Comma abrogato dalla L.R. 21/12/2012 n. 26. Il comma 1 dell’articolo 78 così recitava: “1. Le procedure di espropriazione e di asservimento coattivo concernenti opere e interventi di competenza e di iniziativa dei Comuni, anche riuniti in consorzio, e delle Province, le cui richieste risultano già attivate presso la competente struttura dell'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono attribuite alla competenza di quest'ultima.”

Dalla redazione