N123 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall’art. 244, comma 1, della L.R. 21/12/2012, n. 26 e, successivamente, abrogato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 10/08/2023, n. 13, così recitava:

“Art. 42 - (Semplificazione delle procedure valutative)

1. La Commissione regionale, su richiesta di enti e professionisti incaricati della progettazione dei lavori da realizzare, può tenere apposite audizioni per fornire indicazioni e valutazioni preliminari ai fini dell'individuazione delle ipotesi progettuali più idonee.

2. La Commissione regionale si esprime, anche ai fini dell'ammissibilità della spesa, e, ove ritenuto opportuno, con il supporto della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all’articolo 13-bis della legge regionale 41/1996 sulla base del progetto preliminare come definito dall'articolo 8, comma 3, nonché dal regolamento di cui all'articolo 4, ovvero, nel caso di interventi di soggetti privati, sulla base di elaborati tecnici progettuali di analogo approfondimento.

3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali e nei siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e successive modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Commissione regionale si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla osta previsti dalla normativa vigente.

4. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale, il progetto è inviato alle autorità individuate in base all'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, ed è data informazione al pubblico mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione regionale e sul sito telematico della Regione. Nel caso di opere e interventi richiedenti la procedura di incidenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE, la Commissione regionale opera sulla base delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41, comma 5.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano ai lavori pubblici relativi a impianti di smaltimento rifiuti.

Dalla redazione