N181 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall'art. 87, comma 1, della L.R. 05/04/2024, n. 2, così recitava:

"Art. 36 - (Definizione delle controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 35, sono decise dall'autorità giudiziaria competente, salva la decisione di ambo le parti di ricorrere a un collegio arbitrale.

2. Qualora la controversia sia affidata al collegio arbitrale, questo è costituito presso la camera arbitrale istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici."

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