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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 26/07/2013, n. 6
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 06/08/2015, n. 20
- L.R. 05/12/2013, n. 21
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Art. 1 - Omissis
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Art. 2 - Finalità 1 - Attività economiche1-6. Omissis 7. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese), è inserito il seguente: “1-bis. Il Fondo per lo sviluppo può essere alimentato anche da conferimenti di persone fisiche mediante atti di liberalità.”. 8-10. Omissis 11. Al fine di agevolare l’efficiente utilizzo e la tempestiva restituzione delle anticipazioni concesse al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA) e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) in conformità all’articolo 14, commi 46 e 60-bis, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), nonché per consentire l’efficace avvio degli interventi del Fondo per lo sviluppo di cui all’articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese), l’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata a istituire, nell’ambito del FRIA e del FSRICTS, rispettivamente, la Sezione per gli intervent |
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Art. 3 - Omissis
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Art. 4 - Finalità 3 - Gestione del territorio1-6. Omissis 7. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica istituita ai sensi dell’articolo 5, comma 19, della legge regionale 27/2012, vengono individuati i territori per i quali viene programmata prioritariamente la realizzazione degli studi di microzonazione sismica. 8. I fondi statali di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907/2010, e successive modifiche e integrazioni, sono trasferiti agli enti locali, individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, nel limite del 50 per cento dei costi forfetari e con le modalità previste dalle ordinanze stesse, per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica almeno di livello 1. 9. Omissis 10. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente: “1-ter. Limitatamente alle opere di cui al comma 3, lettera d), la Giunta regionale, su motivata richiesta del soggetto delegatario, può autorizzare, previa conferma del finanziamento, l’utilizzo di economie e ribassi d’asta conseguiti in corso di realizzazione di un’opera per sostenere maggiori oneri eccedenti le disponibilità del quadro economico relativi ad altra opera similare affidata in delegazione amministrativa al medesimo delegatario sulla base di un progetto di utilizzo delle suddette economie e dei suddetti ribassi d’asta.”. 11. Al fine di assicurare il miglioramento qualitativo delle stazioni ferroviarie localizzate in Friuli Venezia Giulia di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) interessate da una frequentazione inferiore a 500 viaggiatori/giorno con conseguente miglioramento dell’attrattività dei servizi ferroviari ivi afferenti, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti Locali a sostegno di impegni conseguenti alla stipula di convenzioni con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per l’uso dei fabbricati di stazione, delle aree scoperte o di parte di esse per finalità sociali e altre proprie dei loro compiti d’istituto. |
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Art. 5 - Omissis
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Art. 6 - Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive1. Alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 dell’articolo 11 è inserito il seguente: |
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Art. 7 - Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Finalità 8 - Protezione sociale |
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Art. 10 - Finalità 9 - Sussidiarietà e devoluzione1-31. Omissis 32. Entro il 31 dicembre 2014 la Regione disciplina, ai sensi dell’articolo 4, primo comma, numero 1-bis, dello Statuto di autonomia, il riassetto delle funzioni degli enti locali, il riordino delle Province e la revisione organica, sull’intero territorio regionale, delle forme associative dei Comuni, in esito a un percorso di consultazione con il sistema degli enti locali. 33. Per le finalità di cui al comma 32 è interrotto il procedime |
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Art. 11 - Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali1-4. Omissis |
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Art. 12 - Finalità 11 - funzionamento della Regione1-17. Omissis 18. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base del bilancio iniziale di liquidazione e della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, fissa i termini e le modalità del passaggio alla Direzione centrale competente in materia di ambiente delle competenze e delle funzioni già in capo alla società con riferimento alle attività affidate dall’Amministrazione regionale. 19. Omissis 20. Il bilancio finale di liquidazione è presentato dal liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18 ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Direzione centrale competente in materia di finanze. |
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Art. 13 – Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili1. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), è aggiunto il seguente: |
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Art. 14 - Abrogazione e conferma delle disposizioni della legge regionale 5/20131. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infr |
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Art. 15 - Omissis
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Art. 16 - Entrata in vigore1. La presente |
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Allegati - Omissis
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