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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 31/05/2002, n. 14
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- L.R. 29/12/2015, n. 33
- L.R. 16/10/2015, n. 25
- L.R. 06/08/2015, n. 20
- L.R. 30/12/2014, n. 27
- L.R. 04/08/2014, n. 15
- L.R. 18/07/2014, n. 13
- L.R. 27/12/2013, n. 23
- L.R. 26/07/2013, n. 6
- Sent. C. Cost. 19/07/2013, n. 218
- L.R. 08/04/2013, n. 5
- L.R. 31/12/2012, n. 27
- L.R. 21/12/2012, n. 26
- L.R. 25/07/2012, n. 14
- L.R. 11/08/2011, n. 11
- L.R. 29/12/2010, n. 22
- L.R. 21/10/2010, n. 17
- L.R. 23/07/2009, n. 12
- L.R. 04/06/2009, n. 11
- L.R. 12/02/2009, n. 2
- L.R. 30/12/2008, n. 17
- L.R. 26/10/2006, n. 19
- L.R. 26/05/2006, n. 9
- L.R. 05/12/2005, n. 29
- L.R. 18/08/2005, n. 25
- L.R. 02/02/2005, n. 1
- L.R. 24/05/2004, n. 15
- L.R. 26/01/2004, n. 1
- L.R. 30/04/2003, n. 12
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CAPO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Finalità e principi)1. La Regione Friuli-Venez |
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Art. 2 - (Ambito oggettivo di applicazione della legge)1. La presente legge si applica ai lavori pubblici da realizzarsi nel territorio della regione, indipendentemente dalla provenienza |
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Art. 3 - (Ambito soggettivo di applicazione della legge)1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.N88 2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici. N132 |
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Art. 4 - (Regolamento di attuazione)1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri: a) libera concorrenza degli operatori; b) omogeneità e trasparenza delle procedure; c) semplificazione, accorpamento e ac |
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CAPO II - Organizzazione, programmazione e progettazione |
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Art. 5 - (Responsabile unico del progetto)1. Le amministrazioni aggiudicatrici perseguono come prioritario l'obiettivo di dotarsi di adeguate strutture tecnico - operative in armonia con i principi generali dell'ordinamento in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, nonché secondo quanto disposto dal presente capo. |
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Art. 6 - (Cooperazione tra enti)1. La Regione favorisce forme di cooperazione fra gli Enti locali per la realizzazione di lavori pubblici, mediante: |
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Art. 7 - (Programma triennale dei lavori pubblici)1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma, e dei suoi aggiornamenti annuali. 2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, predispongono e approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori, previsti dalla normativa vigente e in particolare dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete. N136 3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del ter |
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Art. 8 - (Livelli e contenuti della progettazione) |
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Art. 9 - (Attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie)1. Le prestazioni finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici e in particolare quelle relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti con la partecipazione di enti pubblici ai sensi della legislazione vigente, nonché con le modalità di cui all'articolo 6; c) dagli uffici di altre pubbliche amministrazioni adeguatamente attrezzate, di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi sulla base di apposito accordo; d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e successive modificazioni; e) dalle società di professionisti; f) dalle società di ingegneria; g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f). N140 |
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Art. 10 - (Sicurezza nei cantieri)1. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sviluppato per |
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Art. 10-bis - (Disposizioni a tutela del lavoratore e della lavoratrice e sulla sicurezza del lavoro)1. In ogni procedura di affidamento di lavori e fornitura di servizi, nei bandi di gara o nei capitolati speciali va osservato: a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti pubblici di lavori e fornitura di servizi, compresi i soci-lavoratori, anche se assunti fuori dalla Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore firmati dalle organizzazioni sindacali na |
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Art. 11 - (Incentivi alle funzioni tecniche) |
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Art. 12 - (Organizzatore generale)1. I soggetti di cui all'articolo 3 che sono tenuti alla realizzazione di lavori pubblici episodicamente e senza continuità e non dispongono al loro interno delle necessarie professionalità possono affid |
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CAPO III - Requisiti degli esecutori di lavori pubblici |
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Art. 13 - (Qualificazione)1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ai sensi della normativa statale. Per i requ |
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Art. 14 - (Requisiti per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a quello per cui la normativa statale prevede il sistema di qualificazione SOA)1. Per l'affidamento di lavori per i quali la normativa statale no |
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Art. 15 - (Soggetti ammessi alle gare)1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la disciplina dei consorzi e dei raggruppamen |
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CAPO IV - Sistemi di realizzazione di lavori pubblici e scelta del contraente |
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Art. 16 - (Sistemi di realizzazione di lavori pubblici)1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto per i lavori in amministrazione diretta. N101 2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui all'articolo 3, aventi per oggetto: a) la sola esecuzione dei lavori pubblici; b) la progettazione esecutiva espletata da uno dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), e), f) e g), nonché l'esecuzione dei lavori pubblici qualora questi riguardino: 1) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica presenti particolari complessità in relazione alla tipologia e al valore dell'opera; 2) lavori di manutenzione, resta |
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Art. 17 - (Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice) |
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Art. 18 - (Procedure di scelta del contraente) |
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Art. 19 - (Procedura aperta) |
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Art. 20 - (Procedura ristretta) |
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Art. 21 - (Procedura ristretta semplificata) |
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Art. 22 - (Procedura negoziata) |
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Art. 22-bis - Facilitazione dell’accesso delle PMI ai lavori pubblici |
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Art. 23 - (Lavori in amministrazione diretta)1. La realizzazione di lavori in amministrazione diretta può essere disposta compatibilmente con i requisiti di idoneità organizz |
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Art. 24 - (Clausole contrattuali) |
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Art. 25 - (Offerte anomale) |
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CAPO V - Esecuzione dei lavori pubblici |
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Art. 26 - (Documenti facenti parte del contratto)1. Sono parte del contratto: a) il capitolato generale; |
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Art. 27 - (Varianti in corso d'opera) |
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Art. 28 - (Direzione dei lavori)1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti realizzatori individuano le risorse specialistiche necessarie per espletare la funzione di direzione dei lavori al fine dell'istituzione del relativo ufficio. |
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Art. 29 - (Collaudo)1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento di cui all'articolo 4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 2. Per i lavori di importo contrattuale non eccedente euro 1.500.000 è in facoltà del soggetto appaltant |
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Art. 30 - (Garanzie e coperture assicurative) |
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Art. 31 - (Piani di sicurezza)1. I soggetti tenuti all'osservanza della disciplina sulla sicurezza, i contenuti e le procedure per l'attuazione della medesima sono individuati dalla normativa di settore. 2. Gli oneri della sicurezza va |
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Art. 32 - (Clausole sociali)1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, i bandi di gara, i capitolati speciali d'appalto, i contratti di appalto di lavori pubblici, nonché le convenzioni di concessione di opere pubbliche nel territorio regionale prevedono: a) l'obbli |
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Art. 33 - (Lavori scorporabili e subappaltabili) |
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Art. 34 - (Capitolato generale d'appalto)1. Il capitolato generale d'appalto di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), è adottato con decreto del Presidente della Region |
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CAPO VI - Norme in materia di contenzioso |
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Art. 35 - (Accordo bonario) |
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Art. 36 - (Definizione delle controversie) |
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CAPO VII - Pubblicità, accesso alle informazioni e rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici |
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Art. 37 - (Forme di pubblicità) |
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Art. 38 - ("Sistema informativo regionale di pubblicità degli appalti di lavori pubblici")1-bis. Ai fini di adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione previsti dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, sono in particolare diffusi, ai sensi del comma 1, l'elenco annuale |
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Art. 39 - (Controlli e vigilanza)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in sinergia con l'Autorit |
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CAPO VIII - Attività a supporto delle amministrazioni aggiudicatrici |
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Art. 40 - (Iniziative per la realizzazione di lavori pubblici)1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale e locale mediante le seguenti iniziative: a) N150 b) assistenza e supporto nelle procedure di affidamento mediante le unità specializzate di cui all'articolo 44; c) accesso ai dati conoscitivi contenuti nell'archivio tecnico regionale per il miglioramento qualitativo della progettazione, gestione e collaudo degli appalti e dei piani di sicurezza |
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Art. 42 - (Semplificazione delle procedure valutative) |
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Art. 43 - (Snellimento delle procedure autorizzatorie) |
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Art. 44 - (Assistenza negli affidamenti e nella gestione dei lavori pubblici)1. L'Amministrazione regionale istituisce, nell'ambito della struttura di cui all'articolo 50, comma 1, apposite unità specializzate per l'espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici, anche in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, |
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Art. 44-bis - (Rete di stazioni appaltanti)1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e razionalizzazione dell’azione amministrativa e nel rispetto dell’autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente, nonché al supporto amministrativo e tecnico. L'ambito di riferimento per i lavori pubblici di interesse locale e regionale è costituito dall'intero territorio della Regione. N92 1-bis. Alla Rete delle stazioni appaltanti possono aderire tutti i soggetti di cui all’articolo 3 e comunque tutti i soggetti pubblici o privati che fruiscono di finanziamenti pubblici, di qualsiasi natura o provenienza, che applicano la normativa sugli appalti pubblici. N129 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l’utilizzo della rete informatica region |
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Art. 44-ter - Modalità di gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale1. |
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Art. 45 - (Archivio tecnico regionale)1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito l'archivio tecnico regionale quale strumento di conoscenza per la promozione del miglioramento quali |
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Art. 46 - (Sistemi di qualità dell'attività amministrativa)1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi di qualità nell'attività amministrativa delle amministrazioni pubbliche aggiudicatric |
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Art. 47 - (Attività contrattuale)1. La Giunta regionale individua la struttura competente alle attività di formazione dei contratti relativamente ai lavori di inter |
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Art. 48 - (Formazione professionale e studi)1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere attività di formazione del personale regionale, delle amministrazioni ag |
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Art. 49 - (Opere di interesse locale realizzate dalla Regione)1. L'Amministrazione regionale, quando se ne assume l'intera spesa, previa deliberazione favorevole dell'Ente locale competente sul |
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CAPO IX - Opere di competenza della Regione |
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Art. 50 - (Disposizioni generali)1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale |
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Art. 51 - (Delegazione amministrativa intersoggettiva)1. L'Amministrazione regionale, gli Enti di decentramento regionale e gli altri enti regionali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3. N37 1-bis. N23 1-ter. N65 1-quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, in applicazione dell'articolo 56, comma 4, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.N151 2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti: a) Enti locali e loro consorzi ed eventuali loro società in-house; N152 b) consorzi di bonifica; c) N153 |
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Art. 51-bis - (Delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria) |
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Capo IX-bis - Opere di competenza degli enti locali |
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Art. 51-ter - (Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali)1. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all’esecuzione di lavori pubblici di propria competenza mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6. 2. Gli enti locali sono autorizzati a provvedere alla gestione delle opere realizzate ai sensi del comma 1, nonché all’esecuzione di studi e monitoraggi, propedeutici alle attività di cui al comma 1, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui, rispettivamente, ai commi 5 e 6 ovvero in amministrazione diretta. N115 3. Limitatamente alle opere di cui al comma 6, lettera d), la Giunta comunale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l’utilizzo di economie e ribassi d’asta conseguiti in corso di realizzazione di un’opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d’asta. 4. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dalla Giunta comunale a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell’intervento oggetto della delegazione, a copertura degli oneri per l’esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 6. 5. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguent |
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CAPO X - Collaudo |
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Art. 52 - (Elenco regionale dei collaudatori) |
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Art. 53 - (Specializzazione degli elenchi) |
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Art. 54 - (Nomina dei collaudatori)1. I collaudatori sono nominati dalla stazione appaltante a seguito dell'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 2. Le stazioni appaltanti si attengono ai criteri di cui al pres |
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Art. 55 - (Commissione di collaudo)1. Per i lavori di notevole importanza può essere nominata una commissione di collaudo, formata da tre membri, di cui uno scelto tr |
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CAPO XI - Finanziamento di lavori pubblici |
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Art. 56 - (Concessione del finanziamento a enti pubblici)1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell’opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L’importo del finanziamento è concesso sulla spesa risultante dal quadro economico dell’opera. Fino all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell’organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato. N72 2. N40 Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'I.V.A., sono concessi e rendicontabili per intero anche se già sostenuti al momento della domanda; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammonta |
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Art. 57 - (Erogazione del finanziamento concesso a enti pubblici)1. Fatte salve particolari disposizioni di settore, il finanziamento concesso ai soggetti indicati all'articolo 3, commi 1 e 2, è erogato come segue: a) nel caso di concessione del finanziamento in conto capitale o di anticipazione finanziaria, il finanziamento viene erogato, previa richiesta, sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte, limitatamente a quanto previsto dal cronoprog |
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Art. 58 - (Finanziamento a soggetti a partecipazione pubblica)1. Ai soggetti privati a partecipazione pubblica che realizzano lavori pubblici si applicano le disposizioni contenute negli articol |
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Art. 59 - (Concessione del finanziamento a soggetti privati)1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, sulla bas |
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Art. 60 - (Erogazione del finanziamento in conto capitale concesso a soggetti privati)1. Il finanziamento in conto capitale concesso ai soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è erogato N86per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare e non eccedente la somma di euro 155.000 “previa presentazione della documentazione comprovante l'inizio dei lavori”N85; la somma rimanente è erogata a presentazione della documentazione di cui all'articolo 62. 2. In alternativa al sistema di cui al comma 1, su domanda e subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155.000, di fideius |
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Art. 61 - (Erogazione del finanziamento in annualità a favore di soggetti privati)1. Il contributo pluriennale a favore dei soggetti indicati all'articolo 59 è erogato contestualmente all'atto di concessione mediante l'apertura di un ruolo di spesa fissa, con scadenza fissa annuale, per un numero di annualità pari alla metà di quelle concesse. Le restanti annualità sono erogate mediante apertura di un nuovo ruolo di spesa fissa a seguito della presentazione della documentazione di spesa, nonché della dichiarazione di un tecnico qualificato attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata. Le spese non documentate entro il termine assegnato dal decreto di concessione sono escluse dal contributo; in tal caso l'organo concedente ridetermina mediante nuovo ruolo di |
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Art. 62 - (Rendicontazione del finanziamento)1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento |
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Art. 63 - (Adempimenti specifici)1. Per i lavori fruenti di incentivi regionali i beneficiari sono tenuti a esporre sui luoghi di cantiere un cartello che riproduca |
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Art. 64 - (Norme sulla sicurezza)1. I soggetti beneficiari di incentivi per la realizzazione di lavori pubblici sono tenuti all'osservanza delle norme sulla sicurezz |
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Art. 64-bis - (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori) |
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CAPO XII - Espropriazioni per pubblica utilità e occupazioni temporanee e d'urgenza |
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Art. 65 - (Organi competenti) |
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Art. 65-bis - (Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)1. In attuazione del combinato disposto di cui all’articolo 5, primo comma, n. 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014 |
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Art. 65-ter - (Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni)1. Salvo quanto previsto dal comma 2 tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti in materia di espropriazione possono essere trasmessi al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, salvo quanto previsto dai commi successivi. 2. Il provvedimento di espropriazione deve essere notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili. |
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Art. 66 - (Compilazione degli stati di consistenza) |
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Art. 67 - (Dichiarazione di pubblica utilità)1. |
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Art. 67-bis - (Incarichi nell'ambito di procedure espropriative) |
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Art. 68 - (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni) |
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Art. 69 - (Notificazioni) |
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Art. 70 - (Svincolo delle indennità)1. Ai fini dello svincolo delle indennità di occupazione temporanea e d'urgenza, di asservimento coattivo e di espropriazione per pubblica utilità, nonché ai fini del pagament |
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CAPO XIII - Disposizioni finali, transitorie e abrogative |
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Art. 71 - (Superamento delle barriere architettoniche)1. Non può essere oggetto di incentivi la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere |
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Art. 72 - (Adeguamento della struttura)1. In relazione alle finalità della presente legge, l'Amministrazione regionale, anche in deroga alla disciplina prevista dalla vigente normativa secondo procedure e modalità da definirsi nei bandi di concorso di cui al comma 2, è autorizzata a effettuare assunzioni, nel ruolo unico regionale, di personale per un n |
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Art. 73 - (Norme finanziarie)1. Gli oneri a carico dell'Amministrazione regionale derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 8, limitatamente agli oneri derivanti dalla nomina di un dipendente di altra amministrazione quale responsabile unico del progetto, e 9, comma 3, primo periodo, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.4.1.650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è integrata con l'aggiunta in fine della locuzione ", nonché per le polizze assicurative per la c |
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Art. 74 - (Norma di rinvio) |
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Art. 75 - (Finanziamenti per strutture sanitarie e socio-assistenziali)1. Per la concessione dei finanziamenti a soggetti pubblici e privati relativi a strutture sanitarie e socio-assistenziali, continua |
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Art. 77 - (Conferma dell'iscrizione nell'elenco dei collaudatori)1. È confermata l'iscrizione nell'elenco dei collaudatori di cui all'articolo 52 di coloro che, alla data di entrata in vigore della pres |
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Art. 78 - (Norma transitoria in materia di espropriazioni)1. N52 |
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Art. 78-bis - (Competenza in materia di espropriazioni)N54 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 dicem |
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Art. 79 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) l'articolo 11 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 74, e successive modificazioni; b) il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, e successive modificazioni; c) l'articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5; d) l'articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 24; e) la legge regionale 46/1986 e successive modificazioni, a |
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