FAST FIND : NR32338

Circ. R. Lombardia 05/12/2014, n. 10

Impianti stradali di distribuzione carburanti collocati sulla rete ordinaria - Rifornimento senza servizio con pagamento anticipato durante l’orario di apertura dell’impianto.
Con le modifiche introdotte da:
- L.R. 05/12/2008, n. 31
- L.R. 29/06/2009, n. 10
Scarica il pdf completo
1458969 1706925
Art. 1 - (Finalità)

1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Regione disciplina con la presente legge la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea regionali, in applicazione dell'articolo 6 della Convenzione di Berna ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche) e della Convenzione di Rio de Janeiro ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità,

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1458969 1706926
Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) 'piccola fauna': l'insieme di tutte le specie animali autoctone della Lombardia con l'esclusione dei vertebrati omeotermi e dei pesci;

b) 'flora spontanea': l'insieme delle specie vegetali autoctone (Angiosperme, Gimnosperme, Pteridofite, Briofite e Licheni

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1458969 1706927
Art. 3 - (Conservazione degli invertebrati)

1. La Regione individua ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a) le comunità di invertebrati minacciate di estinzione o comunque a rischio di rarefazione e le tutela vietando l'alterazione e la distruzione dei loro habitat.

2. La Regione tutela le specie di invertebrati comprese nell'elenco di cui al comma 1, indi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1458969 1706928
Art. 4 - (Conservazione di anfibi e rettili)

1. Sul territorio regionale, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 6, sono vietate la cattura, l'uccisione volontaria e la detenzione a qualsiasi fine, a tutti gli stadi di sviluppo, delle specie di anfibi e rettili autoctoni della Lombardia compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b). Sono consentiti prelievi di anfibi e rettili a tutti gli stadi di sviluppo a scopi scientifici, di conservazione o per particolari iniziative di sensibilizzazione, previa autorizzazione corredata dal progetto di ricerca, di conservazione o di sensibilizzazione ai sensi dell'articolo 8.

2. Dal 1° ottobre al 30 giugno di ogni anno è vietata la cattura di tutte le specie di rane. Nel restante periodo

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1458969 1706929
Art. 5 - (Conservazione e gestione della vegetazione ai fini faunistici)

1. La vegetazione spontanea prodottasi nei corpi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, le sorgenti, i fontanili, le brughiere, i pascoli montani, le torbiere e le praterie naturali non possono essere danneggiati o distrutti, fatti salvi gli interventi autorizzati.

2. Sono consentiti interventi di sfalcio e pascolo per l'utilizzo tradizionale di prati e pascoli ovvero comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua superficiali, mediante riduzione della vegetazione spontanea, per permettere il regolare deflusso delle acque di irrigazione e la navigazione pubblica.

3. Sono consentiti gli interventi di pulizia e manutenzione lungo le rive dei corpi d'acqua, le separazioni dei terreni agrari e gli arginelli di campagna, nel rispetto delle specie di flora spontanea protetta in modo rigoroso e a raccolta regolamentata, di cui agli appositi elenchi approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera c).

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1458969 1706930
Art. 6 - (Flora spontanea protetta, elenchi floristici e piante officinali)

1. Agli effetti della presente legge è considerata flora spontanea protetta l'insieme delle specie di cui al comma 3, suddivise in specie a protezione rigorosa, di cui è vietata la raccolta, e specie a raccolta regolamentata.

2. È consentita la raccolta delle specie: Vaccinium myrtillus (mirtillo nero), Vaccinium vitis idaea (mirtillo rosso) con le limitazioni di cui all'articolo 7.

3. La Giunta regionale, sentiti istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali, con propr

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1458969 1706931
Art. 7 - (Raccolta regolamentata)

1. La raccolta controllata della flora spontanea protetta di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, è ammessa con le limitazioni indicate ai commi 2 e 3.

2. Per ciascuna giornata di raccolta, per ogni raccoglitore e nel rispetto dell'articolo 9, comma 1, possono essere raccolti fino a

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1458969 1706932
Art. 8 - (Raccolta a fini scientifici e didattici)

1. Gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali, le scuole pubbliche e private ed i tecnici coinvolti in specifiche operazioni di censimento, monitoraggio dell'ambiente naturale e coordinate iniziative di sensibilizzazione, possono procedere a raccolt

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1458969 1706933
Art. 9 - (Divieto di danneggiamento)

1. Sono vietati l'estirpazione, il danneggiamento o la raccolta a fini di commercializzazione della cotica erbosa,

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1458969 1706934
Art. 10 - (Introduzioni, reintroduzioni e restocking o rinforzi)

1. Sul territorio della Regione è vietato rilasciare individui di qualsiasi specie di invertebrati, anfibi, rettili non autoctoni. È fatto salvo l'utilizzo di invertebrati nell'ambito di interventi di lotta biologica autorizzati a norma di legge.

2. È parimenti vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone negli ambienti naturali.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1458969 1706935
Art. 11 - (Ricerche, educazione ambientale, formazione)

1. La Regione e gli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 5, comma 9, promuovono attività di studio e ricerca in collaborazione con gli istituti scientifici e di ricerca, legalmente riconosciuti come tali, finalizzate alla:

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1458969 1706936
Art. 12 - (Tutela degli alberi monumentali)

1. La Regione promuove la tutela degli alberi monumentali quali patrimonio naturale e storico della Lombardia; con successiva delibera di Giunta, ai fini della miglior definizione degli alberi monumentali

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1458969 1706937
Art. 13 - (Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni dirette a evitare la compromissione degli habitat di cui all'articolo 3, comma 1, articolo 4, commi 5 e 6, articolo 5, commi 1, 5, 6, 7, 8 e 9, articolo 12, comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 4.000,00 euro con obbligo di ripristino dell'habitat alterato o distrutto, secondo la disciplina applicabile.

2. L'inosservanza delle

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1458969 1706938
Art. 14 - (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui alla presente legge è esercitata dagli enti di cui all'articolo 5, comma 9, tramite le guardie dei parchi regionali e naturali, le guardie boschive comunali, la polizia locale, le guar

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1458969 1706939
Art. 15 - (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dalle attività di salvaguardia della piccola fauna e della flora, di tutela delle specie, delle popolazioni e degli individui, di protezione dei relativi habitat, di attuazione di specifici programmi di conservazione e di riduzione dei f

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1458969 1706940
Art. 16 - (Abrogazioni e norma transitoria)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 R (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica), fatti salvi gli articoli 24-bis, 24-ter e 25 bis;

b) legge regionale 22 maggio 1987, n. 18 (Modifica dell'art. 17 (Vegetazione erbacea ed arbustiva) della l.r. 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica));

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione