Articolo abrogato dalla L.R. 21/07/2017, n. 29, così recitava:

“Art. 68 - (Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni)

1. Per i procedimenti espropriativi da effettuarsi nell'ambito del territorio regionale, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in ventiquattro mesi per il loro inizio e in trentasei mesi per la loro ultimazione a decorrere dalla data della dichiarazione espressa o implicita di pubblica utilità.

2. Eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli di cui al comma 1 sono concesse solo per motivate circostanze:

a) da parte dell'organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;

b) da parte dell'organo che approva il progetto definitivo nel caso di opere di competenza degli enti pubblici.

3. Spetta, altresì, agli organi di cui al comma 2 la fissazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia direttamente contenuta in una disposizione di legge.

4. In ogni caso i lavori e le espropriazioni debbono aver inizio entro tre anni dalla data di cui al comma 1.

5. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

5-bis. Comma abrogato dalla L.R. 29/12/2010 n. 22

Dalla redazione