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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 08/04/2013, n. 5
L. R. Friuli Venezia Giulia 08/04/2013, n. 5
L. R. Friuli Venezia Giulia 08/04/2013, n. 5
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 21/07/2017, n. 27
- L.R. 29/04/2015, n. 11
- L.R. 30/12/2014, n. 27
- L.R. 12/12/2014, n. 26
- L.R. 04/08/2014, n. 15
- Sent. Corte Cost. 23/06/2014, n. 181
- L.R. 05/12/2013, n. 21
- L.R. 26/07/2013, n. 6
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Art. 1 - Norme urgenti in materia di attività economiche1. Omissis 2. Al comma 16 dell’articolo 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese), le parole “quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “le organizzazioni regionali aderenti a organizzazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a tali settori, e operanti da almeno cinque anni”. |
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Art. 2 - Norme urgenti in materia di tutela ambientale e difesa del territorio1. - 2. Omissis 3. Dopo il comma 10 dell’articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è inserito il seguente: “10-bis. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 3, non sono rilasciati concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile nonché autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, atti di consenso, concernenti opere, interventi o attività, compresi i relativi rinnovi e varianti, che siano i |
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Art. 3 - Norme urgenti in materia di gestione del territorio1. - 2. Omissis 3. La disposizione di cui all’articolo 51, comma 7, lettera g), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e la disposizione di cui all’articolo 51 bis, comma 4, della legge regionale 14/2002, si applicano alle opere pubbliche realizzate dai Consorzi di bonifica in forza di atti di delegazione amministrativa intersoggettiva emessi successivamente all’entrata in vigore della legge regionale 27/2012. 4. - 5. Omissis 6. |
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Art. 4 - Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti1. Omissis 2. All’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell’edilizia), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell’unità immobiliare o dell’edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre;”; b) la lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “I) altezza utile dell’unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell’area del locale;”. 3. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente: “b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l’apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti;”. |
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Art. 5 - Norme urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie1. - 16. Omissis 17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia un ulteriore incentivo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto Movimento in 3S volto a promuovere l’attività motoria nella scuola primaria. 18. Le risorse necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 17 sono trasferite all’Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e i contributi medesimi sono concessi ed erogati con le seguenti modalità: a) una prima quota, pari al 50 per cento del finanziamento trasferito all’Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 250.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive di domanda di concessione di contributo corredata di una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto delle spese sostenute. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è disposta a seguito dell’effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie; b) una seconda quota, pari al 30 per cento del finanziamento trasferito all’Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 150.000 euro, dietro presentazione al S |
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Art. 6 - Omissis
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Art. 7 - Norme urgenti in materia di lavoro e formazione professionale1. - 4. Omissis |
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Art. 8 - Norme urgenti in materia di sanità pubblica1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è inserito il seguente: “2-bis. Entro la data del 31 maggio 2013, gli Enti del Servizio sanitario |
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Art. 9 - Norme urgenti in materia di protezione sociale1. - 9. Omissis 10. Per le d |
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Art. 11 - Norme in materia di autonomie locali1. Omissis 2. N13 3. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 22 della legge regionale 1/2006, come inserito dal comma 2, trovano applicazione a decorrere dall’anno 2013. 4. Omissis |
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Art. 12 - Art. 13 Omissis
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Art. 14 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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