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L. R. Friuli Venezia Giulia 05/08/2022, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - (Attività produttive)

1. - 9. Omissis

10. Al comma 3 dell’articolo 84 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), dopo le parole “le imprese,” sono inserite le seguenti: “i privati e i Consorzi di sviluppo economico locale,”.

11. Per le finalità dell’articolo 84, comma 3, della legge regionale 3/2021, come modificato dal comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

12. La Regione, nell’ambito dei Comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici o facenti parte della filiera turistica dei comprensori sciistici di cui all’allegato B alla deliberazione della Giunta regionale del 10 settembre 2021, n. 1375 (Elenchi dei comuni dei comprensori sciistici ai fini dell’applicazione dell’art. 2, dl 41/2021 coordinato con la legge di conversione 69/2021, recante "misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da covid-19"), nonché nell'ambito dei Comuni considerati Poli turistici montani e ambiti turistici montani di cui rispettivamente agli allegati A e B alla legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), promuove, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto della vigente normativa in materia urbanistica, edilizia ed ambientale, lo sviluppo di aree da destinare a insediamenti turistico alberghieri, finalizzati a creare una positiva ricaduta economica, sociale e occupazionale sull’intero comparto montano. N11

13. Per le finalità di cui al comma 12 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi a imprese per l’insediamento di strutture ricettive alberghiere nuove ovvero per la riconversione di immobili da destinare a struttura ricettiva alberghiera, aventi requisiti qualitativi sufficienti alla classificazione contrassegnata da un numero di stelle non inferiore a quattro, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive). N20

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Art. 3 - (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. - 13. Omissis

14. Ai fini di dare attuazione all’articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo per interventi di rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali.

15. I contributi di cui al comma 14 sono concessi secondo quanto previsto dal decreto 29 settembre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Condizioni, criteri e modalità di ripartizione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne), in misura pari al 100 per cento dei costi sostenuti e documentati, comprese le spese di progettazione. Non è considerata costo ammissibile l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui il beneficiario possa recuperarla ai sensi della normativa vigente. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

16. A completamento della dotazione finanziaria derivante dall’assegnazione di fondi statali disposti dal decreto 29 settembre 2021 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare agli oneri derivanti dal comma 15 nella misura del 5 per cento dei contributi concessi.

17. I beneficiari dei contributi di cui al comma 14 sono le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e le imprese iscritte nell’elenco regionale delle imprese forestali di cui all’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

18. Sono ammissibili a contributo gli interventi di rimboschimento ricadenti in superfici che:

a) rientrano nella definizione di bosco di cui all’articolo 6 della legge regionale 9/2007;

b) ricadono in aree colpite dalla tempesta Vaia come individuate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste o in aree colpite da infestazioni di bostrico;

c) ricadono nei Comuni individuati come periferici, ultraperiferici e intermedi nella mappatura delle aree interne 2021-2027 oggetto di informativa al Comitato Interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 15 febbraio 2022, pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) hanno una superficie minima di un ettaro, anche non accorpato.

19. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

20. Ai fini della formazione della graduatoria, alle domande di contributo vengono assegnati i seguenti punteggi sulla base dei relativi criteri:

a) interventi eseguiti da imprese aventi sede operativa nei Comuni classificati totalmente montani ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia): PUNTI 1;

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Art. 4 - (Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore di enti pubblici, contributi fino all’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino all’importo massimo di 500.000 euro e, comunque, nei limiti della normativa degli aiuti di Stato, laddove applicabile, a sostegno della progettazione e della realizzazione di impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, finalizzati anche alla costituzione delle comunità energetiche rinnovabili di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili). Sono ammissibili a contributo gli oneri connessi alla costituzione delle comunità energetiche quale soggetto giuridico.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate di una relazione illustrativa dell’intervento e del preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.

4. Con il decreto di concessione del contributo di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. La rendicontazione della spesa è disciplinata dalla legge regionale 7/2000.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 8.500.000 euro per l’anno 2022, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 74.

6. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-bis dell’articolo 43 le parole “passaggi di risalita dei pesci” sono sostituite dalle seguenti: “passaggi per la fauna ittica”;

b) il comma 21-bis dell’articolo 56 è sostituito dal seguente:

“21-bis. La mancata o insufficiente funzionalità del passaggio per la fauna ittica previsto nel provvedimento di concessione di derivazione d’acqua o nel relativo disciplinare anche mediante richiamo al parere rilasciato dall’Ente regionale competente in materia di tutela della fauna ittica, dovuta a carenza di manutenzione o al mancato adeguamento ai mutamenti dell’alveo del corso d’acqua, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 21, previa diffida non rinnovabile a far cessare l’inadempimento entro un termine non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dal ricevimento della stessa.”;

c) il comma 5-bis dell’articolo 57 è sostituito dal seguente:

“5-bis. L’accertamento delle violazioni delle disposizioni normative che comportano l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 56, comma 21 bis, compete al Corpo forestale regionale e all’Ente regionale competente in materia di tutela della fauna ittica il quale, previa istruttoria atta a confermare la necessità del passaggio per la fauna ittica, provvede all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative e ne introita gli importi a valere sul proprio bilancio.”.

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Art. 5 - (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. - 7. Omissis

8. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali già concessi ai sensi dell’articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per i quali i termini di rendicontazione dell’incentivo siano scaduti il 31 dicembre 2021 e i lavori risultino eseguiti entro tale data. L’istanza di fissazione di nuovi termini per la liquidazione delle spese sostenute e la presentazione del rendiconto è presentata alla struttura regionale competente in materia di paesaggio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. - 12. Omissis

13. A sostegno dell’evento "Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025", l’Amministrazione regionale promuove un programma straordinario di riqualificazione della rete viaria e ciclopedonale gestita dall’Ente di decentramento regionale di Gorizia ai sensi della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale).

14. La Giunta regionale approva il programma delle attività di cui al comma 13 sulla base di una proposta presentata dall’Ente di decentramento regionale di Gorizia e acquisito il parere delle Direzioni competenti in materia di cultura e in materia di infrastrutture, finalizzato a completare gli interventi entro il 2024.

15. Per le finalità di cui al comma 13 l’Amministrazione regionale concede un finanziamento all’Ente di decentramento regionale di Gorizia per la realizzazione del programma, come approvato ai sensi del comma 14.

16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 10.700.000 euro per l’anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.

17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla società Rete Ferroviaria Italiana spa, quale soggetto individuato dall’Accordo di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 9 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 20 dicembre 2021, anticipazioni in misura non superiore a 2.500.000 euro, necessarie a consentire l’avvio delle spese di progettazione relative all’intervento 1.6 "Potenziamento delle linee regionali" di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR, nelle more dell’erogazione delle stesse da parte del competente Ministero.

18. L’erogazione dell’anticipazione delle risorse di cui al comma 17 avviene previa presentazione di specifica istanza da parte della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. In deroga all’articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la concessione dell’anticipazione di cui al comma 17 non è subordinata alla prestazione di garanzie patrimoniali.

20. L’anticipazione concessa è recuperata all’esito del trasferimento delle relative risorse statali.

21. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l’anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 87.

22. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 20, previste in 2.500.000 euro per l’anno 2023, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all’articolo 1, comma 2.

23. - 24. Omissis

25. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all’Interporto di Trieste S.p.a. per interventi di ammodernamento e ampliamento dell’infrastruttura interportuale, nell’ambito del comprensorio interportuale di Bagnoli della Rosandra, con la finalità generale di supportare il processo di sviluppo sostenibile e l’efficientamento del sistema logistico regionale.

26. Il contributo di cui al comma 25 è concesso a seguito della presentazione della domanda, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico e di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, da presentarsi alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, da parte dell’Interporto di Trieste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell’avvio degli interventi. Sono considerate ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui al comma 25 sostenute nel rispetto dell’articolo 6, comma 2, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,

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Art. 6 - (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. - 3. Omissis

4. Al comma 2-bis dell’articolo 4 della legge regionale 16/2014 le parole “e a società cooperative che per statuto, o in base all’incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche” sono sostituite dalle seguenti: “e a società cooperative che per statuto, o in base all’incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell’ultimo triennio, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche”.

5. - 10. Omissis

11. Al fine di tutelare il patrimonio culturale regionale e di evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore dei Comuni che ne facciano richiesta, finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all’ampliamento o alla ristrutturazione edilizia, rinnovo di allestimenti e acquisto di attrezzature dei Musei di loro proprietà.

12. I finanziamenti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

13. La spesa relativa ai finanziamenti è rendicontata dall’ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

14. Per l’ottenimento del finanziamento, i beneficiari di cui al comma 11, in seguito a un avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale cultura e sport, corredata di una relazione illustrativa degli interventi che intendono effettuare, nonché di un preventivo di spesa.

15. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 2.004.556 euro per l’anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 57.

16. Dopo l’articolo 17-bis della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:

“Art. 1

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Art. 7 - (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Al fine di aumentare la capacità di attrazione di risorse finanziarie del fondo nazionale investimenti 2021-2035, destinato al cofinanziamento di programmi d’intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico delle Istituzioni universitarie statali, di cui al decreto ministeriale 10 dicembre 2021, n. 1274 (Criteri di riparto del fondo investimenti 2021-2035, destinato al cofinanziamento di programmi d’intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell’Università degli Studi di Trieste, dell’Università degli Studi di Udine e della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste nella misura massima di 5 milioni di euro per ciascun Ente, per la realizzazione di interventi di edilizia universitaria.

2. Il contributo è concesso a titolo di cofinanziamento delle somme stanziate dal Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi del decreto ministeriale 1274/2021 relativo al riparto del fondo nazionale investimenti 2021-2035.

3. Gli interventi di edilizia finanziabili, di cui al comma 1, riguardano la costruzione, la ristrutturazione, il miglioramento, ivi compreso l’ampliamento, la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali, con esclusione degli interventi di edilizia residenziale, e riguardano l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e delle grandi attrezzature scientifiche e devono possedere i requisiti richiesti dal decreto ministeriale 1274/2021.

4. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di edilizia universitaria, con allegati la relazione illustrativa degli interventi da finanziare, la previsione di spesa, la domanda di finanziamento presentata al Ministero a valere sul decreto ministeriale 1274/2021, nonché gli ulteriori documenti previsti dalla normativa sui lavori pubblici. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.

5. Il contributo di cui al comma 2 decade o viene redistribuito all’interno del programma complessivo degli interventi, rispettivamente, nel caso di mancata concessione dell’intero finanziamento o di minore finanziamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca rispetto a quanto indicato in domanda. Il cofinanziamento regionale non può in ogni caso superare il finanziamento

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Art. 8 - (Salute e politiche sociali)

1. - 4. Omissis

5. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori), è inserito il seguente:

“Art. 6-bis - (Integrazione regionale al Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare le risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza istituito dall’articolo 105-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Le risorse sono trasferite ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), quale ente erogatore del reddito di libertà, secondo le modalità procedurali dallo stesso stabilite.”.

6. Per le finalità di cui all’articolo 6-bis della legge regionale 12/2021, come inserito dal comma 5, è destinata la spesa di 250.000 euro per l’anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 96.

7. Dopo il comma 2 dell’articolo 33 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono aggiunti i seguenti:

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Art. 9 - Omissis

 

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Art. 10 - (Interventi locali per il rilancio)

1. Per favorire la ripresa dell’economia regionale e migliorare il benessere dei suoi cittadini, l’Amministrazione regionale promuove la realizzazi

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Art. 11 - (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonch

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Art. 12 - (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. - 6. Omissis

7. Alla lettera f-ter) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n.

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Art. 13 - Art. 15 Omissis

 

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Art. 16 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Tabelle e Allegati - Omissis

 

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