondo le rispettive competenze, possono effettuare in qualunque momento, presso gli insediamenti aventi emissioni, sopralluoghi e prelevamenti di campioni atti alla determinazione qualitativa e quantitativa degli inquinanti prima e dopo il trattamento mediante gli impianti di contenimento.

2. Il gestore dell'insediamento deve adoperarsi affinché siano forniti tutti i dati relativi al funzionamento degli impianti di contenimento delle emissioni e siano facilitate le operazioni di controllo e prelevamento di campioni. Il gestore ha facoltà di far presenziare un proprio consulente tecnico alle operazioni di analisi successive al prelevamento.

3. Qualora il sopralluogo evidenzi un assetto impiantistico difforme dai contenuti dell'autocertificazione o dell'autorizzazione, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni, ne viene data immediata comunicazione all'Ente responsabile del procedimento autorizzatorio per l'assunzione del provvedimento di riduzione in pristino.

4. La conclusione di ogni verifica ispettiva condotta dall'ARPAL comporta, per quest'ultima, la redazione e l'invio all'Ente competente di apposita relazione.

 

Articolo 70 - (Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, l'inosservanza delle disposizioni del presente capo comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 5.000.000 a lire 20.000.000 per la costruzione e attivazione di impianti senza la prescritta preventiva autorizzazione o a condizioni o modalità difformi da quanto contenuto nell'autocertificazione;

b) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per il compimento di qualsiasi azione commissiva od omissiva finalizzata a non consentire ovvero interrompere l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 69;

c) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per dichiarazione mendace;

d) da lire 4.000.000 a lire 12.000.000 per una percentuale inferiore al 75 per cento di dati validi, trasmessi ai sensi dell'articolo 68 in riferimento ad un periodo di osservazione annuale.

2. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 provvede l'ARPAL ai sensi della l.r. 45/1982.

3. I proventi delle sanzioni sono utilizzati dall'ARPAL per lo svolgimento di attività connesse con l'applicazione del presente capo.”

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino