Articolo abrogato dall'art. 87, comma 1, della L.R. 05/04/2024, n. 2, così recitava:

"Art. 33 - (Lavori scorporabili e subappaltabili)

1. Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto, la cui disciplina è regolamentata dalle norme statali, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la categoria prevalente e la relativa classifica, nonché le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che sono, anche interamente a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.

2. Le parti costituenti l'opera o il lavoro subappaltabili e scorporabili sono quelle di valore singolarmente superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a euro 150.000."

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