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L. R. Friuli Venezia Giulia 28/12/2023, n. 15

Legge collegata alla manovra di bilancio 2024-2026.
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Art. 1 - (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. Omissis

2. Al comma 3 dell’

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Art. 2 - (Attività produttive)

1. - 2. Omissis

3. Al comma 5 dell’art

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Art. 3 - (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. Omissis

2. Al fine di contrastare l’abbandono dei territori montani, gli obblighi di cui all’articolo 3, comma 80, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), stabiliti per i beneficiari dei contributi ai giovani e alle imprese condotte da giovani che si impegnano a mantenere la residenza in montagna, si considerano rispettati in caso di interruzione dell’attività di impresa a titolo individuale per un periodo non superiore a diciotto mesi e di riavvio della medesima anche nell’ambito del regime fiscale di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto). In tal caso il periodo di mantenimento degli obblighi ricomincia a decorrere dal riavvio dell’attività di impresa.

3. Il comma 2 dell’articolo 55 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è sostituito dal seguente:

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Art. 4 - (Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. L’articolo 5 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e di distribuzione dei carburanti), è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - (Piano energetico regionale - PER)

1. Il Piano energetico regionale, di seguito PER, costituisce atto di pianificazione della strategia energetica della Regione, orientato al raggiungimento dell’autosufficienza e della sicurezza energetica del territorio regionale e al conseguimento, nel quadro normativo nazionale e comunitario, dello sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale.

2. Il PER costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia, è coordinato con gli strumenti della pianificazione e della programmazione regionale ed è sviluppato in coerenza con la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia).

3. Il PER si compone dei seguenti elementi:

a) il quadro del sistema energetico regionale, comprensivo delle disponibilità energetiche potenziali del territorio, dei fabbisogni energetici dei settori e dei bilanci energetici;

b) l’individuazione degli obiettivi generali, declinati in obiettivi specifici, da attuare attraverso la determinazione di azioni di Piano;

c) la previsione degli scenari energetici regionali, delineata sia in assenza che in presenza delle azioni programmate, riferita all’arco temporale assunto;

d) l’indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l’attuazione del Piano;

e) il piano di comunicazione;

f) il piano di monitoraggio;

g) le norme di attuazione del Piano, nonché le eventuali linee guida per le strategie energetiche da attuare sul territorio regionale.

4. Le norme di a

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Art. 5 - (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), è sostituito dal seguente:

“2. Nel definire il Programma di cui al comma 1 la Giunta regionale valuta la programmazione pluriennale degli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui all’articolo 16, predisposta dalle Ater e le indicazioni emerse nell’ambito dell’attività svolta dalla Commissione regionale per le politiche socio-abitative di cui all’articolo 5.”.

2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenzial

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11044825 11265253
Art. 6 - (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Al comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), le parole “ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000,” sono soppresse.

2. Al comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 23/2015 le parole: “ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000,” sono soppresse.

3. All’articolo 39-bis della legge regionale 23/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di mancato rispetto dei termini di inizio o di fine dei lavori, del progett

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Art. 7 - (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del capo I del titolo II della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all’anno scolastico 2022-2023 entro la data del 31 gennaio 2024.

2. All’articolo 9 della legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all’ammontare del fabbisogno complessivo, l’importo del contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle somme disponibili.”.

3. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della legge regionale 13/2018 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui all’articolo 16, comma 3, lettera e), ai soggetti privati che gestiscono scuole dell’infanzia non statali si applicano le disposizioni dell’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).”.

4. Dopo il comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:

“3-bis. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 ai soggetti gestori delle scuole paritarie del sistema scolastico regionale si applicano le disposizioni dell’articolo 43 della legge regionale 7/2000.”.

5. Dopo il comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale 13/2018 sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Al fine di assicurare la continuità e il funzionamento dei servizi esistenti e di perseguirne la graduale diffusione territoriale pur in carenza di personale specificamente qualificato, in via transitoria per l’anno educativo 2023/2024 i servizi possono essere ammessi alla sperimentazione anche in presenza di personale in possesso dei seguenti titoli di studio:

a) lauree in Scienze dell’educazione e della formazione (classe L 19), pur in assenza dell’indirizzo specifico;

b) lauree quinquennali a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (classe LM 85-bis), pur in assenza dell’integrazione del corso di specializzazione per complessivi 60 crediti.

2-ter. Ai fini del comma 2-bis sono fatte salve le norme transitorie di cui all’

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Art. 8 - (Salute e politiche sociali)

1. Dopo il comma 16 dell’articolo 8 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), è inserito il seguente:

“16-bis. I servizi semiresidenziali e residenziali per anziani non autosufficienti che hanno ottenuto il convenzionamento con il Servizio sanitario regionale sulla base del fabbisogno definito con deliberazione della Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 672 (Fabbisogno regionale di posti letto per anziani non autosufficienti), successivamente alla scadenza del termine di cui all’

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Art. 9 - (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie)

1. In via transitoria, per l’esercizio 2024, non si applica la disposizione di cui all’articolo 31, comma 1-quater, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

2. L’Amministrazione regionale, al fine di definire gli obblighi di finanza pubblica da porre a carico delle Comunità disciplinate dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione

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Art. 10 - (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. In ragione degli eventi calamitosi verificatisi dal 2 al 3 novembre 2023 che hanno compromesso la fruizione dei beni demaniali marittimi situati nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e che costituiscono ragioni oggettive che impediscono la procedura selettiva prevista all’articolo 3, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), e anche al fine di garantire la realizzazione di tutte le opere necessarie per la messa in sicurezza e l’apprestamento delle aree demaniali in tempo utile per la prossima stagione balneare, gli enti concedenti sono autorizzati a differire il termine di scadenza delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2024.

2. Gli enti concedenti avviano le procedure selettive di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 118/2022, previa deliberazione d’indirizzo, anche se antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, che consideri la ricognizione delle concessioni esistenti, l’individuazione di specifiche destinazioni d’uso delle aree demaniali, le caratteristiche locali da valorizzare e gli obiettivi di sviluppo.

3. In caso di avvio del procedimento su istanza, gli enti concedenti pubblicano un avviso ai sensi della vigente normativa che può riportare contenuti integrativi di interesse dell’amministrazione concedente e che preveda lo svolgimento di procedura comparativa in casi di istanze concorrenti.

4. Nelle procedure di gara gli enti concedenti hanno la facoltà di avvalersi dei principi indicati nell’articolo 8 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio

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Art. 11 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2024.

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