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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 21/07/2017, n. 29
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 01/07/2022, n. 9
- L.R. 29/06/2020, n. 13
- L.R. 06/02/2018, n. 3
- Avviso di rettifica in B.U. 14/11/2018, n. 46
- Avviso della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio 28/01/2019
- L.R. 28/12/2018, n. 28
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TITOLO I - OGGETTO E FINALITÀ |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - (Oggetto e finalità)1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), introd |
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TITOLO II - POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE MARITTIME E FLUVIALI |
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Capo I - Disposizioni per la gestione manutentiva del demanio regionale navigabile |
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Art. 2 - (Obiettivi)1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione interna e la salvaguardia dell'ambiente la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia provvede, in r |
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Art. 3 - (Demanio navigabile)1. Fanno parte del sistema idroviario e costituiscono beni del demanio regionale navigabile i canali e le vie di navigazione interna, localizzati per la maggior parte del loro sviluppo nella laguna di Marano e Grado, che consentono di collegare tra loro e c |
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Art. 4 - (Attuazione degli interventi)1. Alla realizzazione degli interventi manutentivi di cui all'articolo 2 provvede la struttura regionale competente in materia di porti e navigazione interna, con periodicità e ordinarietà sulla base di un programma corredato della documentazione contenente gli elementi conoscitivi dello stato di fatto e delle possibilità di intervento con l'indicazione delle fonti di finanziamento. 2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 è predisposto nel rispetto delle criticità e priorità individuate o segnalate e può essere aggiornato in ogni tempo in esito all'evoluzione delle situazioni di navigabilità rilevate sulla rete idroviaria regionale ed è sottoposto al parere consultivo della Commissione consultiva locale per la pesca e l'ac |
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Art. 5 - (Conferimento dei sedimenti)1. In via generale i sedimenti provenienti dai dragaggi sono da considerarsi una risorsa e ovunque e ogni qualvolta sia possibile, nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente naturale interessato e della normativa vigente in materia di ambiente e salute, deve sempre essere data priorità a modalità di conferimento flessibili |
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Art. 6 - (Accelerazione delle procedure)1. Per gli interventi di dragaggio manutentivi che risultano finalizzati al ripristino delle preesistenti condizioni di navigabilità in sicurezza, le procedure autorizzative sono circoscritte alla sola acquisizione delle verifiche e dei pareri necessari al conferimento e al riutilizzo dei materiali nel rispetto del |
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Capo II - Sviluppo e infrastrutture delle zone portuali |
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Art. 7 - Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - (Servizio intermodale ferroviario di trasporto di bramme di ferro) |
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Art. 10 - (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 12/2012)1. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legg |
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TITOLO III - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI ALLA REGIONE E INTERVENTI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, MERCI, DELL'INTERMODALITÀ E DELLA VIABILITÀ |
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Capo I - Disposizioni relative al trasferimento di funzioni provinciali |
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Art. 11 - Art. 13 - Omissis
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Art. 14 - (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23/2007)1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), le parole “con possibilità di avvalimento delle associazioni di tutela e rappresentanza giuridica nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “anche avvalendosi dei gestori dei servizi”. 2. All’articolo 34 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a bis) del comma 2 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 15 - (Inserimento dell'articolo 65 bis nella legge regionale 14/2002)1. Dopo l’articolo 65 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente: “Art. 65 bis (Commissioni regionali competenti alla determinazione dell'indennità definitiva) 1. In attuazione del combinato disposto di cui all’articolo 5, primo comma, n. 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché della |
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Art. 16 - (Inserimento dell'articolo 65 ter nella legge regionale 14/2002)1. Dopo l’articolo 65 bis della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente: “Art. 65 ter (Disposizioni generali sulle notifiche e sulle comunicazioni) 1. Salvo quanto previsto dal comma 2 tutte le comunicazioni e gli avvisi comunque denominati previsti in materia di espropriazione possono essere trasmessi al destinatario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, salvo quanto previsto dai commi successivi. |
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Capo II - Disposizioni per il trasporto merci, l'intermodalità e la viabilità |
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Art. 17 - (Comitato di monitoraggio e coordinamento)1. I componenti di cui all'articolo 47, comma 3, lettere d), ed e), della legge regionale 23 |
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TITOLO IV - SVILUPPO TERRITORIALE E SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI |
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Capo I - Disposizioni in materia di lavori pubblici |
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Art. 18 - (Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 14/2002)1. L’articolo 11 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente: “Art. 11 (Incentivi per la realizzazione di lavori pubblici) 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutt |
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Art. 19 - (Inserimento dell'articolo 64 bis nella legge regionale 14/2002)1. Dopo l’articolo 64 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente |
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Art. 20 (Sostituzione del comma 54 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014)1. Il comma 54 dell'articolo 4 della legge regionale 30 |
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Art. 21 - (Sostituzione del comma 55 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014)1. Il comma 55 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014 è sostituito dal seguente: “55. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 54 son |
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Art. 22 - (Inserimento del comma 55 bis nell’articolo 4 della legge regionale 27/2014)1. Dopo il comma 55 dell'articolo 4 della legge regiona |
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Art. 23 - (Interpretazione autentica dell’articolo 23, comma 3, della legge regionale 14/2002)1. In ordine ai lavori in economia di cui all’articol |
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Capo II - Disposizioni in materia di gestione dati e banda larga |
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Art. 24 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 25/2004)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regional |
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Art. 25 - (Modifica all’articolo 33 della legge regionale 3/2011)1. Il comma 9 bis dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, |
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Art. 26 - (Cartello di cantiere)1. Per gli interventi di cui al Titolo IV della presente legge e assoggetti alla disciplina inerente l'esposizione del "cartello di cantiere", come dis |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ |
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Capo I - Disposizioni in materia di paesaggio |
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Art. 27 - (Modifiche all’articolo 57 della legge regionale 5/2007)1. All’articolo 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del p |
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Art. 28 - (Modifiche dell’articolo 57 bis della legge regionale 5/2007)1. All’articolo 57 bis della legge regionale 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 29 - (Inserimento dell'articolo 57 ter nella legge regionale 5/2007)1. Dopo l’articolo 57 bis della legge regionale 5/2007 è inserit |
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Art. 30 - (Modifiche all’articolo 58 della legge regionale 5/2007)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 5/2007 sono aggiunti i seguenti: “2 bis. Sino all'adeguamento del regolamento regionale di cui al comma 1 al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento |
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Capo II - Disposizioni in materia di biodiversità |
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Art. 31 - (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 9/2005)1. Al comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regi |
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Art. 32 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 24/2016)1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 |
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TITOLO VI - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA EDILIZIA E NELL'AMBITO DELLA NORMATIVA TECNICA DELLE COSTRUZIONI |
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 19/2009 |
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Art. 33 - (Modifiche al capo I della legge regionale 19/2009)1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono inserite le seguenti: “a bis) il contenimento del consumo di suolo, anche favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente o il riuso dello stesso mediante conversione a usi diversi; a ter) la sicurezza sismica degli edifici, sostenendo interventi volti alla riduzione del rischio sismico ai sensi della disciplina di settore;”. 2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) dopo le parole “la parete finestrata” sono inserite le seguenti: “, anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765),”; |
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Art. 34 - (Modifiche al capo II della legge regionale 19/2009)1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente: “5 bis. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, l'istanza deve essere corredata dei seguenti elaborati: a) documentazione tecnico-grafica prevista dai rispettivi livelli di progettazione, come definiti dalla vigente normativa |
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Art. 35 - (Modifiche al capo III della legge regionale 19/2009)1. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009 dopo le parole “attraverso più interventi successivi” le parole “, siano essi assoggettati o meno a permesso di costruire, denuncia di inizio attività” sono soppresse. 2. Al comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009 dopo le parole “verifica dell'agibilità per la nuova destinazione” le parole “, ai sensi dell'articolo 28” sono soppresse. 3. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 19/2009 dopo le parole “non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati.” sono aggiunte le seguenti: “Parimenti non comportano modifiche di destinazione d'uso le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), esercitate in forma provvisoria con contratti d'affitto di durata inferiore ai cinque anni.”. 4. L’articolo 16 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente: “Art. 16 (Attività edilizia libera) 1. Nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, e comunque nel rispetto delle altre discipline di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo "42/2004"N2, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia: a) interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio esistente; b) tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera per il tempo strettamente necessario; c) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio; d) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di dodici mesi; e) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno di pertinenza di edifici esistenti o ubicato in zona agricola, nonché i relativi depositi di materiale funzionali all'utilizzo in loco, purché non superino il limite di 30 metri cubi e un periodo di dodici mesi; f) opere di bonifica, movimentazione o sistemazione del terreno, nonché le pratiche agro-silvo-pastorali strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola ed eseguite dall'imprenditore agricolo a titolo professionale, purché non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro; g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola e delle pratiche agro-silvo-pastorali con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate; h) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare; i) depositi temporanei di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, finalizzati all'utilizzo in loco e ubicati nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi; j) depositi o esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone; k) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità; l) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro; m) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che comportino volumetria fino a 25 metri cubi per unità immobiliare ovvero che non comportino volumetria qualora destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue, aree ludiche senza fini di lucro, nonché tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze; |
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Art. 36 - (Modifiche al capo IV della legge regionale 19/2009)1. La rubrica del capo IV della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente: “Permesso di costruire e segnalazione certificata di inizio attività o di agibilità”. 2. Nella rubrica dell’articolo 21 della legge regionale 19/2009 le parole “denuncia di inizio attività o” sono soppresse. 3. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 dopo le parole “La domanda per il rilascio del permesso di costruire o la” la parola “denuncia” è sostituita dalle seguenti: “segnalazione certificata”. 4. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola “previsti” le parole “dall'articolo 16” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 16 e 16 bis”; b) dopo le parole “segnalazione certificata di inizio attività” sono aggiunte le seguenti: “previsti dall'articolo 17”. 5. Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 dopo le parole “Il permesso di costruire” le parole “e la denuncia di inizio attività” sono soppresse. 6. Il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente: “5. Il permesso di costruire, una volta rilasciato, e la segnalazione certificata di inizio attività, decorso il termine di cui all'articolo 26, comma 6, sono irrevocabili e comportano, secondo quanto previsto dalla presente legge, la corresponsione del contributo di costruzione, fatta eccezione per i casi in cui l'attività edilizia autorizzata o segnalata non venga realizzata neanche in parte.”. 7. Al comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 dopo le parole “Il titolare del permesso di costruire” le parole “o della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 18 sono obbligati” sono sostituite dalle seguenti: “è obbligato”. 8. Al comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 dopo le parole “Il permesso di costruire” le parole “e la denuncia di inizio attività” sono soppresse. 9. Al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole “attività edilizia libera” sono aggiunte le seguenti: “, anche asseverata”; b) dopo le parole “è comunque possibile” le parole “richiedere il rilascio del certificato” sono sostituite dalle seguenti: “presentare la segnalazione certificata”. 10. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 19/2009 dopo le parole “strumenti urbanistici” le parole “approvati e adottati” sono sostituite dalle seguenti: “vigenti e adottati, nel caso operi la misura di salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 3”. 11. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente: |
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Art. 37 - (Modifiche al capo V della legge regionale 19/2009)1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 19/2009 dopo le parole “prescrizioni urbanistiche” sono inserite le seguenti: “e le misure di tutela ambientale previste dalle leggi regionali 42/1996 e 9/2005 in materia, rispettivamente, di aree protette e prati stabili”. 2. Al comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 19/2009 dopo le parole “evidenti tracce della loro preesistenza” sono inserite le seguenti: “e sia possibile accertarne l'originaria consistenza”. 3. dopo l’articolo 39 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente: “Art. 39 bis (Misure per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente) 1. Al fine della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e del contenimento del consumo di nuovo suolo, il presente articolo individua misure finalizzate al miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore, da attuarsi in deroga alle distanze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici, purché coerenti con le esige |
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Art. 38 - (Modifiche al capo VI della legge regionale 19/2009)1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 19/2009 dopo le parole “al permesso di costruire, né alla” le parole “denuncia di inizio attività o” sono soppresse. 2. Nella rubrica dell’articolo 44 della legge regionale 19/2009 le parole “o della denuncia di inizio attività” sono soppresse. 3. Al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo le parole “Il titolare del permesso di costruire” le parole “o della denuncia di inizio attività” sono soppresse; b) dopo le parole “unitamente al direttore dei lavori, a quelle della” le parole “denuncia di inizio attività o” sono soppresse. 4. Al comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 19/2009 dopo le parole “prescrizioni del permesso di costruire o della” le parole “denuncia di inizio attività o” sono soppresse. 5. Al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 19/2009 dopo le parole “Per le opere realizzate dietro presentazione di” le parole “denuncia di inizio attività o” sono soppresse. 6. Alla letter |
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Art. 39 - (Modifica al capo VII della legge regionale 19/2009)1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 57 della |
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Art. 40 - (Modifiche al capo VIII della legge regionale 19/2009)1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 61 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente: “3 ter. Le domande per il rilascio del permesso di costruire depositate presso il Comune anteriormente alla data di e |
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Capo II - Disposizioni in materia di costruzioni |
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Art. 41 - (Modifiche alla legge regionale 16/2009)1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), dopo le parole “Titolo I, capo II” sono aggiunte le seguenti: “e capo III”. |
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Art. 42 - (Indennità e gettone di presenza per attività di coordinamento degli Organismi tecnici)1. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 4 bis, della legge regionale 16/2009, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il costo delle riunioni di coordinamento degli Organismi tecnici, nei |
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TITOLO VII - MODIFICHE ALLA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE |
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 21/2015 |
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Art. 43 - (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 21/2015)1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 |
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Art. 44 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 21/2015)1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21/2015 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) increment |
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Art. 45 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 21/2015)1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l |
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Art. 46 - (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 21/2015)1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21/ |
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Art. 47 - (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 21/2015)1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 21 |
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Capo II - Altre disposizioni in materia di urbanistica |
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Art. 48 - (Modifica all’articolo 166 della legge regionale 26/2012)1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 166 d |
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Art. 49 - (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 12/2008)1. Al comma 2 ter dell'articolo 4 della legge regional |
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Art. 50 - (Sostituzione dell’articolo 63 quater della legge regionale 5/2007)1. L’articolo 63 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente: “Art. 63 quater (Norme transitorie per gli strumenti urbanistici attuativi comunali e loro varianti fino all'entrata in vigore del PTR) |
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Art. 51 - (Modifica all’articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007)1. Alla lettera e) del comma 7 dell'articolo 63 quinquies della legge regionale 5/2007 le parole “olt |
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TITOLO VIII - NORME IN MATERIA DI EDILIZIA CONTRIBUTIVA |
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Capo I - Disposizioni in materia di edilizia contributiva |
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Art. 52 - (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 14/2016)1. All’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 11 è inserito il seguente: |
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Art. 53 - (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 25/2016)1. Al comma 16 dell'articolo 5 della legge regionale 2 |
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Art. 54 - Art. 55 - Omissis
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Art. 56 - (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 27/2014)1. Dopo il comma 19 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2014 sono inseriti i seguenti: “19 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni beneficiari dei contributi di cui al comma 16 un finanziamento pari al 65 per cento della spesa al fine di sosten |
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Art. 57 - (Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 15/2014)1. Dopo il comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), sono inseriti i seguenti: “13 bis. Al fine di sostenere la costruzione di edifici scolastici nuovi, l'Amministrazione regional |
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Art. 58 - Omissis
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Art. 59 - (Modifica all’articolo 26 della legge regionale 13/2014)1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 1 |
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Art. 60 - (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 15/2014)1. Al comma 26 dell'articolo 9 della legge regionale 1 |
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Art. 61 - (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 1/2016)1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 dell |
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TITOLO IX - ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Capo I - Abrogazioni |
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Art. 63 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) l'articolo 7, comma 4, e l’articolo 68 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); |
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Capo II - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 64 - (Proroga delle Commissioni competenti alla determinazione dell'indennità definitiva)1. Fino alla costituzione delle Commissioni così come previste dall'articolo 15, continuano a esercitare le funzioni in materia le Commissioni attualm |
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Art. 65 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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- Leggi e manovre finanziarie
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28/11/2024
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