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Circ.R. Lombardia 16/04/2009, n. 5

Indicazioni alle Province in ordine all'adeguamento degli scarichi in atto degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a cinquanta abitanti equivalenti alle disposizioni dell'art. 8, comma 2 del Reg. R. 24 marzo 2006, n. 3.
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[Premessa]



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1. Premessa

Il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 (di seguito Regolamento), approvato ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, R ha dettato norme in materia

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2. Definizione di scarichi in atto

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) punto 1 del Regolamento, si intende per scarichi in atto gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso (12 aprile 2006) erano in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente.

Il regime autorizzatorio previgente era dettato dalla legge regionale 27 maggio 1985, n. 62 (abrogata con l’entrata

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3. Disposizioni del Regolamento

L’articolo 8, comma 2 del Regolamento prevede che i nuovi scarichi degli insediamenti isolati di carico organico inferiore a 50 abitanti equivalenti siano sottoposti a trattamento mediante i seguenti dispositivi, da realizzare co

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4. Considerazioni sull’applicazione delle disposizioni del Regolamento

Per una valutazione nel merito della problematica inerente i pozzi perdenti, occorre preliminarmente richiamare l’articolo 3, comma 2 del Regolamento, ai sensi del quale i titolari degli s

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5. Mantenimento o dismissione dei pozzi perdenti

In relazione al problema in trattazione, è necessario precisare che per le nuove installazioni non è ammessa la tecnica di dispersione mediante pozzi perdenti, in coerenza con le specifiche previsioni del Regolamento e delle richiamate norme tecniche regionali.

Per gli scarichi in atto, la disattivazione dei pozzi perdenti è obbligata qualora si ricada nel divieto generale di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, di cui all’articolo 104, comma 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

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