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L. R. Lombardia 12/12/2003, n. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

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Art. 1 - (Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale per le materie ricadenti nell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, i servizi locali di interesse economico generale e garantisce che siano erogati per la soddisfazione dei-bisogni dell'utente secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia e in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà. La presente legge disciplina altresì la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, il settore energetico, l'utilizzo del sottosuolo e le risorse idriche e costituisce il testo di riordino delle leggi regionali nelle predette materie.

2. I servizi locali di interesse economico generale, di seguito denominati servizi, sono caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi. I prezzi sono commisurati per qualità e quantità alle erogazioni e calcolati in assoluta trasparenza. Ai fini del

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Art. 2 - (Proprietà e gestione delle reti ed erogazione dei servizi)

1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico. Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia, conferire tale proprietà, anche in forma associata, “esclusivamente a società patrimoniali di capitali”N26 con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile. Le società non possono essere costituite nella forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile. Resta ferma la normativa statale in materia di proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali in capo a società quotate, o da queste partecipate, proprietarie di reti e impianti sul territorio lombardo." “Le società patrimoniali N42 perseguono politiche di responsabilità sociale e redigono il bilancio sociale.”N26N85 N6

1-bis. N27

2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, la gestione di tal

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Art. 3 - (Garante dei servizi locali di interesse economico generale)

1. È istituito il Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, di seguito denominato Garante dei servizi, a tutela degli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del lor

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Art. 4 - (Osservatorio regionale risorse e servizi)

1. L'Osservatorio regionale sui servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 3, commi 172-bis,-ter e-quater della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è ridenominato Osservatorio regionale risorse e servizi, di seguito denominato Osservatorio risorse e servizi.

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Art. 5 - (Zone territoriali e soggetti svantaggiati)

1. La Regione tutela i soggetti socialmente ed economicamente svantaggiati, nonché i soggetti residenti in zone territorialmente svantaggiate, garantendo, a completamento e rafforzamento dei livelli essenziali per l'esercizio dei diritti sociali stab

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Art. 6 - (Contratto di servizio)

1. Il rapporto tra ente locale e soggetto erogatore è regolato dal contratto di servizio che è predisposto nel rispetto dei principi stabiliti all'articolo 2 e che prevede in particolare:

a) l'individuazione puntuale delle attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;

b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto;

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Art. 7 - (Carta dei servizi)

1. I soggetti erogatori adottano una carta dei servizi, “ai sensi dell’articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008),” N31 predisposta secondo gli schemi emanati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e

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Art. 8 - (Monitoraggio dell'erogazione dei servizi)

1. L'attività di monitoraggio dell'esatta e regolare esecuzione del contratto di servizio contempla, in particolare:

a) la verifica periodica a campione;

b) il riscontro sulla congruenza e s

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Art. 9 - (Sostegno alle forme di associazione per l'affidamento dei servizi)

1. La Regione promuove azioni a sostegno degli enti locali che affidano in forma associata il servizio, ovvero procedono all'affidamento congiunto di p

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Art. 10 - (Diritto di accesso e di interconnessione delle reti)

1. Al fine di consentire l'estensione dei servizi offerti agli utenti, i proprietari e i gestori delle reti, degli impianti e delle

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Art. 11 - (Incentivi e altri interventi agevolativi)

1. La Regione favorisce la realizzazione, da parte di enti locali, preferibilmente associati, di opere, impianti produttivi e infrastrutture interessanti il settore dei servizi, nel rispetto delle regole della concorrenza, dell'ambiente e nell'interesse dei consumatori. A tal fine la Regione può intervenire mediante la finanziaria regionale Finlombarda S.p.a., di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 23 (Partecipazione della Regione alla Finlombarda S.p.a. per lo sviluppo della Lombardia), con operazioni di finanziamento di progetto, prestazioni di garanzie, assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza, né comunque di controllo, ai sensi dell'

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Art. 12 - (Disposizioni particolari)

1. Ferme restando specifiche disposizioni contenute nelle leggi statali, le erogazioni di servizi già affidate con procedure diverse dall'evidenza pubblica proseguono fino alla scadenza stabilita e comunque non oltre i

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Art. 13 - (Educazione e formazione nell'ambito dei servizi)

1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti e incentiva iniziative volte al risparmio energetico, alla diminuzione

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Art. 13-bis - (Potere sostitutivo della Regione)

N6

1. L

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Art. 13-ter - (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle misure in essa previste, con particolare riferimento agli ambiti della gestione dei rifiuti e delle risorse idriche.

2. In materia di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta i dati sulla produzione, sulla gestione e sul trattamento dei rifiuti.

3. Con periodicità triennale la relazione di cui al comma 2 è integrata con le seg

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TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 14 - (Sistema integrato di gestione dei rifiuti)

1. La Regione orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale a:

a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;

b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;

c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali;

d

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Art. 15 - (Funzioni dei comuni)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani con le modalità di cui all'articolo 2,comma 6.

2. I comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo "le modalità del piano regionale"N116, al fine della l

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Art. 16 - (Funzioni delle province)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 197 del d.lgs. 152/2006 spetta alle province:

a) N118

b) l'approvazione ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale; N32

b-bis) la funzione amministrativa in materia di gestione post-operativa delle discariche, già autorizzate o da autorizzare; N182

b-bis 1) le funzioni di cui al Titolo I della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 relative alle discariche cessate e gli eventuali interventi in sostituzione del gestore o del soggetto obbligato, in caso di necessità, ai sensi dell'articolo 17-ter, e con diritto di rivalsa esercitabile verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, ferme restando le competenze in materia di bonifica di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006; la provincia assicura, altresì, il coordinamento dei procedimenti ai sensi del Titolo I della Parte IV del

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Art. 17 - (Funzioni della Regione)

1. Ferme restando le competenze stabilite “dall'articolo 196, comma 1, del d.lgs. 152/2006'”N156, spetta alla Regione la funzione di indirizzo e coordinamento dell'articolazione territoriale degli atti di programmazione e, in particolare:

a) N122

b) l’approvazione dei progetti di impianti che rientrano nell’allegato 1, comma 5, punto 2, della Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, limitatamente agli impianti di incenerimento che trattano rifiuti individuati dal C.E.R. 200301 con operazioni di incenerimento (D10) o recupero energetico (R1); N74

1) all'interno dei quali sono effettuate operazioni di incenerimento a terra ai sensi dell'allegato B, punto D10, del d.lgs. 22/1997, e nell'ambito dei quali è utilizzato il rifiuto come combustibile principale o come altro mezzo per produrre energia, ai sensi dell'allegato C, punto R1, del d.lgs. 22/1997 aventi potenzialità superiore a 3 MW elettrici; N6

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Art. 17.1 - (Promozione della digitalizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 16 e 17)

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Art. 17-bis (Adozione d’ufficio delle misure di prevenzione e precauzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti)

N86

1. In attuazione dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e proporzionalità, nonché del principio «chi inquina paga», di cui agli articoli 3-ter e 178 del d.lgs. 152/2006, nei casi di rischio, accertato dalle competenti autorità di vigilanza, del verificarsi di fenomeni di inquinamento ambientale che possono costituire un pericolo per la salute pubblica, derivanti dall’attività di gestione di rifiuti in esercizio di cui al Titolo III-bis, Parte II, del d.lgs. 152/2006 e agli articoli 208, 211 e 216 dello stesso decreto legislativo, l’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli impianti di cui agli articoli 16 e 17 dispone e, in caso di inottemperanza, esegue d’ufficio, anche tramite i comuni interessati, gli interventi necessari a impedire o a ridurre il realizzarsi del fenomeno pericoloso per la salute, in caso di accertata inadempienza del soggetto tenuto per legge all’attuazione delle misure di prevenzione e precauzione. Sono fatte salve l'escussione delle garanzie finanziarie e l’adozione preliminare dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca di cui agli articoli 29 decies, comma 9, e 208, comma 13, del d.lgs. 152/2006, anche nell’ambito dei procedimenti di cui all’articolo 211, nonché di divieto d’in

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Art. 17-ter - (Discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata)

1. Le disposizioni del presente articolo definiscono la disciplina tecnico-operativa per le discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, nel rispetto dei principi di prevenzione e precauzione, di sostenibilità e proporzionalità, di "chi inquina paga", di tutela dell'ambiente e della salute, nonché di corretta gestione del territorio, al fine di assicurare il coordinamento, da parte delle autorità competenti, della correlata attività amministrativa, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, fermo restando il rispetto dei principi generali di cui all'articolo 1 della legge 241/1990.

2. Ai fini della presente legge e delle relative disposizioni attuative, si definiscono:

a) discarica ante-norma: discarica avviata prima dell'entrata in vigore della legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti) e soggetta a denuncia ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, della stessa L.R. 94/1980; non rientrano nei casi di cui alla presente lettera le discariche definite alla lettera b) già oggetto di denuncia e successivamente autorizzate;

b) discarica cessata: discarica autorizzata ai sensi della L.R. 94/1980, i cui conferimenti di

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Art. 18 - (Osservatorio regionale sui rifiuti e sezione regionale del catasto)

1. L'ARPA gestisce l'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e sul recupero delle frazioni separate, che è ridenominato Osservatorio regionale sui rifiuti e che costituisce sezione dell'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4; l'ARPA gestisce altresì la sezione regionale del catasto di cui all'articolo 11, comma 2, del d.lgs. 22/1997, in collaborazione con le camere di commercio.

2. L'ARPA op

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CAPO II - PIANIFICAZIONE
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Art. 19 - (Pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti)

1. La pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 22 del d.lgs. 22/1997, concorre all'attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile ed è elaborata secondo logiche di autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità e in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. La pianificazione, inoltre, perseg

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Art. 20 - (Piani provinciali di gestione dei rifiuti)
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CAPO III - BONIFICHE E AZIONI PER LO SVILUPPO DEL RECUPERO

 

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Art. 21 - (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

N38

1. Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, la Regione, in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 e delle ulteriori disposizioni statali in materia, incentiva ed agevola l’iniziativa dei soggetti interessati non responsabili dell’inquinamento e determina le modalità di esercizio delle sue competenze in materia.

2. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente su aree in proprietà pubblica ovvero di attivazione degli stessi ad iniziativa pubblica, di cui all’articolo 250 del d.lgs. 152/2006, il soggetto cui è affidata l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 è individuato dall’autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica. I costi degli interventi, compresi quelli per l’esproprio delle aree da bonificare, ed il ristoro delle spese preliminari a qualsiasi titolo sostenute dall’autorità amministrativa competente sono integralmente imputati al soggetto affidatario. Per tutte le procedure ed attività di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi, con apposita convenzione, delle società e degli enti facenti parte del sistema regionale, in conformità con quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), come modificato dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), e ai sensi della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2007).

3. Al fine di garantire al soggetto affidatario di cui al comma 2 il recupero dei costi, nonché il congruo utile d’impresa, lo stesso dispone delle aree bonificate, ad esso cedute in proprietà ovvero in concessione pluriennale da parte dell’autorità amministrativa competente, utilizzandole in proprio o cedendole a terzi, secondo le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale). Per tali finalità, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della l. 179/2002, il regolamento di cui al comma 13 disciplina le relative procedure applicativ

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Art. 21-bis - (Incentivi per la bonifica di siti contaminati)

N71

1. Al fine di favorire la bonifica delle aree contaminate incluse nell’anagrafe regionale di cui al comma 11 dell’articolo 21 in aree oggetto di recupero e riqualificazione urbanistica, possono essere concessi incentivi al proprietario non responsabile della contaminazione, secondo i criteri previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Nelle aree oggetto della procedura di cui all’

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Art. 21-ter - (Promozione della riqualificazione di siti potenzialmente contaminati)

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere l’avvio di processi di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati, può prevedere incentivi a favore di soggetti pubblici o privati proprietari o comunque in possesso di titolo legittimante la detenzione delle aree interessate o anche a favore di comuni che

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Art. 22 - (Azioni per lo sviluppo del recupero)

1. Al fine di incrementare il recupero di materia dei rifiuti e di contenerne la produzione e la pericolosità, la Regione e le province promuovono azioni e stipulano convenzioni con il settore della produzione e della distribuzione e con le camere di commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.

2. La Regione, gli enti locali e i gestori dei servizi provvedono all'approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio per una quota non inferiore al 35% del fabbisogno annuo. Nei capitolati per gli appalti di opere pubbliche deve essere previsto l'utilizzo di materiali derivanti da attività di recupero di rifiuti.

2-bis. La Regione e gli enti locali prevedono una progressiva dismissione, nell'ambito del servizio della ristorazione collettiva

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Art. 23 - (Obiettivi di riciclo e recupero)

1. Le province perseguono, all’interno del proprio territorio, i seguenti obiettivi:

a) raggiungimento di una raccolta differenziata dei rifiuti urbani non inferiore alle seguenti percentuali di rifiuti prodotti:

1) almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2009;

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Art. 24 - (Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico)

1. È istituito un fondo denominato Fondo per lo sviluppo di azioni in campo ambientale ed energetico. Il fondo è finalizzato alla redazione della pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti, all'incentivazione di forme di gestione associata dei servizi, all'introduzione di tecnologie produttive idonee a

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TITOLO III - DISCIPLINA DEL SETTORE ENERGETICO

 

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Art. 25 - (Finalità)

1. Con il presente titolo, di riordino della legislazione regionale in materia di energia, la Regione si prefigge, in armonia con la politica energetica dello Stato e dell'Unione europea, di garantire lo sviluppo del sistema energetico nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini e, in particolare di:

a) contribuire alla creazione e diffusione di una cultura dell'uso razionale dell'energia volto al contenimento dei fabbisogni energetici e delle emissioni ed a minimizzare i costi e i relativi impatti;

b) attivare provvedimenti concreti finalizzati a conseguire la riduzione delle emissioni climalteranti come previsto dal protocollo di Kyoto;

c) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento per tutti gli utenti;

d) contribuire allo sviluppo ed alla realizzazione delle infrastrutture per il trasporto dell'energia, così da sostenere le nuove esigenze legate al libero accesso alle reti e facilitare, quindi, la libera circolazione dell'energia sul territorio e il recupero di aree. La costruzione di nuove infrastrutture non potrà prescindere dalla razionalizzazione delle reti esistenti, con liberazione del territorio dalle linee non indispensabili;

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Art. 26 - (Tutela dei consumatori e utenti)

1. La Regione promuove azioni per la tutela dei consumatori e utenti, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali e ai meccanismi di risoluzione delle controversie, anche valorizzando le competenze assegnate nella materia alle camere d

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31299 10852902
Art. 27 - (Funzioni dei comuni)

1. I comuni provvedono, in particolare:

a) a favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia ed il risparmio energetico, anche operando tramite i propri strumenti urbanistici e regolamentari;

b) ad applicare la riduzione, secondo modalità e criteri definiti dalla Regione, degli oneri di urbanizzazione nel caso di progetti caratterizzati da alta qualità energetica;

c) a rilasciare la certificazione energetica degli edifici ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192

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Art. 28 - (Funzioni delle province)

1. Le province provvedono, in particolare:

a) ad adottare interventi per la promozione e l'incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico anche in attuazione del programma energetico regionale di cui all'articolo 30;

b) a rilasciare l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, e ad istituire i relativi corsi di formazione, prevista dal d.p.r. 412/1993;

c) a effettuare il controllo ai sensi del d.p.r. 412/1993 sul rendimento energetico degli impianti termici “civili”N145nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti “, nonché

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Art. 29 - (Funzioni della Regione)

1. Spetta alla Regione:

a) elaborare la pianificazione energetica regionale di cui all'articolo 30;

b) unificare le procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale;

c) promuovere interventi a tutela dall'inquinamento atmosferico, quali il rinnovo del parco circolante, l'acquisto di veicoli tecnologicamente avanzati, di veicoli elettrici o alimentati a combustibili gassosi o ricavati da fonti rinnovabili, ovvero la loro trasformazione verso l'impiego di tali combustibili e la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento dei veicoli stessi;

c-bis) promuovere interventi per la realizzazione di impianti di produzione di biometano a partire da matrici di scarto o sottoprodotti delle attività agricole o agroindustriali; N67

d) concedere incentivi per l'effettuazione di studi e ricerche e per la realizzazione di progetti dimostrativi e di diffusione dei veicoli di cui alla lettera c) per la realizzazione degli impianti di cui alla lettera c-bis) e, in generale, finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili, della riduzione dei consumi energetici e al miglioramento delle situazioni ambientali; N68

e) concedere i contributi previsti dall'artico

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31299 10852905
Art. 29-bis - (Infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica)

N71

1. La Giunta regionale approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo, un regolamento ai sensi dell’articolo 42, comma 1, lettera b), dello Statuto d’autonomia della Lombardia, per disciplinare la realizzazione e la gestione, sul territorio regionale, delle infrastrutture elettriche non facenti parte della RTN, secondo principi di economicità, tutela degli operatori e dei soggetti interferiti, efficacia, efficienza, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa.

2. Le infrastrutture lineari e puntuali per la distribuzione di energia elettrica:

a) sono opere di pubblica utilità, di norma ricollocabili, se non dichiarate inamovibili, per ragioni di prevalente interesse pubblico;

b) sono soggette, fuori dai casi di cui al comma 7, a denuncia di inizio lavori (DIL), i nuovi interventi e le varianti che implicano un aumento della tensione, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 1;

c) sono soggetti ad autorizzazione amministrativa i nuovi interventi e le varianti non rientranti nelle tipologie previste dal regolamento di cui al comma 1.

3. Il regolamento di cui al comma 1 definisce quanto non ricompreso nel regime autorizzatorio o di DIL per le infrastrutture lineari e puntuali di cui al comma 2.

4

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Art. 30 - (Pianificazione energetica regionale)

1. La pianificazione energetica regionale è costituita dall'atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e dal Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), approvato dalla Giunta regionale e con il quale sono raggiunti gli obiettivi individuati nell'atto di indirizzi. La Giunta regionale, con il PREAC, determina:

a) i fabbisogni energetici regionali e le linee di azione, anche con riferimento:

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31299 10852907
Art. 31 - (Fondo di rotazione regionale per il finanziamento di progetti di investimento ecocompatibili)

1. La Regione si avvale della finanziaria regionale Finlombarda s.p.a. per promuovere e potenziare iniziative finalizzate allo sviluppo dell'economia lombarda, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, per fornire l'assistenza tecnica, organizzativa e finanziaria a favore degli enti locali e delle imprese operanti in Lombardia

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31299 10852908
Art. 32 - (Gas naturale ed energia elettrica)

1. La Regione, al fine di favorire il potenziamento degli elettrodotti transfrontalieri, l'ampliamento della capacità di trasmissione sulle reti di trasporto ad alta tensione, nonch

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31299 10852909
Art. 33 - (Formazione di un mercato efficiente di energia)

1. La Regione promuove forme di incentivazione tese a incoraggiare la gestione associata del servizio di distribuzione del gas alle utenze civili ed industriali, e a favorire,

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31299 10852910
Art. 33-bis - (Disposizioni particolari)

N6

1. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara di cui al comma 1 del d.lgs. 164/2000 è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza delle reti e degli impianti, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

2. Allo scopo di assicurare la pi

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TITOLO IV - DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO
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Art. 34 - (Finalità)

1. La Regione, in forma coordinata con gli enti locali:

a) assicura un utilizzo razionale del sottosuolo, anche mediante la condivisione delle infrastrutture, coerente con la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, della sicurezza e della salute dei cittadini;

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31299 10852913
Art. 35 - (Funzioni dei comuni)

1. I comuni provvedono, in particolare:

a) alla

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Art. 36 - (Funzioni delle province)

1. Le province provvedono, in particolare:

a) all'individuazione, nel piano territ

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31299 10852915
Art. 37 - (Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:

a) l'individuazione dei criteri guida in base ai quali i comuni redigono il PUGSS;

b) la promozione di azioni a sostegno degli enti loc

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Art. 38 - (Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo)

1. I comuni redigono il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'articolo 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razi

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31299 10852917
Art. 39 - (Realizzazione delle infrastrutture)

1. La realizzazione delle infrastrutture è subordinata al rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione non può essere rilasciata qualora il medesimo servizio possa essere assicurato mediante l'utilizzo di infrastrutture esistenti, rispondenti agli obiettivi del presente titolo, senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.

2. L'autorizzazione comporta automaticame

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31299 10852918
Art. 40 - (Gestione delle infrastrutture)

1. L'attività di gestione dell'infrastruttura è regolata da una convenzione con il comune, che prevede comunque:

a) l'obbligo, a carico del proprietario e del gestore, di consentire l'accesso all'infrastruttura ai titolari delle reti in essa colloc

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TITOLO V - DISCIPLINA DELLE RISORSE IDRICHE
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 41 - (Finalità)

1. La Regione riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità da tutelare in quanto risorsa esauribile di alto valore ambientale, culturale ed economico; riconosce altresì l'accesso all'acqua quale diritto umano, individuale e collettivo e ne regolamenta l'uso al fine di salvaguardare i diritti e le aspettative delle generazioni future.

2. La Regione, con le disposizioni di cui al presente titolo, di riordino delle leggi regionali in materia, disciplina, in armonia con la normativa dello Stato e dell'Unione europea, le risorse idriche al fine di garantire:

a) la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrico, nel rispetto d

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Art. 42 - (Funzioni dei comuni)

1. N29

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Art. 43 - (Funzioni delle province e della Città metropolitana)

1. Fermi restando quanto previsto per la provincia di Sondrio dall'articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni") e le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alle province e alla Città metropolitana di Milano, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settor

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Art. 44 - (Funzioni della Regione)

1. Ferme restando le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alla Regione:

a) il coordinamento delle attività dei soggetti responsabili dell'attuazione della pianificazione regionale;

b) il coordinamento delle politiche attuate nei singoli ambiti territoriali ottimali (ATO) di cui all'articolo 47, ai fini del perseguimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione regionale e nel rispetto dei principi generali stabiliti per l'erogazione dei servizi, di cui al titolo I;

c) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli enti locali e l'individuazione di modalità per la tenuta e la pubblicità delle banche dati;

d) la riscossione e l'introito dei canoni di cui all'articolo 52, comma 4; N6

e) la stipula di intese con le regioni e le province autonome confinanti, per gli aspetti relativi alla tutela e all'utilizzazione di acque comuni;

f) la nomina dei regolatori delle acque di cui all'

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CAPO II - PIANIFICAZIONE DELLA TUTELA E DELL'USO DELLE ACQUE
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Art. 45 - (Piano di tutela delle acque)

N90

1. Il Piano di tutela delle acque (PTA), di cui all’articolo 121 del d.lgs. 152/2006, è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque. Il Piano è redatto in coerenza con gli atti di pianificazione di distretto idrografico e ha efficacia immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici territoriali, che entro sei mesi dalla data della sua approvazione ovvero del suo aggiornamento attivano le procedure necessarie ad adeguare i rispettivi strumenti di pianificazione ambientale, urbanistica e territoriale. Il PTA, ove espressamente previsto, ha efficacia immediatam

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Art. 46 - (Osservatorio regionale sulle risorse idriche)

1. È istituito l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, che costituisce sezione dell'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 4.

2. La Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 11 della l.r. 16/1996, attraverso l'Osservatorio regionale sulle risorse idriche, assicura:

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Art. 46-bis - (Controllo ambientale e valutazione qualitativa e quantitativa delle acque)

N91

1. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) svolge l’attività di controllo ambientale e di valutazione delle acque ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - ARP

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CAPO III - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
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Art. 47 - (Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato)

1. Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della Città metropolitana di Milano, fatto salvo quanto previsto ai commi da 1-bis a 1-quater del presente articolo. Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, gli enti responsabili interessati, di cui all’articolo 48, comma 1-bis, possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. La Giunta regionale stipula opportuni accordi con le regioni e le province autonome limitrofe, per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali. N133

1-bis. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 147, comma 2, del d.lgs. 152/2006, all’articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 20

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Art. 48 - Attribuzione delle funzioni delle Autorità di ambito

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010), dal 1º gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall’articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province e alla Città metropolitana di Milano. Le province subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in essere facenti capo alle Autorità di ambito di cui all’articolo 148 del d.lgs. 152/2006. Riguardo ai rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, è garantita la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano le funzioni di governante del servizio idrico integrato secondo il principio di leale collaborazione, impostando le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni dell’ambito nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo. N134

1-bis. In ragione del rilevante interesse pubblico all’organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all’articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l’ente locale, un’azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L’ente responsabile dell’ATO prevede nel consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito una significativa rappresentanza dei comuni appartenenti all’ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000; i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall’ente di governo dell’ambito su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente e i consiglieri di amministrazione dell’Ufficio d’ambito svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito. N92

1-ter. N136

1-quater. Per l'effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 56/2014, la Città metropolitana di Milano subentra, quale ente di governo d'ambito, nei rapporti giuridici, compresi i rapporti di lavoro, della Provincia di Milano e del relativo Ufficio d'ambito, di seguito denominato Ufficio d'ambito della Città metropolitana di Milano, inerenti l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. Entro otto me

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31299 10852932
Art. 49 - (Organizzazione del servizio idrico integrato)

N51

1. “Le province e la Città metropolitana di Milano” N132, organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d’ambito e deliberano la forma di gestione “secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e statale”N88

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31299 10852933
Art. 50 - (Incentivi per opere e altri interventi agevolativi)

1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformità alle previsioni del bilancio pluriennale, concede incentivi e contributi, con le modalità di cui all'articolo 11, N13 per l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato.

2. Con regolamento regionale sono individuati “i criteri di accesso agli eventuali incentivi e contributiN43 le priorità di concessione dei medesimi e le relative modalità di erogazione. Le priorità di c

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31299 10852934
Art. 51 - (Tariffa)

N26

1. Gli enti responsabili degli ATO determinano i criteri di applicazione del

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31299 10852935
Art. 51-bis - (Clausola valutativa)

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CAPO IV - TUTELA QUALI-QUANTITATIVA E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE
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31299 10852937
Art. 52 - (Criteri generali per l'attività regolamentare)

1. Per le finalità e secondo i principi stabiliti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e in attuazione del d.lgs. 152/1999 in materia di tutela quali - quantitativa e di utilizzazione delle acque, con regolamento regionale N1 si provvede alla disciplina:

a) degli scarichi delle acque reflue e delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;

b) della tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi;

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Art. 53 - (Disposizione particolari per le dighe)

1. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle dighe e le modalità per l'attuazione della vigilanza, al fine di tutelare la pubblica incolumità, in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere. La Giunta regionale assicura la gestione plurima degli invasi, allo scopo di definire preventivamente un sistema per garantire la sicurezza idraulica e governare le situazioni di crisi idrica, la salvaguardia e il ripristino ambientale, adeguando i canoni in relazione alle portate derivate.

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31299 10852939
Art. 53-bis - (Disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico)

N41

1. La Regione, nel perseguire la propria politica di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili in accordo con i vigenti obiettivi comunitari, al fine di migliorare la sostenibilità della gestione del sistema delle acque, bene comune da preservare e primario elemento di sviluppo territoriale e socio-economico, e per contribuire al processo di attuazione del «federalismo demaniale», di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42), promuove:

a) l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche demaniali;

b) la valorizzazione e la tutela della risorsa idrica, con particolare riferimento alle aree interessate dalle opere delle grandi derivazioni idroelettriche anche mediante forme di partecipazione degli enti locali nella gestione delle acque, secondo i principi di solidarietà, sussidiarietà, adeguatezza e territorialità;

c) la produzione di energia idroelettrica, in quanto fonte rinnovabile e strumento per la riduzione delle emissioni climalteranti.

2. La Regione, in conformità ai principi di tutela della concorrenza, avvia le procedure per la ricognizione delle opere di cui all’articolo 25 del r.d. 1775/1933 e procede ad indire le gare ad evidenza pubblica di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) anche per tramite della società patrimoniali di cui al comma 7.

3. La Regione, in assenza e nelle more dell’individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all’art. 12, comma 2, del d.lgs 79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo. N65

4. La Giunta regionale, al fine di garantire la continuità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere di cui al comma 2 e per espletare le procedure di gara

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31299 10852940
Art. 53-ter (Disposizioni per l’applicazione del deflusso minimo vitale)

N83

1. Per le concessioni di derivazione d’acqua pubblica a scopo idroelettrico rilasciate o rinnovate a decorrere dall’entrata in vigore della legge recante «Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)» è previsto l’obbligo di installare, presso ogni opera di presa ubicata su corsi d’acqua naturali, sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale (di seguito DMV) rilasciato in alveo dalle opere di presa. L’installazione degli strumenti di misura non deve comportare impatti negativi sull’ambiente naturale.

1-bis. L'obbligo di installazione di cui al comma 1 è esteso a:

a) derivazioni superficiali di acqua pubblica ad uso idroelettrico già concesse o rinnovate alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 2013, n. 9 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", n. 7/2012 "Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione" e n. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale") per le quali, alla data di entrata in vigore della legge recante "Assestamento al bilancio 2015/2017 -I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali", non è stata ultimata la procedura di approvazione del progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 387/2003;

b) le derivazioni superficiali di acqua pubblica, per qualunque tipologia di utilizzo, soggette a sperimentazione del deflusso minimo vitale, incluse le sperimentazioni già concluse o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);

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31299 10852941
TITOLO VI - SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI
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31299 10852942
Art. 54 - (Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo I comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) da euro 5.000 a euro 10.000 per il mancato rispetto degli impegni assunti dal gestore con la carta dei servizi;

b) da euro 5.000 a euro 10.000 per la mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione dei dati e informazioni all'Osservatorio risorse e servizi di cui all'articolo 7, comma 2;

c) da euro 1.000 a euro 10.000 per il mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 10, in merito al diritto di accesso e di interconnessione delle reti.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al titolo II, ferme restando le disposizioni in materia di sanzioni previste dal d.lgs. 22/1997, comporta anche l'applicazione delle seguenti sanzioni:

0a) da

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31299 10852943
Art. 55 - (Norme transitorie)

1. I regolamenti regionali, con i quali si dà attuazione alle disposizioni del titolo I, sono approvati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. "Tale termine non si applica alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 4." N6

2. Gli enti locali adeguano, entro i successivi dodici mesi, il rapporto esistente con l'erogatore del servizio, integrandolo con le indicazioni di cui all'articolo 6. L'erogatore adotta, entro i successivi trenta giorni, la carta dei servizi.

3. Per le gare bandite entro il 31 dicembre 2006, i relativi bandi e disciplinari possono contenere l'impegno per l'aggiudicatario di proporre l'associazione del gestore uscente nell'erogazione di specifiche componenti del servizio affidato, alle condizioni risultanti dall'offerta presentata in sede di gara. L'offerta illustra le modalità di coinvolgimento nel servizio del gestore uscente ed indica la soluzione individuata per l'eventualità di rigetto, da parte di questi, della proposta di associazione nella gestione. Tali modalità sono considerate quali fattori premianti per l'aggiudicazione della gara. Le condizioni dell'accordo raggiunto con il gestore uscente sono riportate nel contratto di servizio.

4. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanati i criteri di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d).

5. La Giunta regionale rilascia l'autorizzazione nei casi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d), fino all'individuazione delle direttive procedurali e tecniche di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e). Con l'entrata in vigore dei predetti documenti tecnici l'autorizzazione compete alle province.

6. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri in base ai quali le province redigono la relazione di cui all'articolo 16, comma 2.

7. L'autorizzazione rilasciata dalle province ai sensi dell'articolo 25, comma 5, della legge regionale 7 luglio 1993, n. 21 (Smaltimento di rifiuti urbani e di quelli dichiarati assimi

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Art. 55-bis - (Norma di rinvio)
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Art. 56 - (Modifica di leggi regionali)

1. Al comma 52-bis dell'articolo 1 della l.r. 1/2000, dopo le parole "definisce i livelli" sono inserite le parole "minimi e".

2. Alla lettera b) del comma 26

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Art. 57 - (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti:

a) legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 (Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti);

b) regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 2 (Normativa per la realizzazione e la gestione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani);

c) regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3 (Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale);

d) legge regionale 8 luglio 1982, n. 32 (Integrazione alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, concernente norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti);

e) regolamento regionale 7 agosto 1982, n. 6 (Modificazioni al regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3. Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali per l'istituzione del catasto regionale);

f) legge regionale 13 dicembre 1983, n. 94 (Norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali sul suolo o mediante accumulo in discariche o giacimenti controllati);

g) legge regionale 14 dicembre 1983, n. 99 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 Norme per interventi per lo smaltimento dei rifiuti);

h) regolamento regionale 11 agosto 1984, n. 1 (Modifiche ai regolamenti regionali 9 gennaio 1982, n. 2 Normativa per la realizzazione di discariche controllate per lo smaltimento dei rifiuti solidi inerti e dei rifiuti solidi urbani e n. 3 Normativa tecnica per le attività di ammasso temporaneo, trasporto, stoccaggio e

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Art. 58 - (Norma finanziaria)

1. All'autorizzazione delle spese previste dalla presente legge si provvederà per i singoli anni con l'approvazione dei relativi bilanci d'esercizio a far data dal bilancio di previsione 2004 - 2006.

 

 

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Fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati: obblighi e decorrenze

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Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti

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Incentivi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili - FER elettriche

Normativa di riferimento - Incentivi di cui al D. Min. Sviluppo Econ. 06/07/2012 - Incentivi di cui al D. Min. Sviluppo Econ. 23/06/2016 - Incentivi di cui al D. Min. Sviluppo Econ. 04/07/2019.
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Il D.L. 50/2017 comma per comma

Analisi sintetica e puntuale di tutte le disposizioni di interesse del settore tecnico contenute nel D.L. 24/04/2017, n. 50 (c.d. “manovrina correttiva” convertito in legge dalla L. 21/06/2017, n. 96), con rinvio ad approfondimenti sulle novità di maggiore rilievo.
A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Alfonso Mancini
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Classificazione dei rifiuti in base all'origine e in base alla pericolosità

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  • Redazione Legislazione Tecnica