N41 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 13, comma 7, della L.R. 30/04/2003, n. 12; dall'art. 11, comma 1, della L.R. 26/05/2006, n. 9 e, successivamente, abrogato dall'art. 87, comma 1, della L.R. 05/04/2024, n. 2, così recitava:

"Art. 21 - (Procedura ristretta semplificata)

1. Nell'affidamento mediante procedura ristretta semplificata l'importo dei lavori messi in gara non può essere superiore a euro 1.500.000.

1-bis. L'espletamento della gara è preceduto da adeguata pubblicità sul sito informatico della Regione ai sensi dell'articolo 38.

2. L'amministrazione aggiudicatrice disciplina lo svolgimento della gara in sede di invito a partecipare nel rispetto dei principi della trasparenza e concorrenza.

3. L'affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell'appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di cui all'articolo 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell'articolo 22."

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