Articolo modificato dall'art. 13, comma 10, della L.R. 30/04/2003, n. 12; dall'art. 17, comma 1, della L.R. 26/05/2006, n. 9 e, successivamente abrogato dall'art. 87, comma 1, della L.R. 05/04/2024, n. 2, così recitava:

"Art. 35 - (Accordo bonario)

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile unico del progetto, valutata l'ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori, nonché, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve medesime, proposta motivata di accordo bonario.

2. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 1, decide in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario."

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