Articolo abrogato dalla L.R. 26/05/2006 n. 9. L'articolo 65 così recitava:" 1. Fatta eccezione per le opere di competenza degli enti di cui al comma 2, le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza sono esercitate dal dirigente della struttura regionale competente alle espropriazioni.

2. Per le opere di competenza e di iniziativa dei Comuni, anche riuniti in consorzio, e delle Province, ivi compresi gli interventi pianificatori, le funzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattiva e di occupazione temporanea e d'urgenza sono trasferite ai Comuni e alle Province.

3. Spetta al Comune, nel cui territorio le opere devono essere eseguite, emanare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili, sia per l'esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione degli stati di consistenza, nonché i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra."

Dalla redazione