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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 21/02/2011, n. 3
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 04/04/2012, n. 6
- L.R. 08/07/2016, n. 16
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Art. 1 - (Modifica alla l.r. 33/2007)1. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n.33 R (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economi |
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Art. 2 - Omissis |
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Art. 3 - (Modifica alla l.r. 30/1999)1. Alla legge regionale 30 dicembre 1999, n.30 R (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi) sono apportate le seguenti modifiche: a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto d’accesso ai documenti amministrativi e di pubblicità degli atti»; b) l’articolo 34 è sostituito dal seguente: «Art. 34 - (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia) 1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in esso pubblicati. 2. Il BURL |
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Art. 4 - Art. 7 Omissis |
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Art. 9 - (Modifiche alla l.r. 1/2000)1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n.1 R (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs.31 marzo 1998, n.112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in a |
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Art. 10 - (Modifiche alla l.r. 70/1983)1. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n.70 R (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 12 - (Modifiche alla l.r. 12/2005)1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n.12 R (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche: a) al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole: «ulteriori adempimenti di disciplina,» sono inserite le seguenti: «anche in riferimento ai commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies,»; b) dopo il comma 3 dell’articolo 4 sono aggiunti i seguenti: «3 bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate dall’ente cui compete l’adozione o anche l’approvazione del piano o programma. 3 ter. L’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata prioritariamente all’interno dell’ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti: a) separazione rispetto all’autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia; c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 3 quater. L’autorità competente per la VAS: a) emette il provvedimento di verifica sull’assoggettabilità delle proposte di pi |
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Art. 13 - Omissis |
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Art. 14 - (Modifica alla l.r. 5/2002)1. Alla legge regionale 2 aprile 2002, n.5 R (Istituzione dell’Agenzia interregionale |
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Art. 15 - (Modifiche alla l.r. 26/2003)1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n.26 R (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell’articolo 20 è abrogato; b) il primo periodo dell’alinea del comma 5 dell’ |
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Art. 16 - (Modifiche alla l.r. 13/2001)1. Alla legge regionale 10 agosto 2001, n.13 R (Norme in materia di inquinamento acustico) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 8 le parole «ai commi 2 e 3&raq |
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Art. 17 - (Modifiche alla l.r. 24/2006)1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n.24 R (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente: «1. La Giunta regionale, conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell’edilizia) e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (Prestazione energetica nell’edilizia) e ai principi indicati dalla normativa statale in materia di efficienza energetica, anche avvalendosi del supporto tecnico dei soggetti del sistema regionale, individuati nell’Allegato A1, Sezione 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» – Collegato 2007), detta disposizioni per: a) limitare il consumo energetico e certificare, anche in relazione alle diverse destinazioni d’uso degli edifici e alle zone climatiche di ubicazione, il fabbisogno energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo i requisiti dell’involucro edilizio e degli impianti termici, nonché il fabbisogno energetico da coprire mediante l’uso delle fonti rinnovabili; b) regolare l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili; |
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Art. 18 - (Modifiche alla l.r. 5/2010)1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n.5 R (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Art. 19 - Omissis |
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Art. 21 - (Modifica alla l.r. 10/2009)1. Alla legge regionale 29 giugno 2009, n.10 R (Disposizioni in |
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Art. 22 - Omissis |
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Art. 23 - (Modifiche alla l.r. 6/2010)1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n.6 R (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche: a) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5 - (Distretti del commercio) 1. I comuni, singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l’individuazione di ambiti territoriali configurabili come distretti del commercio, intesi come entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali. 2. L’ambito territoriale del distretto del commercio è individuato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari di tali ambiti, soggetti pubblici e privati possono proporre interventi integrati per lo sviluppo del contesto urbano di riferimento.»; b) il comma 11 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: «11. È prevista la contestualità del rilascio dell’autorizzazione all’apertura e del permesso di costruire, fatta salva la conclusione del procedimento relativo all’autorizzazione all’apertura nei termini e secondo le procedure di cui al presente articolo.»; c) il comma 15 dell’articolo 6 è abrogato; d) dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 16 è aggiunta la seguente: «g bis) attrezzature, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all’esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.»; e) l’articolo 20 è sostituito dal seguente: «Art. 20 - (Requisiti per lo svolgimento dell’attività) 1. Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che: a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio pre |
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