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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 06/03/2002, n. 4
L.R. Lombardia 06/03/2002, n. 4
- L.R. 25/01/2018, n. 5
- L.R. 14/07/2009, n. 11
- L.R. 06/08/2007, n. 19
- L.R. 16/07/2007, n. 16
- L.R. 12/12/2003, n. 26
- Sent. Corte Cost. 07/11/2003, n. 331
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Art. 1 - (Disposizioni in materia di assetto istituzionale) |
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Art. 2 - (Disposizioni in materia di sviluppo economico) |
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Art. 3 - (Disposizioni in materia di territorio, ambiente e infrastrutture)1. Alla legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente Titolo V-bis: "Titolo V-bis - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NATURALE Art. 24-bis - (Carta naturalistica della Lombardia) 1. La Regione persegue il mantenimento di un adeguato livello di biodiversità in un'ottica di sviluppo sostenibile, promuovendo l'integrazione delle misure di conservazione del patrimonio naturale nelle politiche socio-economiche e territoriali. 2. A tal fine costituisce, in condivisione con gli enti territoriali infraregionali, un sistema informativo georeferenziato dei dati naturalistici, denominato "Carta naturalistica della Lombardia", in grado di fornire ai soggetti decisori, ai diversi livelli, le indicazioni per la pianificazione e gestione integrata del territorio. Art. 24-ter - (Tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario) 1. La Regione, in attuazione della direttiva 92/43/CEE dispone, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, con deliberazioni della Giunta regionale, le necessarie misure e modalità per: a) la definizione della rete ecologica europea "Natura 2000"; b) la gestione della rete suddetta anche attraverso gli strumenti di pianificazione e gestione delle aree regionali protette e l'attuazione di opere di conservazione e ripristino; c) il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario; d) la valutazione di incidenza di piani e progetti sulle zone di protezione speciale e sulle zone speciali di conservazione; e) la verifica di coerenza di piani e progetti finanziati con i fondi dell'Unione Europea con la rete ecologica europea "Natura 2000"; f) la definizione di regolamenti per la tutela della specie animali e vegetali di cui all'articolo 13 della direttiva 92/43/CEE."; b) dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo 25-bis: "Art. 25-bis - (Attività di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale) 1. La Regione realizza iniziative e attività di informazione, formazione, educazione ed etica ambientale volte a promuovere: a) una strategia di informazione e comunicazione, anche attraverso la realizzazione diretta di eventi e manifestazioni; b) attività di tipo didattico - sperimentale in ambito scolastico; c) lo sviluppo delle attività nei Centri delle aree regionali protette e nei Centri regionali di educazione ambientale; d) iniziative di collaborazione con gli enti locali, le associazioni e le cooperative senza scopo di lucro aventi tra i propri fini istituzionali la protezione dell'ambiente. 2. Le attività di indirizzo e di organizzazione delle funzioni in materia di informazione, formazione e educazione ambientale sono svolte dalla Regione in riferimento al sistema nazionale Informazione, formazione educazione ambientale (INFEA), di cui al documento della Conferenza Stato-Regioni approvato nella seduta del 23 novembre 2000, e comprendono in particolare la promozione, la verifica e l'orientamento per tutti i soggetti che intendono confrontarsi e riferirsi al predetto sistema nazionale. 3. Sono individuati come strumenti per la gestione tecnico - operativa in materia: a) le reti regionali per l'educazione ambientale: rete di riferimento per l’educazione ambientale; rete di educazione ambientale del sistema parchi; b) il sistema di valutazione, fondato su indicatori di qualità, su scala regionale e territoriale. 4. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sono finanziati gli investimenti e gli interventi per lo sviluppo del sistema formativo ambientale, della cultura della sostenibilità ambientale, della programmazione partecipata e della gestione dei conflitti ambientali.". 2. N3 3. N7 4. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)" sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 76 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "76. Sono lavori pubblici sussidiati i lavori eseguiti da enti pubblici, nonché quelli eseguiti da soggetti privati, fatta eccezione per i lavori di edilizia residenziale pubblica, che beneficiano di finanziamento regionale, o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, di importo pari o superiore al 50 per cento dell'importo progettuale."; b) la lettera b) del comma 78 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: "b) verifica della congruità tecnico amministrativa dei progetti di lavori pubblici alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali, ai sensi dei commi 93, 94, 95 e 96 e con riferimento alla normativa vigente ed agli standard tecnici ed economici attinenti al settore delle opere pubbliche;"; c) il comma 86 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: "86. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è composto dall'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici che lo presiede, dal direttore generale competente in materia di lavori pubblici in qualità di vice-presidente che nomina il segretario tra i funzionari della propria direzione, nonché da: a) un numero di esperti non superiore a nove per le |
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Art. 4 - (Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità) |
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Art. 5 - Disposizioni finanziarie1. Al contributo finanziario in favore del CRAL - Regione Lombardia, di cui all'articolo 1, comma 2, si provvede con le risorse annualmente stanziate all'UPB 5.0.2.0.1.174 "Risorse umane". 2. Alle spese relative ai corsi di preparazione alla gestione faunistica di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si provvede con le risorse per le funzioni trasferite in materia di caccia, stanziate all'UPB 2.3.4.7.2.40 "Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica". 3. Per la costituzione della carta naturalistica della Lombardia e per la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è autorizzata per l'anno 2002 la spesa complessiva di parte corrente di euro 10.000,00, e la spesa complessiva per investimenti di euro 555.000,00, di cui euro 5.000,00 per l'anno 2002 ed euro 275.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004. 4. Per le spese di cui al comma 3, relativamente agli anni 2003 e 2004, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e successive modificazioni ed integrazioni. Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazioni dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della l.r. 34/1978. 5. All'onere finanziario di euro 10.000,00 di parte corrente di cui al comma 3, si provvede mediante riduzione per euro 10.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" (voce 4.9.5.7.2.299.9021 "Carta naturalistica della Lombardia") dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2002. 6. Agli oneri finanziari per investimenti di cui al comma 3 si provvede, per l'esercizio finanziario 2002 mediante riduzione per euro 5.000,00 della dotazione finanziaria di competenza e di cassa, e, per gli esercizi finanziari 2003 e 2004 rispettivamente per euro 275.000,00 e euro 275.000,00 della dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 5.0.4.0.3.250 "Fondo speciale per spese di investimento" (voce 4.9.5.7.3.158.9626 "Attuazione direttiva comunitaria 92/43"). 7. Per l'attuazione delle attività di informazione, formazione, educazione ed et |
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