L. R. Friuli Venezia Giulia 26/01/2004, n. 1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Friuli Venezia Giulia 26/01/2004, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004).
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/04/2024, n. 2
- L.R. 18/08/2005, n. 24
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Art. 1 - Art. 3 - Omissis

 

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Art. 4 - Interventi in materia di protezione civile, ambiente, foreste, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti

1. - 32. Omissis

33. Al fine di consentire il pronto utilizzo delle risorse statali assegnate ai sensi dell'Accordo di programma quadro ''Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", stipulato in data 4 giugno 2003 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'articolo 19 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente:

"Art. 19 - (Incrementi tariffari dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione per il parziale finanziamento dei piani stralcio provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro ''Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche")

1. In conformità alle indicazioni di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 4 aprile 2001, n. 52 (Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001), 15 novembre 2001, n. 93 (L. 388/2000 - Programmi stralcio - modifiche alle delibere n. 23/2001 e 52/2001), 19 dicembre 2002, n. 131 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002) e 14 marzo 2003, n. 11 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della delibera 131/2002) e nelle more dell'istituzione delle Autorità d'ambito previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), per il parziale finanziamento dei piani stralcio di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro ''Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche", le Amministrazioni provinciali stabiliscono, nell'arco temporale 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20 per cento, da applicarsi sulla quantità d'acqua scaricata in fognatura da parte delle utenze civili e industriali; l'aumento tariffario non può eccedere la misura del 5 per cento annuo.

2. Gli aumenti tariffari di cui al comma 1 sono finalizzati all'attuazione degli interventi urgenti contenuti nei singoli piani stralcio provinciali di cui all'

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Art. 5 - Omissis

 

 

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Art. 6 - Interventi in materia di sviluppo della montagna, di formazione professionale e lavoro, di agricoltura, di industria e ricerca, di artigianato e cooperazione, di commercio, turismo e terziario, di programmi comunitari e di promozione economica

1. - 15. Omissis

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bonifica un contributo straordinario pari al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione di progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse idriche.

17. Il finanziamento di cui al comma 16 è erogato previa presentazione di apposita domanda al Servizio per la bonifica e l'irrigazione della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali, corredata di una relazione tecnica che in

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Art. 7 - Art. 8 - Omissis

 

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Art. 9 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° gennaio 2004.

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